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25 Luglio 2023
15:00

Il dolo: caratteristiche e differenze nel diritto civile e penale

In diritto, il dolo descrive la volontà cosciente di colui che agisce con l'intenzione di arrecare un danno. Per il diritto civile, il dolo è uno degli elementi capaci di alterare la volontà del soggetto contraente; nel diritto penale, invece, è l'elemento psicologico del reato.

Il dolo: caratteristiche e differenze nel diritto civile e penale
Dottoressa in Giurisprudenza
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Nell’ordinamento giuridico italiano il dolo rappresenta una precisa connotazione della volontà cosciente di colui che agisce con una condotta tale da arrecare danno ad altri.

Il dolo assume precise caratteristiche tanto nel diritto civile, quanto nel diritto penale.

Infatti, nonostante i termini “dolo” e “colpa” siano particolarmente utilizzati per descrivere i reati commessi e più in generale le condotte penali, questi due concetti assumono una particolare rilevanza anche nell’ambito degli illeciti civili.

Vediamo di seguito le caratteristiche, le tipologie e le differenze del dolo sia nel diritto civile che in quello penale.

Caratteristiche del dolo

Le azioni di ciascuno di noi che mirano a creare o modificare le circostanze si denotano per l’atteggiamento volitivo, ovvero la volontà cosciente di attenersi ad una condotta. O addirittura di omettere alcuni comportamenti e azioni.

Per il nostro ordinamento giuridico, la particolare accezione data alla volontà cosciente nel momento in cui il soggetto agente si prefigge l’obiettivo di arrecare danno ad un altro, si chiama dolo.

Il dolo, a propria volta, assume poi un preciso significato a seconda che si intenda descrivere una condotta criminosa, e quindi si parli di un reato, o una “negatività” sorta in sede contrattuale, tale da inficiare il consenso della parte contraente.

Struttura del dolo nel diritto civile

Nell’ambito del diritto civile il dolo assume l’accezione di vizio del consenso che può determinare l’annullamento del contratto. Esso è disciplinato agli articoli 1439 e 1440 del Codice Civile che richiamano alcuni elementi imprescindibili, quali:

  • la volontà di generare un inganno;
  • l’induzione in errore del soggetto contraente raggirato;
  • l’azione idonea ad eludere la realtà, l'artificio o raggiro in grado di ingannare.

Caratteristica del dolo è che esso sia determinante, cioè che sia idoneo a convincere il deceptus (che in giuridichese sarebbe il contraente) a concludere il contratto e che, in assenza di dolo, non avrebbe concluso.

A propria volta, si distingue il dolo incidente che invece interviene nelle condizioni contrattuali e induce il contraente a stipulare un contratto a delle condizioni diverse – solitamente peggiorative – e che invece, in assenza dell’errore, avrebbe rappresentato un contratto ben più vantaggioso. In questo caso, salvo eccezioni il contratto non è annullabile, piuttosto si dice che il contraente in mala fede è obbligato a risarcire i danni causati e, più in generale, è tenuto all’obbligo di informazione sui motivi della stipulazione della propria controparte.

Nel caso di dolo, è importante il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale effettivo?

La risposta è no. Non importa infatti che si sia verificato effettivamente un pregiudizio economico, ai fini del dolo il danno cagionato ha rilevanza solo alla stregua del risarcimento del danno. L’unica cosa che conta è che il contratto, senza i raggiri, non sarebbe stato stipulato.

Il dolo comporta l’annullamento del contratto non per tutelare l’integrità economica del raggirato, bensì la sua libertà di stipulare un accordo senza inganni.

Il dolo nel diritto penale

Il dolo, nel diritto penale, assume la connotazione di elemento psicologico del reato, così come previsto dall’articolo 43 del Codice Penale, assieme alla colpa e alla preterintenzione.

