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29 Marzo 2024
13:00

Farsi giustizia da soli è reato: cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e come è punito

Il legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), detto anche ragion fattasi, con lo scopo di poter tutelare l’instaurazione di un processo e, quindi, il ricorso all’attività giurisdizionale al fine di evitare tutte quelle condotte violente di autotutela che solo apparentemente sembrano legali.

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Farsi giustizia da soli è reato: cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e come è punito
Dottoressa in Giurisprudenza
Farsi giustizia da soli è reato: cos'è l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e come è punito

Farsi arbitrariamente giustizia da sè, ovvero credendo di agire a tutela di un proprio diritto pur potendo ricorrere al giudice, è un reato.

Il legislatore, infatti, considera reato il fatto che il singolo cittadino scelga di non rivolgersi a un giudice per un preteso diritto, ma scegliendo di farsi giustizia da solo ricorrendo a comportamenti violenti e minacciosi.

La legge distingue questo tipo di comportamento a seconda del fatto che l’autore del reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso le persone (art. 393 c.p.).

Entrambi i reati sono procedibili a querela della persona offesa e la pena prevista è la multa fino a 516 euro, nel caso di violenza sulle cose, oppure con la reclusione in carcere fino a 1 anno, nel caso di violenza sulle persone.

Cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone

Il legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, detto anche ragion fattasi, con lo scopo di poter tutelare l’instaurazione di un processo e, quindi, il ricorso all’attività giurisdizionale al fine di evitare tutte quelle condotte violente di autotutela che solo apparentemente sembrano legali.

Per poter ritenere sussistente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l’autore sia convinto dell’esistenza di un proprio diritto e che questo possa essere tutelato dalla legge.

L’autore, che ben più opportunamente dovrebbe rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere giustizia, in via arbitraria attribuisce indebitamente a sé i poteri e le facoltà spettanti a un giudice.

La legge distingue due ipotesi di reato, a seconda che la violenza sia rivolta sulle cose o sulle persone e rispettivamente disciplinati all’art. 392 e 393 c.p.

Fonti normative: artt. 392 e 393 c.p.

Il Codice Penale distingue due ipotesi di reato, ovvero a seconda che la violenza sia rivolta sulle cose o sulle persone.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è disciplinato all’art. 392 c.p.:

“Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”.

Invece, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è oggetto dell’art. 393 c.p.:

“Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi”.

Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Spieghiamo il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all’art. 392 c.p., con alcuni esempi utili.

Tizio, locatore dell’immobile, a seguito del rifiuto del conduttore Caio di corrispondere i canoni pattuiti, decide di introdursi nell’immobile e smontare gli infissi interni ed esterni, invece di agire in giudizio e chiedere il rilascio.

Mevio, per motivi di lavoro, è cliente abituale della Casa Vacanze Sogni Felici di cui Sempronio è proprietario. Mevio, infatti, occupa e utilizza di fatto l’immobile con il consenso del proprietario, pur non essendo formalmente titolare di un contratto di locazione. L’accordo tra i due è che, nei periodi in cui Mevio torna presso la sua città d’origine, nella Casa Vacanze si succedono più locatari. La situazione va avanti così per diversi anni, tanto che Sempronio affida a Mevio le chiavi dell’immobile, con la richiesta di avvertirlo del suo arrivo e della sua partenza. I periodi di permanenza di Mevio diventano sempre più frequenti e prolungati nei mesi.Approfittando dell’assenza di Mevio recatosi al supermercato, Sempronio, deciso a esercitare il preteso diritto di restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni dovutigli, provvede cambiare la serratura e apporre un lucchetto alla porta d’ingresso.

Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Ecco degli esempi che possono spiegare semplicemente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ex art. 393 c.p.

Filano e Caio hanno da tempo burrascosi rapporti condominiali, lamentando reciprocamente di non rispettare le aree di parcheggio ripartite secondo quanto indicato nel regolamento condominiale. In orario notturno, l’automobile di Caio viene danneggiata e, convinto della responsabilità di Filano, si reca da questi minacciandolo e intimandogli di rendergli la somma di denaro necessaria alla riparazione.

