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15 Novembre 2023
13:00

Reato di furto: cos’è e come viene punito

Il furto è punito dall'art. 624 c.p. ed è il reato commesso da chiunque si impossessi di cose altrui, sottraendole a chi le detiene, con l’obiettivo di trarne un profitto per sé o per altri.

Reato di furto: cos’è e come viene punito
Dottoressa in Giurisprudenza
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Commette un furto chiunque si impossessi di cose altrui, sottraendole a chi le detiene, con l’obiettivo di trarne un profitto per sé o per altri, così come previsto dall’art. 624 del Codice Penale.

Per questa ragione, il furto rientra nel novero tra i cd. delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle o cose o alle persone proprio perché il reato si configura ogni volta in cui il possessore venga privato della cosa da parte di colui il quale se ne impossessi.

A seconda della gravità della condotta commessa dall’autore del reato, il legislatore prevede pene diverse, distinguendo tra il furto semplice e il furto aggravato.

Vediamo nel dettaglio la disciplina del furto e le sue circostanze aggravanti.

Sommario

Cos’è il reato di furto e quando si configura

Si parla di furto ogni qual volta vi sia una sottrazione fraudolenta di un bene in possesso di altri.

E’ un reato comune, dal momento che può essere commesso da chiunque, e per il quale il legislatore individua come bene giuridico tutelato non sono la proprietà o i diritti reali personali o di godimento, ma anche il possesso – inteso come quella relazione di fatto che non richiede la diretta e fisica disponibilità della cosa – che può essere costituito anche in assenza di un titolo giuridico, addirittura anche se in modo clandestino o illecito (Sezioni Unite, 30 settembre 2013, n. 40354).

Perché possa ritenersi configurato il reato di furto occorre valutare alcuni elementi:

  • l’altruità della cosa;
  • la sottrazione e l’impossessamento;
  • il profitto;
  • l’elemento soggettivo.

Oggetto del furto può essere soltanto una cosa mobile altrui, ovvero quei beni asportabili che rientrano nel patrimonio di una persona. Ragion per cui, l’articolo 624, comma 2, del Codice Penale, considera anche l’energia elettrica tra le cose mobili.

Sia per la dottrina che per la giurisprudenza, sono suscettibili di furto solo quelle cose che hanno un valore economico, anche se di particolare tenuità: non si parla di furto, quindi, nel caso della sottrazione di un chicco d’uva o di un chiodo arrugginito per esempio.

Per quanto attiene alla condotta che assume importanza ai fini del reato, è possibile distinguere due momenti rilevanti: stiamo parlando della sottrazione e dell’impossessamento.

Mentre la prima attiene al momento in cui la cosa mobile viene tolta al controllo e alla disponibilità del detentore, che di fatto perde i propri poteri sulla cosa; la seconda si verifica quando la cosa entra invece nella disponibilità del ladro.

Per profitto deve intendersi qualunque utilità o vantaggio, anche se non di carattere patrimoniale o economico, che il colpevole del reato si proponga di conseguire dall’impossessamento. Può parlarsi di furto anche qualora il profitto sia solo una soddisfazione, un piacere o un godimento del colpevole.

Infine, ai fini della configurazione del reato, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà dell’azione tesa a trarre un qualche profitto dalla sottrazione compiuta.

Fonti normative

L’articolo 624 del Codice Penale, disciplina il reato di furto:

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”.

E’ bene ricordare che l’ultimo comma è stato di recente modificato a seguito del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, noto anche come Riforma Cartabia.

Procedibilità

Il reato di furto, di cui all’art. 624 c.p. è procedibile a querela della persona offesa.

La vittima del reato dovrà quindi esprimere alle Autorità la propria volontà di voler perseguire il colpevole, presentando personalmente (oppure a mezzo dell’avvocato) la querela entro 3 mesi dal fatto-reato.

Tuttavia, nel caso di furto aggravato dalle circostanze previste ex art. 625, n. 7, ad eccezione delle cose esposte alla pubblica fede e quelle di cui al numero 7 bis del medesimo articolo, si procede d’ufficio.