Il dolo è costituito da due aspetti:

  • un momento rappresentativo, nel quale il soggetto agente ha una visione anticipata delle sue azioni, della messa in opera e delle conseguenze del reato;
  • un momento volitivo, per cui occorre che l’agente abbia l’effettiva volontà di realizzare il comportamento e che questo raggiunga.

Ma cosa significano colpa e preterintenzione? Come si distinguono dal dolo?

La colpa e la preterintenzione, come detto, sono gli ulteriori elementi psicologici che caratterizzano il reato.

La colpa attiene a quel comportamento tenuto da colui che compie l’azione con negligenza; imprudenza o imperizia e talvolta anche per inosservanza delle leggi e della disciplina.

Si dice, infatti, che un reato sia colposo quando cioè sia contro la volontà del suo agente che, pur volendo compiere un’azione o omettendola, non ha previsto le eventuali conseguenze dannose e non ha evitato il pericolo generato.

Proviamo a spiegarlo con un esempio: Sempronio, poliziotto, porta con sé la propria pistola di ordinanza. Credendola scarica e, dimenticando di non aver riposto separatamente i proiettili invece inseriti, prende a pulire l’arma alla presenza della famiglia. Inavvertitamente parte un colpo che colpisce uno dei presenti. Carlo risponderà del reato di lesioni colpose e, se avesse cagionato la morte, invece di omicidio colposo.

Per ulteriori riferimenti, si consiglia la lettura della colpa.

La preterintenzione caratterizza il reato poiché si verifica oltre l’intenzione dell’agente, cioè quando l’azione o l’omissione generano un evento ben più lesivo di quello voluto.

Chi compie l’azione prevede e vuole la realizzazione delle circostanze e delle loro conseguenze ma queste vengono a verificarsi in maniera più grave, pericolosa o dannosa di quello che ci si sarebbe aspettati.

Il reato preterintenzionale può essere definito come quel reato commesso con un misto di dolo e colpa.

Per esempio: A seguito di una discussione e con l’intento di spaventare l’amico dopo l’alterco, Mevio decide di lanciare una pietra in direzione di Caio. 

Mevio, infatti, immagina che la pietra possa colpire l’amico e che possa ferirlo. Mevio però non prende in considerazione che la pietra colpirà Caio alla testa, il quale perderà l’equilibrio e cadrà al di là della ringhiera del belvedere.

L’evento meno grave e prefissato da Mevio sono le lesioni, mentre quello grave che effettivamente viene a verificarsi è la morte.

Per ulteriori riferimenti, si consiglia la lettura della preterintenzione.

Tipologie di dolo (sia nel diritto civile che penale)

Il dolo, con le diverse sfumature che la volontà umana assume nel compimento dell’azione, può essere descritto differentemente nelle sue forme e ciò a seconda che si faccia riferimento al diritto civile o al diritto penale.

Le tipologie di dolo nel diritto civile

E’ possibile parlare di dolo nel diritto civile sotto due diverse configurazioni:

  • dolo contrattuale, inteso come il vizio del consenso sorto nel momento di stipulare un contratto e che ne è motivo di annullamento;
  • dolo extracontrattuale, cioè la coscienza e la volontà di compiere un’azione o omissione con il fine di danneggiare altri.

Vediamoli nel dettaglio:

Il dolo contrattuale è disciplinato dall’articolo 1439 del Codice Civile come segue:

“Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

La norma consente di comprendere come il dolo contrattuale rappresenti uno dei vizi del consenso prestato da un soggetto nel momento di stipulare un contratto.

Il Codice Civile, infatti, disciplina  vizi del consenso nella Sezione II, Capo XII, Titolo II come il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, legittima colui che è parte contraente del contratto a richiedere l’annullamento dello stesso. Ciò perché l’ordinamento tutela il consenso e la volontà delle parti, prevedendo che debbano essere liberi e prestati scevri da condizionamenti.

Facciamo un esempio per spiegare meglio l’articolo 1439 c.c.: Tizio decide di acquistare una nuova automobile e si rivolge al conoscente Caio, poiché sa che questi, tramite il suo giro di amicizie, conosce qualcuno interessato, al contrario, a vendere la propria auto. 

