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1 Marzo 2024
11:00

Come sporgere una denuncia: quando si può fare, cosa occorre e a chi rivolgersi

La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.

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Come sporgere una denuncia: quando si può fare, cosa occorre e a chi rivolgersi
Dottoressa in Giurisprudenza
Come sporgere una denuncia: quando si può fare, cosa occorre e a chi rivolgersi

La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.

In questo modo, la notizia di reato viene trasmessa senza ritardo al Pubblico ministero che darà avvio alle indagini. Solo così sarà possibile accertare le circostanze e perseguire l’autore dell’illecito penale.

Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso la Procura oppure in Commissariato, Questura, ma anche dai Carabinieri.

Vediamo come sporgere denuncia, quali reati possono essere denunciati e quali elementi deve contenere.

Cos’è una denuncia e per quali reati è possibile sporgerla

La denuncia (artt. 330-333 c.p.p.) è l’atto giuridico formale con il quale ogni persona che abbia subito oppure sia a conoscenza di un reato ne informa la Polizia giudiziaria oppure il Pubblico ministero.

Sono passibili di denuncia tutti coloro che abbiano commesso un reato procedibile d’ufficio, ovvero quei reati che, per la loro gravità, rendono necessario tutelare la vittima a prescindere dalla sua volontà.

Sono reati per i quali è necessario sporgere denuncia i maltrattamenti in famiglia (art 572 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), il reato di estorsione (art. 629 c.p.), ma anche la falsa testimonianza (art. 372 c.p.).

In quanto tale, la denuncia è una segnalazione del reato che può provenire anche da chi non ne sia stato vittima ma ne sia solo a conoscenza. Ciò spiega come la denuncia possa essere sporta da:

La diversa qualità soggettiva tra gli autori si ripercuote su alcuni aspetti della disciplina: infatti, mentre per i privati presentare la denuncia ha natura facoltativa; nel caso di soggetti qualificati è, invece, sempre obbligatoria e purchè il reato sia stato appreso nel corso dell’esercizio della propria funzione.

Invece, a carico del difensore e dei suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 334 bis c.p.p., viene escluso l’obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’attività difensiva.

Per quanto attiene alla forma della denuncia:

  • i soggetti qualificati (come i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio), devono redigerla per iscritto;
  • i cittadini privati possono presentarla anche oralmente.

In quest’ultimo caso, il cittadino – recatosi presso la Procura oppure in Questura – sottoscriverà il verbale di ricezione redatto.

I motivi per denunciare una persona sono innanzitutto il fatto che questi abbia commesso un reato e che a fondamento della denuncia vi siano prove ed evidenze a sostegno della possibile attività giudiziaria e di indagine che potrebbe discernere.

E’ bene prestare attenzione prima di scegliere di denunciare qualcuno, dal momento che incolpare un innocente di un reato che si sa non essere stato commesso, oppure simulare tracce di reato a suo carico significa commettere il reato di calunnia e per il quale si rischia la reclusione da 2 a 6 anni e nei casi più gravi, il carcere aumenta da 4 a 12 anni.

Differenza tra denuncia e querela

La denuncia e la querela sono due modalità diverse prescritte dal legislatore e che consentono di portare a conoscenza, ovvero comunicare, alle Forze dell’Ordine.

Entrambe infatti concorrono a trasmettere la cd. notizia di reato da cui scaturirà l’attività di indagine e, ove raccolti elementi a sostegno bastevoli, il procedimento penale a carico dell’autore dell’illecito penale.

Il legislatore distingue i reati in “perseguibili d’ufficio”, cioè quelli passibili di denuncia, e quelli “perseguibili a querela di parte”, ovverosia quelli per i quali è elemento essenziale la querela da parte della vittima del reato.

La differenza tra denuncia e querela sta nel fatto che, per la seconda, l’azione giudiziaria è vincolata imprescindibilmente alla manifestazione di volontà della persona offesa e diretta a ottenere la punizione del colpevole.

E’ più grave una denuncia o una querela?

Non è possibile definire quale delle due segnalazioni alle Forze dell’Ordine sia più grave, poichè attengono a presupposti e reati differenti. Da entrambe deriverà un’attività di indagine e, se necessario, un procedimento penale: un investimento vero e proprio di tempo, risorse e forze di polizia giudiziaria.

