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15 Agosto 2023
15:00

Art. 2805 c.c., Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

L’art. 2805 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, è intitolato alle “Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno”.

Art. 2805 c.c., Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Dottoressa in Giurisprudenza

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L’art. 2805 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente”.

Il divieto di opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli sono riconosciute contro il proprio creditore, mira ad evitare che la funzione di garanzia insita nel pegno possa essere elusa da un eventuale accordo o danno compiuto dal creditore e tra debitore e pegno.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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