14 Settembre 2023
9:00

Art. 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza formale e sostanziale

L'art. 3 della Costituzione delinea il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Vediamo in dettaglio qual è la differenza tra i due concetti.

Art. 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza formale e sostanziale
Avvocato
uguaglianza

Ai sensi dell’art. 3 della Costituzione viene espressamente stabilito che:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Spiegazione dell’art. 3 della Costituzione

All’art. 3 della Costituzione è tracciato il principio di uguaglianza.

Sulla base del principio di uguaglianza tutti i cittadini sono uguali, senza alcuna distinzione.

Il principio di uguaglianza formale

Al primo comma è delineato quello che viene definito il principio di uguaglianza formale.

Viene invero definito, in teoria, cosa vuol dire essere uguali.

Tutti i cittadini sono uguali e hanno la stessa dignità dinanzi alla legge.

Non possono dunque essere effettuate distinzioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Il principio di uguaglianza sostanziale

Al secondo comma viene tracciato quello che è definito come il principio di uguaglianza sostanziale.

Non è infatti sufficiente una mera enunciazione teorica, in quanto lo Stato deve spendersi in concreto per eliminare alla radice le cause della disuguaglianza.

Espressione del principio di uguaglianza sostanziale è, ad esempio, la previsione di borse di studio per i meritevoli che non dispongono di risorse sufficienti per proseguire gli studi.

Casistica giurisprudenziale

Di seguito alcune interessanti sentenze sul principio di uguaglianza:

  • Corte Costituzionale, sentenza 18 maggio 2023, n. 98: La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza.In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi. Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67: La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e può articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 2 dicembre 2022, n. 244: "In linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato".
Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 8 anni e mezzo.
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