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26 Febbraio 2024
11:00

Chi è il Pubblico ministero e che ruolo svolge nel processo penale

Il Pubblico ministero (P.M. o PM) svolge la funzione investigativa e requirente nel corso del processo. E' un magistrato togato chiamato ad assicurare la pretesa punitiva dello Stato attraverso la repressione dei reati.

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Chi è il Pubblico ministero e che ruolo svolge nel processo penale
Dottoressa in Giurisprudenza
Chi è il Pubblico ministero e che ruolo svolge nel processo penale

Il Pubblico ministero (abbreviato anche come P.M. oppure PM) è un organo designato dallo Stato ed è chiamato ad assumere una funzione di garanzia rispetto alla tutela dei diritti.

Nel corso del processo, Il P.M. esercita le sue funzioni nella piena autonomia, sebbene sia chiamato al rispetto dei principi di obiettività – poiché assume un ruolo contrapposto rispetto al soggetto accusato e persegue gli interessi generali dello Stato – e di indipendenza dagli altri organi.

Il ruolo del pubblico ministero è contrapposto a quello esercitato dal giudice nel corso del processo: il sistema accusatorio, infatti, identifica il P.M. con la funzione investigativa che è chiamato a svolgere dando direzione alle indagini e agli organi che le espletano, a differenza invece del giudice che è l’organo della decisione terzo e imparziale.

La figura del Pubblico ministero (P.M.)

Il Pubblico ministero ha il compito di garantire la pretesa punitiva dello Stato reprimendo la commissione di un reato, e assume il compito di svolgere accertamenti sui fatti e le circostanze a carico e a discarico dell’indagato, ovvero la persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.).

Il legislatore riconosce al Pubblico ministero i compiti di cui all’art. 73 ord. giud., ovvero il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

  • sorvegliare l'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia;
  • tutelare i diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
  • reprimere e perseguire i reati;
  • dare esecuzione ai giudicati.

Nell’esercizio di tali compiti, il P.M. viene riconosciuto come soggetto necessario del rapporto processuale, grazie alla posizione dialettica che assume rispetto all’imputato e che ne valorizza il ruolo di parte processuale.

Per questa ragione, il Pubblico ministero è il cd. dominus, ovvero titolare, dell’esercizio dell’azione penale (ex art. 326 c.p.p.) e la sua funzione investigativa è preliminare al ruolo di organo dell’accusa.

In quanto parte che formula e sostiene l’accusa, è naturale che il Pubblico ministero (detto anche PM) abbia la responsabilità della direzione delle indagini, indirizzando gli organi di polizia che le espletano.

Una volta raccolti elementi validi a incardinare il processo, il Pubblico ministero formula l’accusa, ovvero l’attribuzione del reato nei confronti della persona che sino a quel momento è stato indagato e che da adesso cristallizza la sua qualità come imputato (ex art. 60 c.p.p.).

Il PM si trasforma così in parte processuale innanzi al giudice, assumendo una posizione di parità dialettica con l’imputato, sua controparte.

Il ruolo assunto dal P.M. si caratterizza per l'essere pubblica e obiettiva.

Dal momento che l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio e questo consta del rischio di poter comprimere il valore della libertà personale, la funzione del Pubblico ministero può essere assunta soltanto da un organo pubblico che possa svolgere la funzione di accusa.

Per questa ragione, la nostra Costituzione assegna ai magistrati la funzione di PM proprio per la connotazione pubblica (ex art. 107 Cost.) e rendendo così obbligatorio l’esercizio dell’azione penale (ex art. 109 Cost.), a differenza dell’esercizio dell’azione civile da parte del danneggiato del reato (ex art. 74 c.p.p.) che è meramente facoltativo.

Inoltre, la funzione esercitata dal PM è obiettiva poiché questi è “terzo” rispetto agli interessi sottesi all’esercizio dell’azione penale e, per questa ragione, la sua attività si espleta ricercando tutti quegli elementi che non siano solo a sostegno dell’accusa.

Le funzioni del P.M.

Le funzioni del PM sono strettamente legate alla sua posizione come soggetto nella fase delle indagini e come parte pubblica nel corso del processo.

La funzione inquirente

Nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico ministero assume il ruolo di inquirente e quindi la relativa funzione.

Il PM svolge personalmente l’attività di indagine, che tuttavia può delegare alla polizia giudiziaria per il compimento di atti specifici (salvo che si tratti dell’interrogatorio dell’indagato o il confronto nel caso di sua detenzione, ex art. 370 c.p.p.).

Gli atti di indagine comprendono quelli acquisitivi della notizia di reato, cioè quelli che avvengono su iniziativa oppure a seguito di denuncia, querela, richiesta, istanza e referto (ex artt. 330-334 c.p.p.).

A questi seguono gli atti investigativi volti alla ricostruzione del fatto-reato e all’individuazione del colpevole: è il caso degli accertamenti tecnici che testimoniano la posizione di preminenza assunta dal PM.

Stiamo parlando di perquisizioni e ispezioni, così come dei sequestri, delle intercettazioni telefoniche, delle assunzioni delle sommarie informazioni dalla persona offesa oppure dalle persone informate sui fatti. Ma anche delle individuazioni di persone e cose utili ai fini delle indagini, dell’interrogatorio dell’indagato, dell’imputato oppure di indagati in procedimenti connessi.

La funzione di incriminazione

Come visto, il Pubblico ministero ha il potere di promuovere l’azione penale (art. 405 c.p.p.) con la formulazione dell’imputazione, a partire da questo viene dato avvio al processo.

