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15 Agosto 2023
11:00

Art. 2807 c.c., Norme applicabili al pegno di crediti

L'articolo 2807 del Codice Civile è rubricato come "Norme applicabili al pegno di crediti" di cui al Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III. Vediamo la disciplina.

Art. 2807 c.c., Norme applicabili al pegno di crediti
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2807 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente”.

La norma colma alcune lacune presenti nella Sezione sin qui esposta.

Si evidenzia la seguente sentenza della Corte d'Appello di Milano, 23 settembre 1997

"Si applica anche al pegno di crediti il principio per il quale il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se la cosa data in pegno è divisibile".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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