Caio effettivamente conosce Sempronio che, pochi giorni prima, gli ha confessato di voler vendere la propria vettura, ormai datata e oltre il chilometraggio massimo. Caio e Sempronio si accordano però nel manomettere il contachilometri dell’auto, al fine di farla apparire meno usurata dall’utilizzo e concludere la vendita ad un prezzo per loro più vantaggioso, potendo successivamente dividere tra loro il ricavato.

Tizio, ignaro delle reali circostanze, acquista l’automobile propostagli da Caio. Solo successivamente si accorge della realtà dei fatti e decide di annullare il contratto di vendita, con il risultato di vedersi restituita la somma di denaro pagata e a propria volta rendendo l’auto a Sempronio.

Il dolo extracontrattuale racchiude in sé la più ampia accezione di responsabilità civile prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile che prevede:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La norma disciplina il sistema della responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana (originata dal diritto romano, cioè la Lex Aquilia del III a.C.), cioè il principio in base al quale la lesione di un diritto soggettivo o di una posizione giuridica tutelata dalla legge obbliga l’autore del danno a risarcire l’eventuale pregiudizio arrecato.

Le tipologie di dolo nel diritto penale

E’ possibile parlare di diverse specie di dolo, infatti, si distingue tra:

  • dolo diretto (o intenzionale), ogni volta in cui l’agente consegue l’evento che è voluto e rappresentato come tale;
  • dolo indiretto (o eventuale), attraverso il quale l’agente prevede il realizzarsi dell’evento e delle sue conseguenze, accettando il rischio di quello che si verificherà;
  • dolo di danno, con il quale l’agente ha voluto effettivamente ledere il bene tutelato dalla legge (ad esempio, causare lesioni personali);
  • dolo di pericolo, l’agente ha voluto solo minacciare il bene (esempio, l’omicidio tentato per il quale si è cercato di attentare alla vita di una persona, senza riuscirci);
  • dolo d’impeto, frutto di una decisione improvvisa che, senza intervalli di tempo, produce l’azione (per esempio, la colluttazione immediatamente successiva alla provocazione);
  • dolo di proposito, tra il sorgere dell’idea criminale e della sua reale attuazione vi è un certo lasso di tempo.

Il dolo può essere misurato nella sua intensità, cioè verificando il legame intercorrente tra l’immaginazione e la volontà del verificarsi dei fatti.

L’intensità del dolo influisce sul giudizio che il giudice dovrà compiere nel determinare la gravità del reato commesso e quindi determinare la pena, ciò sarà possibile valutando: la durata del proposito; la consapevolezza delle proprie azioni/omissioni; il grado di volontà dell’agente (è il caso del dolo intenzionale che è più intenso di quello eventuale).

Accertare il dolo e la sua intensità è diverso dalla ricostruzione del movente del reato, ovvero del motivo che ha portato il soggetto agente a compiere una determinata azione. Il movente è un elemento costitutivo del dolo e non viceversa, cioè affinché il reato sussista occorre che all’origine vi sia uno scopo.

A propria volta, diverso da dolo e dal movente è la premeditazione.

La premeditazione è una circostanza eccezionale rispetto al dolo e funge da aggravante speciale (cioè che determina un aumento della pena), identificando una maggiore capacità criminale del soggetto agente.

Il reo, infatti, prefissa una decisione in maniera costante nel tempo e preordina i mezzi necessari al compimento del suo proposito criminoso in un lasso di tempo rilevante.

E’ irrilevante, invece, che per la sussistenza del dolo la rappresentazione dell’evento sia proprio quella prefissata dall’agente: non importa cioè che Tizio per uccidere Caio lo spinga oltre la ringhiera immaginando che questi cadrà di sotto, ma che la morte di Caio si verificherà per l’infarto sopraggiunto dalla caduta. Tizio risponderà ugualmente di omicidio doloso.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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