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2 Ottobre 2023
13:00

Cos’è il reverse charge, quando si applica e come funziona

Con riguardo alle ipotesi di versamento dell'IVA, per combattere l’evasione fiscale, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reverse charge, in base al quale viene traslato il debito d’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta, quando si applica e come funziona.

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Cos’è il reverse charge, quando si applica e come funziona
Avvocato
reverse charge

Per combattere l’evasione fiscale in relazione alle ipotesi di versamento dell’IVA, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reverse charge, in base al quale viene traslato il debito d’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente.

Che cos’è il reverse charge

Il reverse charge è un meccanismo di inversione dell’onere contabile praticabile in una serie di ipotesi in cui è necessario pagare l’IVA. In forza di questo meccanismo, il cessionario o committente diviene debitore d’imposta in luogo del cedente o prestatore di servizi.

In ipotesi di cessione di beni, dunque, è il cessionario del bene a divenire debitore d’imposta, mentre nel caso di prestazione di servizi, l’onere contabile è traslato sul committente del servizio.

Lo scopo del reverse charge è quello di combattere l’evasione fiscale.

Art. 17 D.P.R. n.633/1972

L’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, al comma 5 e ss. prevede testualmente una serie di ipotesi in cui il meccanismo del reverse charge è applicabile.

Tra queste vi sono i casi seguenti:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi diversi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione;
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti;prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura;
  • prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Secondo quanto stabilito dal summenzionato art. 17, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, mentre la  fattura è emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione «inversione contabile».

La fattura deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota.

Perché è importante come strumento di lotta all’evasione fiscale

Il pagamento dell’IVA è purtroppo sovente terreno fertile per operazioni di evasione e frode fiscale, in quanto il contribuente può ridurre o eliminare il prelievo fiscale violando la normativa.

Ci sono ipotesi in cui, ad esempio, la fattura è emessa, ma il venditore/prestatore non versa l'iva incassata, mentre l'acquirente/committente la detrae.

Si vuole dunque evitare che l’erario venga frodato nelle ipotesi in cui l’IVA non viene versata oppure poiché vengono chiesti rimborsi non spettanti.

Le istanze segnalate sono state avvertite, in primo luogo, in seno alle istituzioni europee e le direttive di riferimento sul tema sono, in particolare, le direttive 98/80/CE, 112/2006/CE.

Come funziona il reverse charge

Colui che cede il bene oppure presta un servizio, in forza del meccanismo di reverse charge,  non è tenuto a esporre l'Iva in una fattura mentre chi riceve la fattura deve integrarla con l'IVA dovuta e deve effettuare un’apposita annotazione nel registro delle vendite.

Per esercitare il diritto di detrazione deve essere effettuata annotazione nel registro degli acquisti.

Esempio di fattura in reverse charge

Facciamo un esempio per chiarire meglio il meccanismo del reverse charge.

In occasione di una prestazione di un servizio, il prestatore emette una fattura di 5.000 euro, senza addebito di IVA e registra tale credito nei confronti dell’acquirente, il quale riceve la fattura in questione e la registra con l’integrazione dell’IVA.

Quando si applica il reverse charge

Il reverse charge si applica in una serie di ipotesi disciplinate all’art. 17, comma 5 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

Tra queste vi sono, ad esempio, le cessioni imponibili di oro da investimento; le cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; le prestazioni di servizi diversi rese nel settore edile ecc…

Reverse charge ed edilizia

In edilizia, il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, che vengono rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono un’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Il reverse charge si applica, inoltre, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o in relazione a rapporti negoziali caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso il committente con l'utilizzo di beni di proprietà di quest'ultimo.

Reverse charge esterno

In base a quanto stabilito dall’ art. 17, comma 2, del DPR n. 633/72, il reverse charge esterno si applica nelle ipotesi in cui le operazioni vengano effettuate da soggetti IVA non residenti in Italia verso soggetti passivi d'imposta residenti in Italia.

Le modalità di applicazione del reverse charge

Le modalità di applicazione del reverse charge le seguenti:

  • reverse charge con autofattura: la fattura viene emessa dal cessionario o committente e da questi viene annotata nel registro delle vendite e degli acquisti;
  • reverse charge senza autofattura: il cedente o prestatore emette la fattura senza addebito dell'IVA, fattura che deve essere integrata con l’IVA dal cessionario o committente, il quale la annota nel registro delle vendite e degli acquisti.

Quando non si applica il reverse charge

Il reverse charge, in generale, non si applica a tutte le ipotesi espressamente escluse dalla stessa normativa.

Ad esempio, secondo quanto dispone l’art. 17, comma 5, lett. a) il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

La fatturazione elettronica

In ipotesi di reverse charge effettuato con il meccanismo dell’integrazione della fattura, la stessa viene ricevuta in formato elettronico cui verrà allegato il documento integrato dal cessionario o committente.

In ipotesi di reverse charge con autofattura, essa deve essere emessa in modalità elettronica via SdI.

Le sanzioni per omessa o errata applicazione del reverse charge

La disciplina delle sanzioni in tema di reverse charge è disciplinata dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Qualora, per errore, il committente non effettui gli adempimenti connessi all'inversione contabile, la sanzione amministrativa va da 500 a 20.000€.

Se l'operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il  cinque  e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000  euro.

Le sanzioni in esame si applicano anche quando il  cedente  o   prestatore non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dall’operazione ovvero abbia emesso una fattura irregolare e il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente entro trenta giorni provvedendo all'emissione di fattura o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento  dell'imposta  mediante inversione contabile.

Altra ipotesi considerata è quella in cui l’imposta sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore. In questo caso, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente alla detrazione, questi non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250  euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente  tenuto il cedente o prestatore.

Nell’ipotesi contemplata dall’art. 9-bis.3, se  il  cessionario  o  committente  applica  l'inversione contabile per  operazioni  esenti,  non  imponibili  o  comunque  non soggette a imposta, in sede di accertamento vanno espunti il debito computato nelle liquidazioni dell'imposta e la  detrazione  operata  nelle  liquidazioni  menzionate, fermo restando il diritto a  recuperare l'imposta eventualmente non detratta.

Tale disposizione si applica anche in ipotesi di operazioni inesistenti,  e  in  tal  caso si applica una  sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque  e  il  dieci   per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Che differenza c’è tra autofattura e reverse charge?

Il reverse charge può essere effettuato secondo le due modalità, dell'autofattura e dell'integrazione della fattura stessa.

In ipotesi di autofattura il cessionario del bene o il committente del servizio deve emettere una fattura mediante la quale egli applica l’IVA, la fattura va annotata sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti.

In ipotesi di integrazione della fattura, invece, è il cedente o prestatore a dover emettere fattura, che sarà poi integrata con l’IVA dal cessionario o committente. La fattura, anche in questo caso, va annotata sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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