Tipologie di furto

L’ordinamento, oltre all’ipotesi base di furto di cui all’art. 624 c.p., richiama l’attenzione anche ad altri tipi di furto tanto da divenire figure autonome di reato.

Spieghiamo di seguito il furto in abitazione e con strappo, il furto d’uso, il furto di particolare tenuità e lo spigolamento.

Furto in abitazione

Il furto in abitazione è disciplinato dall’art. 624 bis c.p., comma 1,  che è diventato figura autonoma di reato a seguito della Legge 26 marzo 2001, n. 128:

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”.

Per le Sezioni Unite, 22 giugno 2017, n. 31345, rientrano nella nozione di “privata dimora” esclusivamente quei luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona, risponde del reato di furto con strappo, così disciplinato dal comma 2, art 624 bis c.p.

Il fatto deve concretizzarsi in un atto violento commesso su uno oggetto improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima (noto anche come scippo).
Al contrario della rapina, la violenza viene esercitata sulla cosa e non sulla persona.

Furto d’uso

Ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 1, il furto d’uso persegue la condotta di colui che, solo allo scopo di farne un uso momentaneo, sottrae la cosa solo per restituirla immediatamente dopo l’utilizzo.

Il reato si intende configurato solo se concorrono due elementi essenziali: da un lato il fine esclusivo di fare un uso momentaneo della cosa sottratta; dall’altro lato invece la restituzione immediata e volontaria al termine dell’utilizzo.

Il reato è punibile a querela della persona offesa e con la pena del carcere massimo a 1 anno oppure con la multa fino a 206 euro.

Furto di particolare tenuità

Ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 2, disciplina il furto di particolare tenuità (ovvero il cd. furto per bisogno), commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno.

Per l’integrazione del reato, è necessario che il colpevole sia mosso da un impellente bisogno derivante da uno stato di indigenza attinente alle esigenze della vita e che il non provvedervi esponga lui o altri a un gravissimo pericolo.

Anche in questo caso il reato è punibile a querela della persona offesa e con la pena del carcere massimo a 1 anno oppure con la multa fino a 206 euro.

Spigolamento

Ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 3 Se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto”.

Il legislatore punisce la condotta di colui che raccolga dopo la mietitura, rastrelli dopo falciate oppure raspolli illecitamente il fondo appartenente ad altri e non ancora spogliato.

Al pari dei precedenti, il reato è punibile a querela della persona offesa e con la pena del carcere massimo a 1 anno oppure con la multa fino a 206 euro.

Reato di furto aggravato

E’ possibile parlare di furto aggravato ogni volta in cui ricorra una o più circostanze aggravanti descritte all’articolo 625 del Codice Penale.

Vediamo nel dettaglio quali sono le ipotesi di furto aggravato previste dal nostro ordinamento.

Furto con violenza sulle cose o con mezzo fraudolento

L’art. 625, co. 1, n, 2 c.p. dispone la pena aumentata nel caso in cui l’autore del furto commetta il reato usando violenza sulle cose o si avvalga di un qualsiasi mezzo violento.

E’ violenza l’impiego di energia fisica tale da provocare la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o ne cambi la destinazione. La differenza dal furto semplice sta nel fatto che l’energia utilizzata impieghi un quid pluris diretto a vincere la resistenza della cosa oppure a manomettere quanto posto a sua difesa e protezione da parte del possessore.

Per esempio, rubare da un negozio un articolo e manomettere il sistema di antifurto configura il reato sin qui esposto.

Il mezzo fraudolento invece si riferisce a qualunque attività o stratagemma che sia idonea a sorprendere repentinamente la difesa del possessore del bene.

L’autore del reato si serve, infatti, di accorgimenti astuti e scaltri che possano eludere i controlli.

Ne è un esempio il caso del furto commesso occultando i beni all’interno di una borsa schermata da fogli di alluminio.

