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14 Settembre 2023
9:00

Art. 3 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 3 della Costituzione delinea il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Esso fa parte deli Principi fondamentali della Costituzione. Vediamo in dettaglio qual è la differenza tra i due concetti.

Art. 3 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
uguaglianza

Ai sensi dell’art. 3 della Costituzione viene espressamente stabilito che:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

All'art. 3, comma 1, della Costituzione, è sancito il principio di uguaglianza formale, poiché è stabilito che tutti i i cittadini sono uguali alla legge senza distinzioni.

All'art. 3, comma 2, della Costituzione, è invece espresso il principio di uguaglianza sostanziale, poiché è stabilito che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che creano disuguaglianze.

Vediamo in cosa consiste il principio di uguaglianza formale e sostanziale e come si colloca all'interno della parte della Costituzione dedicata ai Principi fondamentali.

Spiegazione dell’art. 3 della Costituzione

All’art. 3 della Costituzione italiana è tracciato il principio di uguaglianza.

Sulla base del principio di uguaglianza tutti i cittadini sono uguali, senza alcuna distinzione.

Nessuno può infatti essere discriminato per le sue convinzioni politiche o per il sesso o la razza.

Vi sono altri articoli della Costituzione che si collegano al principio di uguaglianza, e che sono, dunque, la sua espressione.

Ad esempio, ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, comma 1, è stabilito che: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore".

Il principio di uguaglianza, in sostanza, fonda l'intero assetto delineato dal Costituente, per questo costituisce valore centrale nella Costituzione.

Il principio di uguaglianza formale

Al primo comma è delineato quello che viene definito il principio di uguaglianza formale.

Viene invero stabilito, in teoria, cosa vuol dire essere uguali.

Tutti i cittadini sono uguali e hanno la stessa dignità dinanzi alla legge.

Non possono dunque essere effettuate distinzioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Il principio di uguaglianza sostanziale

Al secondo comma viene tracciato quello che è definito come il principio di uguaglianza sostanziale.

Non è infatti sufficiente una mera enunciazione teorica, in quanto lo Stato deve spendersi in concreto per eliminare alla radice le cause della disuguaglianza.

Espressione del principio di uguaglianza sostanziale è, ad esempio, la previsione di borse di studio per i meritevoli che non dispongono di risorse sufficienti per proseguire gli studi.

Il principio di uguaglianza sostanziale fonda, dunque, il concetto di Stato sociale, che è lo Stato che interviene nella società per rimuovere le disuguaglianze con azioni concrete.

L'art. 3 della Costituzione spiegato ai bambini e ai ragazzi

All'art. 3 della Costituzione è stabilito che siamo tutti uguali davanti alla legge e non deve essere fatta nessuna distinzione tra le persone.

Nessuno può essere discriminato per il suo colore della pelle o perché, ad esempio, ha le sue idee politiche o religiose, o soltanto perché non ha possibilità economiche.

Lo Stato si deve quindi impegnare per garantire a tutti una piena uguaglianza.

Questo può farlo, ad esempio, prevedendo delle borse di studio a favore di coloro che non hanno possibilità economiche ma che sono meritevoli negli studi.

L'art. 3 nell'ambito dei primi 12 articoli della Costituzione

L'art. 3 della Costituzione è contenuto nella parte iniziale del testo costituzionale dedicata ai Principi fondamentali.

Si tratta dei principi che costituiscono l'ossatura della Costituzione, e che non possono essere modificati, in quanto la nostra Costituzione è rigida.

Questo rappresenta una garanzia per tutti i cittadini.

Fanno parte dei Principi fondamentali della Costituzione, ad esempio, l'art. 1 Cost., che traccia il principio democratico, l'art. 2 Cost. che traccia il principio di solidarietà, l'art. 4 Cost. che delinea il principio lavorista, l'art. 5 Cost. che delinea il principio di autonomia e decentramento, l'art. 6 Cost., che delinea il principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Casistica giurisprudenziale

Di seguito alcune interessanti sentenze sul principio di uguaglianza:

  • Corte Costituzionale, sentenza 18 maggio 2023, n. 98: La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza.In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi. Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67: La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e può articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale”.
  • Corte Costituzionale, sentenza 2 dicembre 2022, n. 244: "In linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato".
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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