Sebbene sia frequente ritenere che i reati perseguibili d’ufficio siano più gravi rispetto a quelli procedibili a querela di parte, la differenza sta nella necessaria promanazione della volontà della vittima del reato.

Volendo fare un esempio: i reati di violenza sessuale (609 bis c.p.), stalking (612 bis c.p.) e minaccia (612 c.p.) sono di indubbia gravità, ma solo la vittima può rivolgersi alle Autorità e chiedere che il colpevole sia perseguito.

La querela va proposta entro 3 mesi dalla commissione del reato sebbene nei casi di stupro e di pedofilia deve essere presentata entro 12 mesi dal fatto.

Proprio perchè la querela è vincolata alla volontà della vittima, può anche essere rimessa (cioè revocata) con l’effetto di rinunciare alla perseguibilità dell’autore del reato.

La remissione della querela è causa di estinzione del reato.

La denuncia cautelativa cos'è?

La denuncia di un reato, inteso come l’atto giuridico formale con il quale chi abbia conoscenza dei fatti costituenti reato decida di comunicarlo all’Autorità giudiziaria, non deve essere confusa con altro e diverso caso quale quello della denuncia cautelativa.

Nonostante la parziale omonimia, la denuncia cautelativa è un istituto giuridico appartenente al diritto civile e anzi, più propriamente, alla branca del diritto assicurativo e dell’infortunistica stradale.

La denuncia cautelativa ha lo scopo di comunicare all’Assicurazione il verificarsi di un sinistro stradale dal quale non sia derivato alcun danno, oppure di entità lieve, allo scopo di segnalare in via preventiva l’episodio e mettendosi così al sicuro da possibili pretese risarcitorie.

E’ il caso di chi, per esempio, durante la manovra di parcheggio abbia urtato inavvertitamente la vettura retrostante e che, pur avendo controllato tempestivamente, si renda conto di non aver cagionato alcun danno.

In questo caso, la denuncia cautelativa porta a conoscenza della Compagnia di Assicurazioni l’episodio e, allo stesso tempo, comunica che non si sia verificato alcun pregiudizio risarcibile.

Come fare una denuncia: quando si può fare, cosa occorre e a chi rivolgersi

Come fare una denuncia

Vediamo adesso come sporgere denuncia.

La denuncia può essere fatta personalmente, anche avvalendosi dell’assistenza del proprio avvocato difensore, oppure dal pubblico ufficiale e dall’incaricato di un pubblico servizio che abbiano avuto conoscenza del fatto-reato nell’esercizio della propria funzione.

La denuncia proveniente dal privato cittadino (che sia la vittima oppure una persona a questi vicina) può essere sporta:

  • per iscritto, ovvero redigendo formalmente l’atto con l’ausilio di un avvocato;
  • oppure oralmente, raccontando gli episodi alle Forze dell’Ordine.

La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino e consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, per questa ragione ove si scelga di sporgere denuncia in forma orale occorre recarsi:

  • presso la Procura della Repubblica;
  • in Questura;
  • presso i Commissariati;
  • oppure all’Arma dei Carabinieri;
  • se all’estero, presso gli Uffici Consolari.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria oppure il P.M. redigono il verbale in cui è contenuta l’esposizione dei fatti.

Invece, nel caso di denuncia sporta in forma scritta, l’atto viene sottoscritto dal denunciante cui viene allegata la nomina di difensore di fiducia e il conferimento della procura speciale all’avvocato.

Persone anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113.

Una volta sporta denuncia, il privato cittadino oppure il suo avvocato possono chiedere una ricevuta.

In ogni caso, è bene ricordare che la denuncia è un atto facoltativo ma che diviene obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:

  • si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
  • rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;
  • si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;
  • ci si accorge di aver ricevuto denaro falso;
  • si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine.

Come fare una denuncia online

L’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato mettono a disposizione del cittadino il servizio di denuncia online.

Per presentare la denuncia via web è possibile collegarsi qui ma solo per i casi di furto e smarrimento da parte di ignoti e per i seguenti oggetti:

  • arma;
  • portafogli oppure documento;
  • titolo oppure effetto;
  • veicolo oppure targa;
  • borsa oppure valigia.

Al termine della procedura, verrà rilasciato un codice identificativo del protocollo che consentirà di verificare lo stato di lavorazione della denuncia, ma anche apportare eventuali integrazioni.

Come fare una denuncia anonima

Non è possibile denunciare in maniera anonima un reato, a stabilirlo è l’articolo 333 c.p.p.

