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14 Maggio 2024
15:33

Usufrutto: cos’è e che diritti dà

L’usufrutto, disciplinato dagli artt. 978 a 1020 del Codice Civile, è uno dei diritti reali che riconosce il potere di godere e disporre del bene mobile o immobile, traendo ogni utilità dai suoi frutti generati ma rispettando alcuni limiti previsti dall'ordinamento.

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Usufrutto: cos’è e che diritti dà
Dottoressa in Giurisprudenza
Usufrutto

L’usufrutto,  di cui al Titolo V del Codice Civile, è uno dei diritti reali del nostro ordinamento ed è riconosciuto al titolare del diritto di godimento.

Tra i diritti reali si distinguono i diritti reali di godimento (sono quelli che limitano il proprietario, o meglio, il nudo proprietario, nella possibilità di trarre godimento dalla cosa e dai frutti che essa genera.

Ne sono un esempio l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, la superficie, la servitù, infine l’usufrutto) e i diritti reali di garanzia (come nel caso del pegno e dell’ipoteca, in cui il creditore ha la possibilità di sottomettere il bene ad un vincolo giuridico).

L’articolo 981 del Codice Civile, intitolato “Contenuto del diritto di usufrutto”, prevede che l’usufruttuario abbia il diritto di godere e disporre del bene, traendo ogni utilità da questa generata e rispettando la destinazione economica sancita, così come ogni altro limite previsto dall’ordinamento.

Coniato dal diritto romano, l’usufrutto in origine rappresentava il modo attraverso il quale il titolare avrebbe usato il bene (o “res”, "cosa" per i latini) per poi godere dei frutti da questo originati sotto forma di reddito, esso rappresentava un meccanismo, ad esempio, con cui la vedova avrebbe potuto godere dei frutti lasciati dal testatore al proprio erede.

Vediamo di seguito la normativa dell'usufrutto, le sue caratteristiche esplicative, i diritti e i doveri dell'usufruttuario e del nudo proprietario con esempi.

Oggetto dell’usufrutto

Secondo quanto previsto dall’articolo 996 del Codice Civile (o abbreviato in giuridichese “ex art.”), oggetto dell’usufrutto potrà essere qualunque bene (mobile o immobile) di cui l’usufruttuario vorrà disporre secondo l’uso di destinazione indicato e al termine restituirlo al nudo proprietario esattamente nello stato d’origine.

Nel caso in cui l’usufrutto abbia ad oggetto cose consumabili, come previsto viceversa dall’articolo 995 c.c., l’usufruttuario sarà tenuto sia a goderne, sia a pagarne il valore stimato al termine (il cd. quasi-usufrutto).

Soggetti dell’usufrutto

Sebbene l’usufruttuario abbia il diritto di godere e di disporre della cosa, così come delle utilità da questa generate, il nudo proprietario invece è gravato dal diritto di proprietà, cioè del non poter disporre né della “res” né dei suoi frutti liberamente.

Tuttavia, anche se da un punto di vista esterno sembra che l’usufruttuario si comporti da proprietario, in realtà non è così.

Il nudo proprietario e l'usufruttuario hanno diritti e doveri diversi, ciò permette di distinguere queste due figure:

  • il nudo proprietario, colui il quale:
    può decidere di cedere il bene ad altri senza che l’usufrutto cessi di esistere;
    può richiedere il ripristino del luogo che sia stato mutato della sua destinazione originaria;
    deve occuparsi della manutenzione ordinaria del bene, intimare all’usufruttuario quella straordinaria nel caso in cui sia generata da una sua cattiva gestione;
    deve essere immediatamente avvertito di eventuali turbamenti subiti;
  • l’usufruttuario invece:
    è tenuto ad utilizzare il bene con diligenza e rispetto;
    a non mutarne la destinazione economica;
    deve pagare le imposte annuali gravanti sul reddito;
    potrà apportare migliorie, se previsto all’atto di costituzione, a proprie spese e ricevere in cambio un’indennità quando il bene verrà restituito.

Durata dell'usufrutto

L’usufrutto, in quanto diritto reale di godimento, è limitato nella sua durata.


L'art. 979 del Codice Civile, sancisce che il diritto di usufrutto non va in successione perché “l’usufrutto non può eccedere la vita del suo usufruttuario” e che comunque, nel caso in cui sia costituito a favore di una persona giuridica, non potrà eccedere i 30 anni.

Poiché l’usufrutto è un diritto personale di godimento dell’usufruttuario, non è trasmissibile ai futuri eredi che non potranno vantare alcun diritto sul bene.

La temporaneità dell’usufrutto rappresenta un aspetto fondamentale che consente di evidenziare la notevole differenza sia con l’usufrutto successivo che con quello congiuntivo.

Mentre, infatti, l’usufrutto successivo è espressamente vietato dal nostro ordinamento, cioè non è possibile che alla morte dell’usufruttuario originario subentri un altro per testamento o altro atto;  invece, è riconosciuto l’usufrutto congiuntivo che è l’ipotesi in cui il diritto di godimento venga riconosciuto a più persone contemporaneamente – anche in vista di un futuro accrescimento.

Ecco spiegata brevemente la distinzione tra usufrutto successivo e usufrutto congiuntivo: il primo è vietato dalla legge, il secondo è ammissibile.

