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15 Agosto 2023
17:00

Art. 2804 c.c., Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

L'articolo 2804 del Codice Civile, è ricompreso all'interno del Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III ed è rubricato "Assegnazione o vendita del credito dato in pegno"

Art. 2804 c.c., Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2804 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797”.

La disposizione consente di differenziare l'assegnazione o la vendita del credito dato in pegno. Nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio non sia stato ancora soddisfatto, senza che questo vada a confliggere con il divieto di patto commissorio, poiché il credito oggetto di pegno viene considerato alla stregua di un bene mobile.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 17 agosto 1998, si è pronunciata applicando la disciplina con una sentenza degna di nota, la quale ha previsto che:

"Il creditore pignoratizio, effettuata ammesso  al passivo in privilegio e richiesta l'autorizzazione del giudice delegato, come prevede l'art. 53 Legge Fallimentare, in tema di vendita di crediti garantiti da pegno, può ottenere l'assegnazione in pagamento del credito oggetto del privilegio nel fallimento".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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