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1 Agosto 2023
13:00

Art. 980 c.c., Cessione dell’usufrutto

L’articolo 980 del Codice Civile, rubricato come "Cessione dell'usufrutto", disciplina in materia di disposizioni generali dell'usufrutto, così come della possibilità per l'usufruttuario di cedere il proprio diritto di godimento,

Art. 980 c.c., Cessione dell’usufrutto
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 980 del Codice Civile, di cui al Capi I, Sezione I, dell’usufrutto e rubricato “Disposizioni generali” disciplina come segue:

“L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.”

La norma prevede che l’usufruttuario possa cedere ad un altro il proprio diritto di godimento ma che tale diritto sia comunque destinato a estinguersi alla morte del suo usufruttuario originario.

In ogni caso è fondamentale ricordare che, pur scegliendo di cedere il proprio usufrutto a terzi, sarà necessario notificare di questo movimento al proprietario. Altrimenti tanto l’usufruttuario quanto il cessionario saranno obbligati a corrispondere al proprietario una somma di denaro a titolo oneroso.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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