In alternativa, le indagini preliminari vengono definite dalla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), ovvero:

  •  nel caso in cui “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”;
  • oppure “quando manca una condizione di procedibilità oppure il reato si è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato o è di particolare tenuità” (art 411 c.p.p.);
  • quando è ignoto l'autore del reato” (art. 415 c.p.p.);

Si tratta, quindi, di tutte quelle situazioni per le quali la formulazione dell’imputazione non potrebbe sfociare nell’affermazione di una pretesa punitiva nei confronti di un soggetto determinato.

La funzione requirente

L’espressione “requirente” viene dal verbo latino requirĕre, ovvero richiedere e per questa ragione tale funzione rappresenta l’esito connaturale del sistema accusatorio.

Terminata la fase delle indagini e dato adito a quella processuale, il PM assume un vero e proprio compito propulsivo a sostegno dell’impianto accusatorio raccolto per l’azione penale.

Le requisitorie del Pubblico ministero investono i profili processuali e di merito.

Per quanto concerne il rito, per esempio, è il caso della richiesta di improcedibilità al termine dell’udienza preliminare (art. 411 c.p.p.) oppure della richiesta di citazione di testimoni, periti oppure CTU da esaminare in dibattimento (art. 468 c.p.p.).

Per quanto attiene al merito, invece, è il caso della richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti (cioè il patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.), ma anche la richiesta di sentenza di condanna in dibattimento (ex art. 523 c.p.p.).

La funzione requirente investe anche l’elaborazione del materiale probatorio e la deduzione delle fonti di prova nel corso del dibattimento (ex art. 493 c.p.p.) poiché spetta al Pubblico ministero assumere una posizione attiva e dinamica nella formazione della prova al cospetto del giudice, anche mediante l’esame diretto dei testimoni e delle parti (cross examination).

Gli Uffici del pubblico ministero

I vari Uffici del pubblico ministero sono strutturati su livelli organizzativi, ovverosia:

  • la Procura generale presso la Corte di Cassazione;
  • le Procure generali presso le Corti di appello;
  • le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni;
  • la Direzione Distrettuale antimafia e Nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il Pubblico ministero è un magistrato di carriera (cd. togato) appartenente allo stesso ruolo impiegatizio dei giudici.

Tuttavia, in sede di udienza dibattimentale, innanzi al Tribunale monocratico, il Pubblico ministero è esercitato da Vice procuratori onorari.

Il Procuratore della Repubblica, ovvero il titolare dell’ufficio, organizza l’attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite all’incarico di PM.

Ciò a meno che, e questo costituisce la prassi, non siano designati altri magistrati addetti (cd. sostituti).

I contrasti tra P.M.

Mentre la contrapposizione tra due giudici in ordine allo stesso reato viene chiamato “conflitto”, per quanto riguarda la situazione in cui vengano chiamati più PM nella fase delle indagini, la loro contrapposizione prende il nome di contrasto tra pubblici ministeri (artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.).

Il contrasto (oppure conflitto) non è invece ipotizzabile tra Pubblico ministero e giudice (pensiamo al GIP).

I casi di contrasto sono tre:

  • contrasto negativo, ovvero nel caso in cui il PM – una volta ricevuti gli atti dall’altro PM ritenutosi poi incompetente alla prosecuzione delle indagini – ritenga invece che tale competenza spetti al suo predecessore dai quali gli atti provengono (art. 54 c.p.p.). E’ il Procuratore generale presso la Corte d'Appello oppure presso la Cassazione a dover risolvere tale contrasto.
  • contrasto positivo, che sussiste nel caso in cui per lo stesso fatto, contro la stessa persona, siano stati posti in essere diversi procedimenti incaricando PM diversi e appartenenti a sedi diverse (art. 54 bis c.p.p.). In questo caso, uno dei due PM può chiedere all’altro la trasmissione degli atti, rivendicando così la propria competenza di indagine.
  • contrasto in materia di criminalità organizzata, che viene a verificarsi nel caso in cui i reati di criminalità organizzata e terrorismo vengano attribuiti a PM di diverse direzioni distrettuali antimafia (art. 54 ter c.p.p.).

Pubblico ministero: le funzioni in materia civile e amministrativa

Sebbene la cronaca ci abitui a sentir parlare del Pubblico ministero in ambito penale, questi esercita le sue funzioni anche in materia civile e amministrativa.

Materia civile

Per quanto riguarda la funzione in materia civile, il PM esercita l’azione civile nei casi di cui all’art. 69 c.p.c. e deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, nelle cause:

  • che egli stesso potrebbe proporre;
  • matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
  • lo stato e la capacità delle persone;
  • in materia elettorale;
  • negli altri casi di legge.

Allo stesso modo, il PM è tenuto a intervenire innanzi a ogni causa davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Inoltre, il PM può richiedere il fallimento del debitore:

  • quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore (art.7, c. 1 L. Fallimentare);
  • quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. (art 7, c. 2 L. Fallimentare).

Materia amministrativa

Per quanto concerne, invece, la funzione in materia amministrativa, questi ha il compito di:

  • vigilare sugli Albi professionali e disciplina;
  • esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei Notai e può richiedere l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Avvocati;
  • vigilare sulla Conservatoria dei Registri Immobiliari;
  • vigilare sulla Conservatoria del Pubblico Registro Automobilistico;
  • curare l'istruttoria delle domande per la partecipazione ai concorsi in magistratura e per il notariato.

La differenza tra pubblico ministero e giudice

Il Pubblico ministero ha il compito di garantire la tutela dei diritti, assicurando la pretesa punitiva dello Stato attraverso la repressione dei reati.

Il giudice invece è l’organo preposto alla funzione giudicante, ovvero alla decisione della controversia e all’emanazione della condanna.

Il Pubblico ministero è un magistrato di carriera (cd. togato) appartenente allo stesso ruolo impiegatizio dei giudici.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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