13 Settembre 2023
13:00

Art. 2 della Costituzione: il principio solidaristico

L'art. 2 della Costituzione traccia il principio solidarista. Si tratta di un principio centrale nel nostro ordinamento. Vediamo cosa si intende per principio solidarista.

Art. 2 della Costituzione: il principio solidaristico
Avvocato
solidarietà

La norma di cui all’art. 2 della Costituzione così recita:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Spiegazione dell’art. 2 della Costituzione

La norma di cui all’art.2 della Costituzione traccia un principio fondamentale, poiché viene espressamente stabilito che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Il riferimento va sia alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo (ad esempio la famiglia) sia all’individuo considerato come singolo.

Oltre al riconoscimento dei diritti inviolabili, l’art. 2 richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

I diritti inviolabili dell’uomo

I diritti inviolabili dell’uomo sono espressamente riconosciuti nella nostra Carta costituzionale e in numerose fonti sovranazionali.

I diritti inviolabili sono, ad esempio, il diritto alla vita, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto alla salute.

Per una disamina dei diritti della personalità si legga il seguente articolo: https://www.lexplain.it/i-diritti-della-personalita/

Il principio solidarista

Il principio solidarista espresso dall’art. 2 della Costituzione, occupa una posizione centrale nel nostro ordinamento e va letto in combinato disposto con altre norme della stessa Costituzione.

Espressione del principio solidarista sono, ad esempio, le norme in tema di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione.

L'iniziativa economica privata, infatti, non deve svolgersi in contrasto con “l’utilità sociale”.

Espressione del principio solidarista si ritiene sia anche la norma di cui all’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Casistica giurisprudenziale

Alcune sentenze sull’art. 2 della Costituzione:

  • Corte Costituzionale, sentenza 2 luglio 2021, n. 137: “Il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).Il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005)”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 23 dicembre 2019, n. 288: Il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi. Da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., discende la sua riconducibilità al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost. Tale qualifica, tuttavia, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), sicché, quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario,con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale”.
Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 8 anni e mezzo.
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