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12 Gennaio 2024
11:00

Oblazione nel diritto penale: cos’è, quando si applica e come si calcola

L'oblazione nel diritto penale è un istituto giuridico in grado di estinguere i reati contravvenzionali e consiste nel pagamento di una somma di denaro, salvo che sussistano alcune condizioni.

Oblazione nel diritto penale: cos’è, quando si applica e come si calcola
Dottoressa in Giurisprudenza
Oblazione nel diritto penale: cos’è, quando si applica e come si calcola

L’oblazione è una delle cause di estinzione del reato, sebbene limitata alle sole contravvenzioni. E’ disciplinata agli articoli 162 e 162 bis del Codice Penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro.

Questo istituto ha il compito di deflazionare il carico di lavoro che transita nelle aule di giustizia, consente così una più rapida definizione dei procedimenti riguardanti i reati di minore gravità.

Spieghiamo nel dettaglio cos’è l’oblazione, quando è ammessa e come si paga.

Cos’è l’oblazione nel diritto penale?

L’oblazione è un istituto giuridico mediante il quale è possibile estinguere il reato e, a seguito della novella introdotta ai sensi dell’art. 162 bis c.p., trova applicazione sia con riguardo alle contravvenzioni punite soltanto con la pena dell’ammenda, quanto – e qui sta la novità – per quelle punite alternativamente con l’arresto o con l'ammenda, a patto però che sussistano alcune condizioni.

Sia nell’uno che nell’altro caso, essa consiste nel pagamento, previa domanda dell'interessato, il cui effetto sarà quello di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, estinguerlo.

Nel corso del processo penale, l’istanza di oblazione deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento oppure prima del decreto di condanna.

Il legislatore contempla distinte figure di oblazione, a seconda delle contravvenzioni punite con la sola ammenda oppure punite con pene alternative. Vediamole nel dettaglio.

Quali tipologie di oblazione esistono

Esistono due tipologie di oblazione che, a seconda dell’ambito di applicazione, possono dividersi in obbligatoria oppure facoltativa.

L’oblazione obbligatoria è disciplinata all’art. 162 c.p., il quale dispone:

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato”.

Perché possa accedersi a questo tipo di oblazione occorre che sussistano alcune condizioni:

  • la contravvenzione è punita solo con l’ammenda;
  • la richiesta di oblazione è fatta prima della fase dibattimentale o prima che sia diventato definitivo il decreto penale di condanna

Per tali contravvenzioni l’oblazione ha luogo a richiesta dell’interessato, il quale ha un vero e proprio diritto a esservi ammesso, e consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo edittale della pena.

Si definisce obbligatoria perché il giudice, appurato che l’interessato abbia scrupolosamente rispettato i passaggi, non può rifiutarsi di accogliere la domanda di oblazione.

Diversamente, l’oblazione facoltativa è regolata all’art. 162 bis c.p. come segue:

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato”.

Ecco quali sono le condizioni necessarie richieste dalla legge:

  • la contravvenzione è punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda;
  • l’istanza di oblazione è fatta prima dell’apertura del dibattimento oppure prima che il decreto di condanna divenga definitivo;
  • l’interessato deve, contestualmente alla domanda, pagare una somma di denaro pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione.

In tale ipotesi è una facoltà del giudice ammettervi o meno l’imputato che ne abbia fatto domanda. Infatti, il giudice può sempre respingere con ordinanza la domanda nel caso in cui ritenga il fatto “grave”.

L’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, attesa l’esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58 D.Lgs. 274/2000, nonchè la disposizione di cui all’art. 29, comma 6, del medesimo decreto legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione (in questo senso, Corte di Cassazione, 9 aprile 2004, n. 16864).

Quando non è ammessa l’oblazione

E’ bene ricordare che per legge l’oblazione è esclusa in alcuni casi specifici, ovvero:

  • nel caso di recidiva reiterata;
  • nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato contravventore abituale oppure delinquente o contravventore professionale;
  • quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

La domanda di oblazione

La disciplina della domanda di oblazione è indicata all’art. 141 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento al giudice per le indagini preliminari il quale provvede con ordinanza.

Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà.

Qualora viene proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.

Chi può richiederla

L’istanza di oblazione può essere proposta dall’imputato (cioè il soggetto nei cui confronti si sta celebrando il processo) oppure dall’indagato (colui il quale sia coinvolto dalle indagini preliminari avviate dal PM).

In ogni caso, sebbene le norme di cui agli artt. 162 e 12 bis c.p. parlino in senso generale di “contravventore”, sono legittimati a proporre domanda di oblazione anche:

  • il difensore dell’imputato, anche se non munito di procura speciale (Sezioni Unite, 29 ottobre 2009 – 15 dicembre 2009, n. 47923);
  • il rappresentante del minore di 18 anni.

La domanda di oblazione può essere presentata personalmente oppure dal proprio avvocato.

Quando si applica l’oblazione: i reati che si possono oblare

Vediamo a titolo esemplificativo quando si applica l’oblazione.

Sono numerosi i reati che si possono oblare, vale a dire quelle contravvenzioni per le quali è possibile fare domanda di oblazione.

Uno dei casi più frequenti è quello rappresentato all’art. 660 c.p, stiamo parlando del disturbo della quiete pubblica dovuto a rumori e schiamazzi; oppure l’abbaiare incessante e incontrollato del cane del vicino; ma anche di quelle feste in condominio che possono arrecare fastidio a causa del vociare e della musica sino al mattino.

Gettare o versare qualcosa in strada dal proprio balcone di casa, oppure in caso di odori di insopportabili provenienti dai vicini, così come dal ristorante nelle vicinanze possono portare a conseguenze legali per le quali si ricorre all’oblazione, come previsto dall’art. 674 c.p.

Come si calcola l’ammontare dell'oblazione

Nel caso della contravvenzione punita solo con l’ammenda, l’oblazione da pagare ammonta alla somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena.

Invece, per la contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto o dell’ammenda, la somma è pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione.

Come si paga l’oblazione

Quando il Giudice accoglie la richiesta di oblazione fissa la somma da versare, oltre alle spese di giustizia.

Per il pagamento si utilizza il Modello F23 compilato dei seguenti campi:

  • cognome e nome del soggetto tenuto al pagamento;
  • codici vari;
  • estremi del procedimento;
  • descrizioni e importi da pagare.

Il pagamento può essere fatto presso un Ufficio Postale, in Banca oppure press il locale Concessionario della riscossione semplicemente presentando il Modello F23.

Una delle copie, con data e timbro di avvenuto incasso, dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale.

E’ bene ricordare che la somma da versare non è rateizzabile.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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