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La norma di cui all’art. 9 della Costituzione così dispone:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Spiegazione dell’art. 9 della Costituzione
La norma di cui all’art. 9 della Costituzione stabilisce che lo Stato è tenuto a promuovere cultura e ricerca.
La tutela deve essere realizzata anche per ciò che concerne il paesaggio, il patrimonio storico e quello artistico.
Con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1 è stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 9.
Viene infatti stabilito che l’ambiente deve essere tutelato anche nell’interesse delle future generazioni. Viene inoltre demandata allo Stato la disciplina relativa alla tutela degli animali.
Casistica giurisprudenziale
Interessante una sentenza del Tar che si è espresso in ordine all’art. 9 come modificato dalla legge costituzionale 2022, n.1.
Tar Lombardia, sentenza 7 marzo 2022, n. 529
“In ogni caso, la necessità di preservare gli habitat naturali nella loro condizione originaria al fine di non arrecare (o limitare) danni irreversibili alla fauna e alla flora selvatiche locali, risulta una ragione assolutamente valida e non contestabile, avuto riguardo al preminente rilievo del bene “ambiente”, riconosciuto in modo espresso anche a livello costituzionale a seguito della riforma entrata in vigore in data 9 marzo 2022 (“[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”: art. 9, terzo comma, primo periodo, Cost., come modificato con Legge costituzionale n. 1 del 2022). L’effettuazione di scelte fondate non su elementi certi, ma soltanto di natura potenziale, del resto, è coerente con la natura necessariamente prognostica della valutazione ambientale, correttamente orientata dal principio di precauzione, visto l’obiettivo di prevenire e di impedire la realizzazione di pregiudizi ai beni ambientali tutelati, non surrogabile da interventi successivi di rimozione degli effetti negativi già prodottisi (cfr. Consiglio di Stato, I, parere n. 99/2022, data 17 gennaio 2022 spedizione; sulla portata del principio di precauzione, Cass. civ., SS.UU., 28 dicembre 2018, n. 33663)”.