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4 Giugno 2024
9:00

Art. 113 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 113 della Costituzione italiana stabilisce che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è sempre ammessa dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa contro gli atti della pubblica amministrazione e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione.

Art. 113 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 113 della Costituzione italiana stabilisce che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è sempre ammessa dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa contro gli atti della pubblica amministrazione e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 113 della Costituzione.

Art. 113 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 113 della Costituzione italiana:

"Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa".

Art. 113 della Costituzione: significato

L'art. 113, comma 1, della Costituzione, dispone che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela è piena ed effettiva.

L'art. 113, comma 2 della Costituzione stabilisce, infatti, che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazioni o categorie di atti.

L'art. 113, comma 3, della Costituzione, dispone, infine, che la legge ha il compito di stabilire quali organi della giurisdizione possono annullare gli atti della P.A. nei casi previsti dalla legge.

All'art. 113 della Costituzione sono tracciati, dunque, i principi alla base della tutela nei confronti degli atti della P.A.

Tale tutela può competere al giudice ordinario o al giudice amministrativo, secondo quelli che sono i criteri alla base del riparto di giurisdizione.

L'art. 113 traccia, dunque, il fondamentale principio di effettività della tutela che fonda l'attuale disciplina alla base del processo amministrativo, un processo nell'ambito del quale può essere realizzata pienamente la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei privati, in quanto il giudice amministrativo è dotato di tutti gli strumenti idonei a tal fine.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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