video suggerito
video suggerito
17 Settembre 2023
11:00

Art. 6 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 6 della Costituzione tutela le minoranze linguistiche.

Art. 6 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
minoranze linguistiche

La norma di cui all’art. 6 della Costituzione dispone che:

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

All'art. 6 della Costituzione italiana, dunque, viene enunciato il principio di tutela delle minoranze linguistiche, che sono presenti in varie regioni del nostro territorio, come in Valle d'Aosta o in Trentino Alto-Adige.

Il Costituente ha voluto favorire l'integrazione di coloro che appartengono a tali minoranze.

Vediamo, di seguito, in cosa consiste il principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 6 della Costituzione spiegato

L’art. 6 della Costituzione pone un principio fondamentale, che è quello del rispetto delle minoranze, con riferimento espresso alle minoranze linguistiche.

Questa disposizione è espressione del pluralismo culturale oltre che della necessità di soddisfare primarie istanze di tutela.

Questo articolo va letto in combinato disposto con l’art. 3 della Costituzione, ove è espresso il principio di uguaglianza.

Art. 6 della Costituzione: le minoranze linguistiche

In Italia sono presenti diverse minoranze linguistiche: in Valle d’Aosta molte persone parlano il francese, in Trentino molte persone parlano la lingua tedesca.

Coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana, devono essere tutelati anche nei rapporti con la pubblica amministrazione.

E’ per questo motivo che, ad esempio, vengono banditi alcuni concorsi pubblici riservati a coloro che parlano il tedesco, oltre all’italiano, in Trentino – Alto adige.

L'art. 6 della Costituzione italiana nell'ambito dei primi 12 articoli della Costituzione

L'art. 6 si trova nei primi 12 articoli della Costituzione che costituiscono i principi fondamentali su cui poggia la nostra società.

Fanno parte dei Principi fondamentali, ad esempio:

Casistica giurisprudenziale

Si segnalano queste interessanti pronunce sul tema:

Corte costituzionale, 20 aprile 2018, n.81

L’aspetto linguistico al quale si riferisce l’art. 6 Cost., e su cui questa Corte è stata più frequentemente chiamata a pronunciarsi, è «un elemento […] di importanza basilare» che, insieme a quello nazionale, etnico, religioso e culturale, contribuisce a definire la «identità individuale e collettiva» dei singoli e dei gruppi (sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 261 del 1995). Tale identità è l’oggetto della tutela approntata, oltre che dai citati principi costituzionali, anche da sempre più numerosi documenti internazionali (si vedano ad esempio gli ampi riferimenti contenuti nelle sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992). Pertanto, nella giurisprudenza di questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche”.

Corte costituzionale, 24 febbraio 1992, n. 62

"La giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela delle minoranze linguistiche (sentenze n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982) ha riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice natura. Innanzitutto, quella di principi direttivi, richiedenti l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività. La misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze è infatti condizionata all'esistenza di leggi e misure amministrative e dipende perciò, per questo aspetto, da iniziative essenzialmente politiche: iniziative rispetto alle quali le norme costituzionali pongono le linee direttrici ma non possono rappresentare un surrogato alternativo, attivabile attraverso il ricorso alla Corte costituzionale.

In secondo luogo, però, l'esistenza di norme, ancorché norme di principio, le quali – come l'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia – proclamano veri e propri diritti costituzionali, non può ridursi al semplice auspicio di un intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione.

Nel ribadire le linee argomentative ora ricordate, la Corte rileva che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art. 8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5 dello "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. Per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, tale articolo riconosce agli appartenenti alla comunità slovena a) la libertà di usare la loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua: nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, per mezzo della traduzione delle risposte; c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali concernenti gli appartenenti alla loro comunità linguistica siano accompagnate da una traduzione.

In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n. 28 del 1982, ha ritenuto che la "operatività minima" della tutela delle minoranze riconosciute – e, nella specie, di quella slovena – implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla minoranza protetta, il diritto "già ora… di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena"; e, nella sentenza n. 62 del 1992, ha affermato che il "nucleo minimale di tutela per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta" comprende "il ‘diritto' di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua", specificando questa affermazione (in relazione al procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al pretore, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) con il riconoscimento della "facoltà…, nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la minoranza slovena, di usare, a… richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views