Tizio, in difficoltà economiche, decide di contattare l’amico Caio per chiedergli un prestito che, prontamente, provvede a elargire concordando un termine per la restituzione. Scaduto infruttuosamente il termine e non avendo Tizio restituito la somma di denaro come pattuito, Caio si precipita presso la sua abitazione, minacciandolo con un’arma per indurlo a onorare l’accordo.

Elementi costitutivi del reato

La disciplina riservata all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è distinta, come visto, in due diverse norme.

Gli articoli 392 e 393 c.p. differenziano la condotta del soggetto agente a seconda delle sue modalità di esercizio:

  • con violenza sulle cose;
  • con violenza o minaccia alle persone.

Sia nell’uno che nell’altro caso, si tratta di un reato comune poichè chiunque può esserne autore e purchè sia titolare di un diritto o creda di esserlo che, pur potendo ricorrere a un giudice, decida di farsi giustizia da sè.

Il preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice

Presupposto del reato di ragion fattasi è la sussistenza di un preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.

Elemento essenziale del carattere oggettivo del diritto è che l’autore sia mosso dalla pretesa di far valere un diritto, proprio o di altri.

E’ necessario che il diritto vantato sia giudizialmente realizzabile e che dunque possa formare oggetto di una contestazione giudiziaria.

La violenza o la minaccia

Il reato, inoltre, deve connotarsi per il ricorso alla violenza oppure alla minaccia fatta dall’autore del reato.

Per violenza deve intendersi qualunque impiego di energia fisica adoperata nei confronti della vittima o della cosa per annullarne la capacità di autodeterminazione, così come per modificare o trasformare la destinazione dell’oggetto.

Quanto alla minaccia, si sostanzia nella prospettazione di un male futuro o di un danno ingiusto e tale da ingenerare nella persona a cui si rivolge un timore capace di modificare la sua volontà.

Il dolo

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, assieme a quello specifico e rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.

Il dolo non deve però essere confuso con la buona fede.

La buona fede, non solo è inconciliabile con il dolo, ma è addirittura un presupposto necessario per il reato medesimo.

Il tentativo

E’ configurabile il reato tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ove la violenza o la minaccia non sia in grado di portare alla realizzazione del risultato.

La procedibilità

Entrambe le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) sono procedibili a querela della persona offesa.

La vittima del reato dovrà quindi esprimere alle Autorità la propria volontà di voler perseguire il colpevole, presentando personalmente (oppure a mezzo dell’avvocato).

La querela deve essere proposta entro 3 mesi dal fatto-reato.

La pena

La pena prevista per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) è punito con la multa fino a 516 euro.

Nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) è invece punito con la reclusione fino a 1 anno.

Nel caso in cui, oltre alla minaccia o violenza alle persone, vi fosse anche quella impressa sulle cose, alla pena si aggiunge la multa fino a 206 euro.

Infine, se la violenza o la minaccia alle persone è commessa ricorrendo ad armi, la pena è aumentata.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato depenalizzato?

No, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è stato depenalizzato.

La legge distingue questo tipo di delitto a seconda del fatto che l’autore del reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso le persone (art. 393 c.p.).

La differenza con la legittima difesa

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni deve essere tenuto ben distinto dal caso diverso previsto dalla legittima difesa (art. 52 c.p.).

La legittima difesa è una causa di esclusione del reato poichè non è punibili la persona che abbia commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere sè o altri da un pericolo o da un danno ingiusto, purchè la difesa sia proporzionata all’offesa.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

La differenza tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione deve essere rintracciata sulla scorta della diversa forza intimidatoria esercitata sulla persona offesa e che deve essere così persistente e violenta da essere incompatibile con l’intento di far valere un diritto.

Inoltre, ulteriore discrimen, è dato dal dolo che solo nel caso della ragion fattasi può essere la convinzione di star realizzando una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, ma che potrebbe formare oggetto di un giudizio.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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