Diritti e doveri dell’usufruttuario

L’usufruttuario ha diritto ad ottenere il possesso della cosa e, se disturbato nel suo esercizio, potrà rivalersi attraverso l’azione confessoria ex art. 1079 c.c. (che significa "di cui all’articolo…del Codice Civile"), che accerterà il suo diritto e intimerà l’immediata cessazione della condotta molesta da cui è danneggiato.

Per tutta la durata dell’usufrutto potrà:

  • percepire i frutti (pensiamo letteralmente alle mele cadute dall’albero) generati dalla cosa, come dice l’articolo 984 del Codice Civile e che inoltre garantisce tra proprietario e usufruttuario una distribuzione equa dei frutti, evitando che questi possano goderne o trattenerli a discapito dell’altro;
  • alienare (cioè privandosi del bene) con atto tra vivi il bene – salvo che ciò non sia espressamente vietato dal titolo costitutivo o dalla legge;
  • locare (significa affittare) il bene a terzi e, nel caso di locazioni concluse dall’usufruttuario, come descrive l’art. 999 c.c., continuano per altri 5 anni dopo la cessazione dell’usufrutto ma, se la cessazione dell’usufrutto avvenisse alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato, la locazione  durerebbe entro quello stesso anno.

L’usufruttuario può compiere lavori migliorativi per il fondo o per l’immobile, come descritto all’articolo 985 c.c. . Infatti, nel caso in cui l’usufruttuario ne avesse interesse, e qualora sia previsto dall’atto di costituzione, potrà  potrà svolgere a proprie spese lavori migliorativi sul bene, con la possibilità di ricevere in cambio un’indennità quando il bene verrà restituito al suo nudo proprietario. Perché? i lavori avranno apportato migliorie al bene e questo avrà acquisito un valore economico.

Il Codice Civile, agli articoli 1008 e 1009 differenzia ciò che grava (letteralmente “il peso dei carichi”) sull’usufruttuario e il proprietario distinguendo chi paga tasse, tributi e imposte tra i due.

Costituzione e cessione dell’usufrutto

L’usufrutto può essere costituito per:

  • testamento;
  • contratto;
  • usucapione;

La costituzione dell’usufrutto

E’ possibile costituire l’usufrutto attraverso tre modalità.

Per testamento, nel caso in cui il testatore decida di destinare quello che era il proprio bene ai propri eredi: l’uno in qualità di nudo proprietario e l’altro in qualità di usufruttuario. Per esempio Giorgio Bianchi ha contratto seconde nozze con Irene Verdi ma, dal precedente matrimonio, ha una figlia di nome Elisa Bianchi. Giorgio Bianchi, nel suo testamento, lascia alla figlia Elisa Bianchi la nuda proprietà dell’immobile e alla moglie Irene Verdi l’usufrutto dello stesso.

Per contratto, ovvero nell’ipotesi in cui il nudo proprietario stipuli un accordo contrattuale alla presenza di un notaio e con il proprio usufruttuario.

Infine, per usucapione, cioè attraverso il possesso e l’utilizzo del bene in maniera continuativa e ininterrotta per il tempo prescritto dalla legge che è di 20 anni nel caso di beni immobili e di 10 anni per i beni mobili.

Cessione dell’usufrutto

L’usufrutto può essere ceduto, ai sensi dell’articolo 980 del Codice Civile.

La norma prevede che l’usufruttuario possa cedere ad un altro il proprio diritto di godimento ma che tale diritto sia comunque destinato a estinguersi alla morte del suo usufruttuario originario.

Esempio di usufrutto

Mettiamo il caso in cui Mario Rossi, usufruttuario dell’immobile, decida di cedere il proprio usufrutto al nipote Carlo Bianchi. Mario Rossi, ovvero l’usufruttuario originario, decede e Carlo Bianchi perde l’usufrutto acquisito da suo zio. L’immobile ritorna nella disponibilità del nudo proprietario.

In ogni caso è fondamentale ricordare che, pur scegliendo di cedere il proprio usufrutto a terzi, sarà necessario notificare di questo movimento al proprietario. Altrimenti tanto l’usufruttuario quanto il cessionario saranno obbligati al proprietario.

Estinzione dell’usufrutto

Il Codice Civile, dagli articoli 1014 a 1020, disciplina le ipotesi di estinzione dell’usufrutto, tra cui:

  • morte dell’usufruttuario;
  • mancato uso o rinuncia del bene da parte dell’usufruttuario;
  • perimento del bene;
  • scadenza del termine;

Particolare attenzione merita l’ipotesi di cessazione dell’usufrutto, a cui rinvia l’articolo 1015 c.c.: intitolato “Abusi dell’usufruttuario”.

Esso disciplina il caso in cui questi si approfitti del bene, come? Alienandolo o lasciandolo deteriorare in assenza della manutenzione necessaria.
In queste ipotesi, l’ordinamento prevede che il nudo proprietario possa rivolgersi all’Autorità giudiziaria che potrà ordinare che l’usufruttuario ponga delle garanzie o che la “res” sia amministrata a sue spese.

L’articolo 1015 del Codice Civile ribadisce il fondamentale principio di intangibilità riconosciuto al bene e alla sua destinazione originaria e a cui l’usufruttuario è chiamato al rispetto. Nei casi di abuso, l’usufruttuario verrà sanzionato per aver usurpato la facoltà che compete esclusivamente al proprietario (e come previsto all'articolo 832 c.c.).

Cosa succede quando si estingue l’usufrutto?

Una volta estinto l’usufrutto, il bene tornerà nella piena e integra disponibilità del nudo proprietario e l’usufruttuario non avrà più alcun diritto sullo stesso.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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