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19 Novembre 2023
11:00

Rissa: cos’è, come si configura e come viene punito il reato ex art. 588 c.p.

La rissa è uno scambio reciproco, contestuale e violento di violenza fisica tra gruppi contrapposti, è un reato punito all'articolo 588 del Codice Penale. Vediamo le sue caratteristiche.

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Rissa: cos’è, come si configura e come viene punito il reato ex art. 588 c.p.
Dottoressa in Giurisprudenza
Rissa: cos’è, come si configura e come viene punito il reato ex art. 588 c.p.

Il reato di rissa è punito all’articolo 588 del Codice penale e rientra tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale che il nostro legislatore tutela.

La rissa è uno scambio reciproco, contestuale e violento di violenza fisica che il legislatore punisce con la pena della multa fino a 2.000.

Tuttavia, nei casi di rissa aggravata – ovvero se qualcuno dei partecipanti dovesse riportare lesioni personali oppure venisse ucciso – la pena è inasprita e prevede, di conseguenza, la reclusione in carcere da 6 mesi a 6 anni.

Vediamo nel dettaglio il reato di rissa, come si configura e come viene punito dalla legge.

Cos’è il reato di rissa e come viene punito

La rissa è comunemente nota per essere uno scontro fisico durante il quale si contrappongono tre o più persone con l’intento di colpire e/o offendere gli avversari.

Per questa ragione la previsione normativa prevista all’interno dell’ordinamento intende tutelare la persona e più in generale, l’integrità e l’incolumità dell’individuo.

Secondo parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione, 25 febbraio 1988, Chibbono, CP 89, 2205) , in tema di rissa, il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, tra tre o più persone; contesa che, anche per la possibilità che altre persone intervengano a prendere le parti dei contendenti, costituisce di per sè un pericolo per l’incolumità pubblica.

In concreto, non è necessarioil verificarsi di un turbamento effettivo dell’incolumità pubblica, nè che qualcuno dei partecipanti incorra in pericolo di vita, ma è sufficiente la prova di un semplice pericolo per la sicurezza personale.

L’art. 588 c.p.

L’articolo 588 del Codice Penale persegue il reato di rissa, collocando la trattazione all’interno del Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XII – Dei delitti contro la persona, Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità pubblica.

Ecco il testo dell’art. 588 c.p.:

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa”.

Procedibilità

Il reato di rissa è procedibile d’ufficio, ciò significa che le Forze dell’Ordine trasmetteranno la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, dando inizio al procedimento penale

I reati procedibili d’ufficio, infatti, non necessitano che la vittima sporga la propria querela alle Autorità competenti, ma basterà portare il reato a loro conoscenza con una segnalazione o una denuncia, anche se proveniente da un’altra persona che abbia assistito all’episodio.

Come si configura il reato di rissa

Il reato di rissa si intende configurato qualora sussistano i suoi elementi essenziali:

  • un gruppo di persone in numero superiore a tre;
  • gruppi contrapposti;
  • la reciproca volontà di attentare all’altrui incolumità;
  • il dolo.

Vediamo l’elemento soggettivo necessario a poter configurare il reato.

L’elemento soggettivo

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo.

Cause di giustificazione

Sebbene possa sembrare intuitivo ritenere la legittima difesa una causa di giustificazione della rissa, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza non è così, ma anzi l’esimente potrebbe essere sussistente solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali.

Rissa e legittima difesa

Ecco alcune casistiche della giurisprudenza in tema di rissa e legittima difesa:

Corte di Cassazione, sezione 5, 23 febbraio 2007, n. 7635 – Corte di Cassazione, sezione 5, 14 maggio 2020, n. 15090
E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata”.

La Corte ha precisato, infatti, che il principio affermato possa essere derogato solo se presenti situazioni eccezionali, cioè solo se vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata. Quindi, solo se in presenza di un’offesa che, diversa e più grave di quella accettata, sia del tutto autonoma e nuova e, per questa ragione, ingiusta.

Corte di Cassazione, sezione 1, 26 gennaio 1993, n. 210 – Corte di Cassazione, sezione 5, 9 ottobre 2008, n. 4402 – Corte di Cassazione, sezione 5, 23 luglio 2015, n. 32381
Al reato di rissa, e a quelli commessi nel corso della stessa, non è applicabile la legittima difesa perchè i corrissanti sono animati dall’intento reciproco di offendersi e accettare la situazione di pericolo nella quale, volontariamente, si sono posti. A questo proposito, poi, la difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente, in simili ipotesi, l’esimente della legittima difesa può essere riconosciuta e cioè nel caso in cui, esistendo tutti gli altri requisiti di legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata: un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenta del tutto nuova e ingiusta”.

Corte di Cassazione, sezione 5, 25 novembre 2020, n. 33112
E’ configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venire meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente”.

Le attenuanti

Come per la legittima difesa, anche la valutazione dell’eventuale circostanza attenuante della provocazione è particolarmente dibattuta in giurisprudenza.

La provocazione infatti è disciplinata all’articolo 62, n. 2, del Codice Penale ed è intesa come “l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui”.

Rissa e provocazione

Vediamo gli orientamenti contrapposti sull’eventuale configurazione della provocazione in tema di rissa.

Corte di Cassazione, 4 maggio 1965, Pastore – Corte di Cassazione, 7 novembre 1966, Giglione
Se generalmente la provocazione, al pari della legittima difesa, è ritenuta incompatibile con il delitto di rissa in considerazione dell’elemento caratteristico di questo reato, dato dalla circostanza che i corrissanti sono animati da intenti reciprocamente offensivi, e della conseguente sostanziale inconciliabilità in concreto dei relativi corrispondenti presupposti psicologici, il fatto ingiusto altrui può invece dar luogo all’attenuante in discorso quando l’agente intervenga in una rissa divenuta tale, da modesto alterco che era, solo per tale fatto, e addirittura, può far esulare il delitto di rissa, quando il partecipante si sia limitato a intervenire per reagire ad esso, e la zuffa violenta sia sorta successivamente a tale intervento e in conseguenza di esso”.

Corte di Cassazione, sezione 5, 19 maggio 1986, n. 3866
La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile (salvo qualche caso particolare) al reato di rissa, poichè questo si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione. Infatti, detta attenuante non può essere invocata da chi versi egli pure in re illicita, per aver preso parte ad un litigio in cui entrambi i contendenti si siano offesi e percossi a vicenda”.

Corte di Cassazione, sezione 1, 13 giugno 1981, n. 5819 – Corte di Cassazione, sezione 1, 26 gennaio 1993, n. 710 – Corte di Cassazione, sezione 5, 30 novembre 2005, n. 43382 – Corte di Cassazione, sezione 5, 19 febbraio 2013, n. 8020
Essa è tuttavia configurabile nel caso in cui l’azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata – senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa – da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall’altro gruppo”.

Le aggravanti del reato di rissa

Come previsto dal comma 2, dell’art. 588 del Codice Penale, si parla di rissa aggravata quando durante la stessa, o in sua conseguenza, derivi la morte o le lesioni personali di chi vi abbia partecipato.

Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale che applica la pena della reclusione da 6 mesi a 6 anni.

Differenza tra rissa e aggressione

La rissa consiste in un violento e reciproco scontro tra gruppi opposti, il cui intento è quello di recare offesa agli avversari.

L’aggressione, invece, assume rilevanza alla stregua di un assalto deliberato compiuto da taluno ai danni di un altro.

La rissa è stata depenalizzata?

No, il reato di rissa non è stato depenalizzato ed è anzi perseguito penalmente all’articolo 588 del Codice Penale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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