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7 Febbraio 2024
15:00

Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: cos’è e e cosa fare se arriva?

A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può decidere di pagare subito, ottenendo una riduzione, presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente ovvero presentare istanza di accertamento con adesione. Vediamo di seguito in cosa consiste l’avviso di accertamento e cosa fare quando lo si riceve.

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Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: cos’è e e cosa fare se arriva?
Avvocato
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A seguito di un controllo effettuato dall’Agenzia delle entrate, può essere notificato al contribuente un avviso di accertamento, con cui si comunica l’esistenza di un debito nei confronti dell’erario.

A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può decidere di pagare subito, ottenendo una riduzione, presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente ovvero presentare istanza di accertamento con adesione.

Vediamo di seguito in cosa consiste l’avviso di accertamento e cosa fare quando lo si riceve.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: cos’è

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate è un atto con cui, dopo un controllo, si notifica al contribuente il suo debito nei confronti dell’erario.

Nell’avviso di accertamento va indicata la motivazione dell’atto, a pena di nullità.

Nell’avviso di accertamento devono essere indicati i seguenti elementi:

  • l’imponibile e le aliquote applicate;
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto di detrazioni, ritenute e crediti d'imposta;
  • il responsabile del procedimento;
  • l’autorità giudiziaria a cui è possibile presentare ricorso;
  • le modalità di pagamento;
  • il termine del pagamento.

L’avviso di accertamento contiene l’intimazione ad adempiere il pagamento di quanto dovuto entro il termine di presentazione del ricorso.

In alternativa, è necessario pagare un terzo delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria.

L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: notifica

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate può essere notificato dall’ufficiale giudiziario presso il domicilio del contribuente o presso la sua la residenza.

In alternativa, può essere inviata raccomandata A/R o PEC.

Cosa fare se arriva un avviso di accertamento

Se arriva un avviso di accertamento si possono scegliere varie strade:

  • pagare quanto dovuto;
  • impugnare con ricorso l’avviso di accertamento;
  • presentare istanza di accertamento con adesione.

L’accertamento con adesione permette al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, dunque, di presentare ricorso.

L’ avviso di accertamento Agenzia delle entrate si può rateizzare?

Le somme dovute all’erario possono essere rateizzate.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, all’art. 3-bis, è possibile dilazionare il pagamento in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: definizione agevolata

La possibilità di approfittare del meccanismo della definizione agevolata è stata prevista nella Legge n. 197/2022 all’art. 1, commi da 231 a 252.

Il contribuente può definire in maniera agevolata le somme dovute all’erario e affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il debito che si ha con l’erario può essere estinto con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non devono essere corrisposte le cifre dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

La prima rata per la cosiddetta “Rottamazione-quater”, ovvero la definizione agevolata, è scaduta il 31 ottobre 2023 e la seconda rata il 30 novembre 2023.

La terza rata deve essere pagata entro il 28 febbraio 2024.

Tuttavia, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: cassetto fiscale

Quando si riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate si può avere l’esigenza di controllare il proprio cassetto fiscale che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, tra cui:

  • dati anagrafici;
  • dati delle dichiarazioni fiscalidati dei rimborsi;
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23

Si accede al Cassetto Fiscale tramite Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure tramite credenziali rilasciate dall'Agenzia.

Il servizio è attivo tutti i giorni, a eccezione della fascia oraria ore 5.00 alle ore 6.00.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: ricorso

E’ possibile fare ricorso contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado territorialmente competente.

Entro 60 giorni dalla data della notifica, il ricorso deve essere notificato all’Ufficio provinciale – Territorio che ha emesso l’avviso di accertamento.

La costituzione in giudizio va effettuata nei successivi 30 giorni.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo che va dal 1°agosto al 15 settembre di ogni anno.

Se si vuole presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria, è necessario essere assistiti da un difensore.

Avviso di accertamento Agenzia delle entrate: prescrizione

La prescrizione dei debiti erariali è di 10 anni, secondo quanto prevede l'articolo 2946 c.c.

Per ciò che invece concerne la decadenza degli avvisi di accertamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Se passa tale termine, l’Amministrazione decade dal potere di accertare il debito.

Se non è stata presentata la dichiarazione o se la stessa è nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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