17 Settembre 2023
9:00

Art. 5 della Costituzione: autonomia e decentramento

L'art. 5 della Costituzione stabilisce due principi fondamentali, quello di autonomia e decentramento.

Art. 5 della Costituzione: autonomia e decentramento
Avvocato
autonomia e decentramento

La norma di cui all’art. 5 della Costituzione così recita:

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

Spiegazione dell’art. 5 della Costituzione

Ai sensi dell’art.5 della Costituzione sono tracciati i principi di autonomia e decentramento, tipici dello Stato regionale.

Il principio di autonomia

Le Regioni e gli enti locali godono di autonomia, in relazione a svariati aspetti:

  • Autonomia organizzatoria: Regioni ed enti locali hanno il potere di dotarsi di un’autonoma struttura organizzativa per svolgere al meglio le funzioni che vengono loro affidate.
  • Autonomia normativa: Regioni ed enti locali hanno il potere di adottare norme relative all’ambito territoriale entro cui operano. Le Regioni hanno autonomia legislativa,ovvero hanno il potere di approvare leggi regionali nelle materie di loro competenza.
  • Autonomia statutaria: gli enti locali e le Regioni possono dotarsi di propri Statuti. Nello Statuto sono contenute le norme relative all’organizzazione dell’ente e al funzionamento dei suoi organi.
  • Autonomia finanziaria: gli enti locali e le regioni godono di un certo grado di autonomia finanziaria. La norma di riferimento, sul tema, è in particolare l’art. 119 della Costituzione ove è specificato che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regionihanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”. Viene inoltre espressamente stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome e applicano tributi ed entrate propri.

Il principio di decentramento

Decentrare vuol dire attribuire l’esercizio di determinate funzioni, che potrebbero essere svolte dagli organi centrali, agli organi periferici.

I motivi che sono alla base del decentramento sono di facile intuizione: lo svolgimento di determinate funzioni a livello centralizzato risulterebbe eccessivamente macchinoso e complesso.

Casistica giurisprudenziale

Alcune sentenze in tema di autonomia:

  • Corte di Cassazione, sez. L, 20 gennaio 2015, n. 849Se è certamente vero che l'esercizio della potestà regolamentare costituisce anch'esso espressione della autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacità dell'ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch'esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell'articolo 117 Cost., e' tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l'articolo 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: cio' vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 13 marzo 2019, n. 46:È dichiarata inammissibile – per carente motivazione e per erroneo presupposto interpretativo – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2018 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, mancando di indicare gli elementi pertinenti dai quali desumere l'asserita alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte; inoltre, diversamente da quanto presupposto dalla ricorrente, la norma censurata non si applica ai "tributi regionali propri", ma soltanto ai tributi regionali "derivati", di fonte statale, per i quali la legge statale può ben sospendere l'esercizio delle facoltà regionali, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2018, n. 135 del 2017 e n. 284 del 2009). Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito di manovre di finanza pubblica possono determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionali, rendendo insufficienti i mezzi finanziari dei quali la stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti; spetta alla Regione ricorrente dedurre e provare l'incidenza della riduzione fiscale sull'equilibrio complessivo del suo bilancio e sullo svolgimento delle proprie funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 127 del 2016 e n. 205 del 2016)”.
Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 8 anni e mezzo.
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