Inoltre, ai sensi dell’art. 240 c.p.p., tutti i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere né acquisiti nè utilizzati, a patto che non sia corpo del reato o provengano dall’incolpato.

Sporgere una denuncia è un atto formale che, per questa ragione, non va preso sotto gamba e con leggerezza.

Questo significa che occorre riflettere sui fatti a fondamento del fatto che costituisce illecito penale e non denunciare per gioco o scherzo qualcuno che si sappia essere innocente (in quel caso, si ritiene integrata la calunnia).

Allo stesso modo, però, se si è vittima di un reato oppure si sia a conoscenza di episodi illeciti che mettono a rischio altri è fondamentale collaborare con le Autorità e assicurare la punizione dei colpevoli.

Una volta ricevuta la denuncia, le Forze dell’Ordine e la Magistratura si attiveranno con le indagini e tuteleranno la riservatezza della persona che ha presentato la denuncia – fosse anche per difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

E’ opportuno ricordare, infatti, che fino a che il Pubblico Ministero non scelga di emettere l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), sancendo la prosecuzione verso la celebrazione del processo, la persona sottoposta alle indagini (ovvero colui che si è denunciato) non ha nè contezza nè consapevolezza di essere stato denunciato.

Cosa occorre per fare una denuncia

Per sporgere denuncia è fondamentale essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.

È il caso della carta di identità, sebbene siano suoi equipollenti anche il passaporto e la patente di guida.

Cosa deve contenere la denuncia

Vediamo adesso quali sono gli elementi fondamentali che deve contenere la denuncia.

La denuncia deve contenere l’esposizione chiara e completa dei fatti; eventuali indicazioni validi a rintracciare l’autore e le prove; l’esplicita volontà del denunciate a che l’autore venga perseguito; infine, la sottoscrizione di chi sporge la denuncia.

Chi denuncia ha bisogno dell’avvocato?

La denuncia può essere presentata personalmente, ma è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato.

Solo la preparazione professionale di un legale potrà infatti aiutare a comprendere:

  •  le conseguenze della denuncia;
  • verificarne lo stato rivolgendosi alla Procura ai sensi dell’art. 335 c.p.p.;
  • comprendere la corretta configurazione del reato che si è subito.

Inoltre, solo a mezzo del proprio difensore sarà possibile costituirsi parte civile nel procedimento e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Come sporgere una denuncia: quando si può fare, cosa occorre e a chi rivolgersi

Cosa succede dopo una denuncia ai carabinieri

Una volta presentata denuncia agli ufficiali di polizia giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa senza ritardo al Procuratore della Repubblica.

Il Pubblico ministero provvederà, quindi, all’iscrizione della denuncia nel cd. registro delle notizie di reato e a seguito di ciò darà avvio alle investigazioni delegando il compimento alle forze di p.g.

Questo perché la polizia giudiziaria ha il compito di raccogliere dal denunciante gli elementi investigativi essenziali e che solo dopo varranno ad attivarsi per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.

Al termine delle indagini, qualora non siano stati raccolti elementi bastevoli e idonei a incardinare il processo oppure la notizia di reato si riveli infondata, il P.M. potrà emettere la richiesta di archiviazione.

Diversamente, il PM potrà valutare la possibilità di emettere l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) con cui verrà data comunicazione alla persona indagata e al suo difensore dell’esistenza di un’attività di indagine a suo carico e successivamente il cd. decreto di citazione a giudizio (art. 522 c.p.p.) e con cui viene indicato il giorno, il luogo e i motivi per cui viene celebrata l’udienza davanti al Giudice.

Si può ritirare la denuncia?

No, a differenza di quanto previsto per la querela e per cui è possibile esercitare la remissione, la denuncia non può essere ritirata.

La denuncia è un atto formale che consente di portare a conoscenza delle Autorità un fatto-reato e assicurare alla Giustizia il colpevole.

Per questa ragione, prescinde dalla manifestazione della volontà di punire l’autore del reato da parte della persona offesa (cosa strettamente riconducibile, invece, alla querela) ma darà avvio all’attività di indagine e, se necessario, al processo penale.

Termini

La denuncia può essere presentata in qualsiasi momento poichè non è soggetta a termini.

Il legislatore, infatti, non ritiene di dover prescrivere un certo lasso di tempo entro cui sporgere denuncia, a differenza invece di quanto accade per la querela-

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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