video suggerito
video suggerito
17 Gennaio 2024
17:00

Reato di istigazione al suicidio: il significato dell’art. 580 c.p., gli esempi e come denunciare

Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è punito all’art. 580 c.p., il legislatore intende punire tutti quei comportamenti che possono portare una persona a decidere di suicidarsi.

36 condivisioni
Reato di istigazione al suicidio: il significato dell’art. 580 c.p., gli esempi e come denunciare
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è punito all’articolo 580 del Codice Penale ed è l’esempio delle avversità che hanno caratterizzato storicamente il rapporto tra il suicidio e i sistemi penali vigenti.

In Italia il suicidio non è un reato, ma il bene inviolabile della vita è egualmente tutelato dal reato in esame.

Il reato previsto all’art. 580 c.p. punisce chi determini l’altrui suicidio, cioè rafforzando l’intenzione di chi abbia il proposito di togliersi la vita.

Spieghiamo quando si configura il reato di istigazione o aiuto al suicidio, la pena prevista e le ultime sentenze in materia.

Reato di istigazione o aiuto al suicidio: la spiegazione dall’art. 580 c.p.

Tra i delitti contro la persona del Codice Penale assume una rilevanza particolare l’istigazione o aiuto al suicidio cui all’art. 580 c.p.:

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio”.

Il legislatore intende punire tutti quei comportamenti che possono portare una persona a decidere di suicidarsi.

Mediante la formulazione del reato in esame, il legislatore invita all’analisi e alla riflessione di due questioni fondamentali. Da un lato la responsabilità dell’istigatore e dall’altra il tentativo di suicidio.

L’elemento soggettivo del reato

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo necessario alla configurazione del reato, nel corso del tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato differentemente la questione e quindi contrapponendosi sul tema.

Secondo un orientamento risalente per la sussistenza del delitto sarebbe stato necessario il dolo specifico, inteso come il fine che il soggetto passivo si uccida (Cass., 25 febbraio 1948, Blasi, GP 48, II, 293).

Tuttavia, ben più recente e ormai consolidato è l’orientamento reso da altra parte della giurisprudenza e secondo cui è sufficiente il dolo generico, mancando nella previsione normativa il riferimento a uno scopo ulteriore rispetto alla realizzazione dell’evento del reato (Gup Catanzaro, 14 febbraio 2001, Vono, CP 03, 633, nt. Casalnuovo).

L’elemento oggettivo del reato

L’istigazione o aiuto al suicidio è un reato comune, in quanto tale può essere commesso da “chiunque”.

Si tratta di un reato commesso con violenza morale contro la persona, dal momento che l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà.

L’autore del reato viene perseguito per aver forzato l’intenzione della vittima – manifesta o latente – e suscitando o rafforzando il proposito suicida di questi.

La condotta posta in essere dall’agente assume diverse modalità:

  • determinare altri al suicidio;
  • rafforzando il proposito di suicidio;
  • agevolando in qualsiasi modo l’esecuzione (per es. fornendo gli strumenti, suggerendo le modalità o il luogo idoneo).

E’ necessario però che nell’agente sussista la consapevolezza dell’obiettiva serietà del suddetto proposito.

Pena e aggravanti

L’istigazione o aiuto al suicidio è punito con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, nel caso in cui il suicidio avvenga.

Ove il suicidio non sia portato a compimento ma il tentativo cagioni alla vittima lesioni personali gravi o gravissime, la pena è il carcere da 1 a 5 anni.

All’art. 580, co. 2, c.p., prevede una circostanza aggravante a effetto comune che incide sull’aumento della pena nei casi in cui la vittima sia:

  • un minore di 18 anni;
  • persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Infine, la formulazione del reato si conclude con una clausola di salvaguardia, ovvero il caso in cui l’istigazione riguardi un infraquattordicenne oppure un incapace. In quel caso la condotta è equiparata all’omicidio.

Gli esempi del reato di istigazione al suicidio

Parlare di istigazione o aiuto al suicidio non è semplice, dal momento che il reato intende prima di tutto tutelare il bene inviolabile della vita umana.

Fornire consigli e suggerimenti circa la modalità di attuazione del suicidio, rafforzando l’intento di togliersi la vita, può integrare il reato in esame.

Rafforzare la suggestione, servendosi della consapevolezza della seria e perdurante volontà di togliersi la vita, al pari può configurare il reato.

La denuncia per istigazione al suicidio

Il reato di cui all’art. 580 c.p., ovvero di istigazione o aiuto al suicidio, è procedibile d’ufficio.

Ciò significa che non sarà necessaria la querela di parte affinchè venga dato avvio alle indagini, ma sarà bastevole una segnalazione oppure una denuncia all’Autorità giudiziaria.

La differenza tra istigazione al suicidio e omicidio del consenziente

I reati di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) e omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) non devono essere confusi tra loro poichè, sebbene pongano in essere condotte alternative, la configurazione dell’uno esclude di riflesso l’altro.

Il discrimen delineato dal legislatore si fonda sulla qualità della condotta posta in essere dal soggetto agente.

Nel reato di istigazione al suicidio il soggetto attivo non partecipa all’esecuzione materiale, poichè è la vittima a togliersi la vita.

Nel caso dell’omicidio del consenziente invece, il soggetto passivo partecipa con il proprio consenso, ma l’esecuzione materiale è rimessa nelle mani dell’autore del reato.

La giurisprudenza sull’art. 580 cp: le sentenze sull’istigazione e l’aiuto al suicidio

Ecco alcune tra le più recenti pronunce della giurisprudenza.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 16 giugno 2023, n. 26015
“In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio del consenziente differisce da quello di istigazione o agevolazione al suicidio in quanto, nell'uno, colui che provoca la morte si sostituisce materialmente all'aspirante suicida incidendo anche sulla determinazione del relativo consenso, mentre, nell'altro, la volontà e l'intenzione della vittima si formano liberamente e la condotta esterna di aiuto agevola soltanto la realizzazione del suicidio”.

Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre 2019, n. 242
E’ incostituzionale l'art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli art. 1 e 2 l. 22 dicembre 2017 n. 219 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione – agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 23 ottobre 2018, n. 48360
L'istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona, giacchè l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l'istinto di conservazione della persona”.

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 22 dicembre 2017, n. 57503
Non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all'art. 580 cod. pen., nell'ipotesi in cui all'istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime”.

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 29 settembre 2011, n. 35394
Qualora, a seguito del suicidio di un detenuto nella cella da lui occupata, si instauri procedimento penale a carico di ignoti per l'ipotizzato delitto di cui all'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), non può ritenersi legittimo il sequestro preventivo di detta cella che sia stato disposto sulla base del prospettato pericolo del ripetersi di fatti analoghi a cagione del sovraffollamento della popolazione carceraria, dell'insufficienza numerica del personale di custodia e dell'inadeguatezza strutturale della cella in questione, per la presenza, in essa, della zona cieca destinata a servizi igienici, nella quale il suicidio era stata posto in atto”.

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 15 giugno 2010, n. 22782
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 cod. pen., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell'obiettivo contributo all'azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta”.

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views