Furto con armi o narcotici

L’art. 625, co. 1, n, 3 c.p. disciplina il caso in cui il furto sia commesso da colui che porti in dosso armi oppure narcotici, senza farne uso.

In questo caso, l’arma o i narcotici non devono essere utilizzati per commettere il reato, altrimenti si risponderà della più grave fattispecie di rapina.

Furto con destrezza

Richiamato dall’art. 625, co. 1, n. 4 c.p., per destrezza si intende quella particolare abilità, in termini di agilità e sveltezza, che con atteggiamenti, mosse o manovre, risulti ingannevole al punto di eludere la sorveglianza dell’uomo.

L’autore del reato approfitta delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo spontaneo e momentaneo in cui il proprietario si distacchi dal bene.

Non occorre una particolare agilità dell’autore, né una sua eccezionale abilità, dal momento che è sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione favorevole a sè a eludere i controlli.

Chi ruba una bicicletta approfittando della distrazione del proprietario intento in una telefonata, risponde del reato di furto aggravato dalla destrezza.

Furto commesso da più persone o da persona travisata

L’art. 625, co. 1, n, 5 c.p. prevede che la pena sia aumentata qualora il furto sia stato commesso da tre o più persone, ma anche nel caso in cui sia stato commesso soltanto da una purché travisata o che abbia simulato la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

L’aggravante trova ragione nel fatto che un numero maggiore di persone equivalga anche a una maggiore pericolosità delle forze cooperanti, anche se non associate, nella commissione del furto.

Furto sul bagaglio del viaggiatore

Se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande”, come disciplinato dall’art. 625, co. 1, n. 6 c.p..

Furto di beni pubblici, sacri, esposti alla pubblica fede

Disciplinato dall’art. 625, co. 1, n. 7 c.p., il legislatore aumenta la pena per chi commetta il furto “su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”.

Il furto riguarda tutti quei beni che per loro natura o affidamento, sono esposti alla pubblica fede o si trovano all’interno di edifici pubblici, oppure rientrano tra gli oggetti sacri e religiosi.

Furto di componenti metalliche

L’art. 625, co. 1, n. 7 bis c.p., disciplina il caso in cui il furto abbia a oggetto componenti metalliche o altro materiale destinato all’erogazione di energia, servizi di trasporto e più in generale servizi pubblici.

Furto di bestiame

Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria” come disciplinato dall’art. 625, co. 1, n. 8 c.p..

La norma intende tutelare il patrimonio pastorizio, sebbene la circostanza appare ormai anacronistica.

Furto su mezzi di trasporto

Richiamato dall’art. 625, co. 1, n. 8 bis c.p., è stato introdotto a opera della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

La previsione intende tutelare chi subisca un furto all’interno di un mezzo di trasporto pubblico e rientra tra questi l’autobus, la metropolitana, ma anche NCC e taxi.

Furto nei confronti di chi prelevi soldi allo sportello bancario o postale

Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro”, come previsto art. 625, co. 1, n. 8 ter c.p.

La disposizione intende tutelare la persona che si trovi nell’atto di fruire dello sportello bancario o postale, ovvero prelevando denaro o la pensione.

Qual è la pena prevista per il furto

Il furto semplice è punito con la pena del carcere da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro.

Il furto aggravato è punito con il carcere da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro.

Qualora concorressero due o più circostanze aggravanti di cui all’art. 625 c.p., la pena verrebbe ulteriormente aumentata, ovvero la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 206 a 1.549 euro.

Quando il furto non è punito

Il furto non è punibile quando la condotta compiuta dal soggetto attivo manchi degli elementi essenziali: ovvero l’elemento oggettivo che descrive l’azione e l’elemento soggettivo, cioè il dolo.

Prescrizione

Il reato di furto si prescrive in 6 anni, a decorrere dal momento di consumazione del reato.

Il furto aggravato da due o più circostanze di cui all’art. 625, comma 2, c.p., si prescrive invece nel termine di 10 anni.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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