video suggerito
video suggerito
18 Settembre 2023
9:00

Art. 7 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Il nostro è uno Stato laico, poiché tutti sono liberi di professare la religione in cui credono.

Art. 7 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
principio di laicità

L’art. 7 della Costituzione italiana dispone che:

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

All'art. 7 della Costituzione italiana, dunque, viene stabilita, in primo luogo, l'indipendenza dello Stato e della Chiesa cattolica, espressione del principio di laicità.

I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni degli stessi, accettate da entrambe le parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Spiegazione dell’art. 7 della Costituzione italiana: i Patti Lateranensi

La norma di cui all’art. 7 della Costituzione riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica che sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929.

Viene espressamente stabilito che le modificazioni dei Patti, accettate da entrambe le parti, non hanno bisogno di un procedimento di revisione della Costituzione.

Le previsioni di cui all’art. 7 e 8 della Costituzione implicano il riconoscimento, da parte del Costituente, del principio di laicità.

Sulla base del principio di laicità ciascuno ha il diritto di professare liberamente la propria religione.

Lo Stato italiano, dunque, non è uno Stato confessionale ma uno Stato laico.

L'art. 7 della Costituzione italiana nei primi 12 articoli della Costituzione

L'art. 7 si trova nei primi 12 articoli della Costituzione che costituiscono i principi fondamentali su cui poggia la nostra società.

Fanno parte dei Principi fondamentali, ad esempio:

  • l'art. 1 Cost. che enuncia il principio democratico e il principio lavorista;
  • l'art. 2 Cost., che enuncia il principio di solidarietà;
  • l'art. 3 Cost., che enuncia il principio di uguaglianza;
  • l'art. 4 Cost., che enuncia il principio lavorista;
  • l'art. 5 Cost., che enuncia i principi di autonomia e decentramento;
  • l'art. 6 Cost., che enuncia il principio di tutela delle minoranze linguistiche;
  • l'art. 8 Cost., che enuncia il principio di laicità dello Stato.

Articoli 7 e 8 della Costituzione

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione sono espressione del principio di laicità: il nostro, infatti, non è uno Stato confessionale ma uno Stato laico, ove ciascuno è libero di professare la propria religione.

Art.7 della Costituzione: spiegazione per bambini

All’art. 7 della Costituzione viene stabilito che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929.

Viene poi stabilito che lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti: questo significa che il nostro è uno Stato laico, cioè ciascuno è libero di professare la religione in cui crede.

Questo concetto è molto importante, poiché è espressione della libertà che viene riconosciuta a ciascuno.

All'art. 7 Cost. viene dunque sancito il fondamentale principio di laicità.

Casistica giurisprudenziale

Interessante la seguente sentenza sul tema:

Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893

In virtù del principio supremo di laicità dello Stato, esistente nell'ordinamento italiano, è garantita la pari libertà di coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente e di farne propaganda nelle forme ritenute più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost., purché l'esercizio di tale diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non si traduca nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views