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15 Agosto 2023
13:00

Art. 2806 c.c., Pegno di diritti diversi dai crediti

L'articolo 2806 del Codice Civile, di cui al Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III, disciplina il "Pegno di diritti diversi dai crediti". Vediamo il contenuto della norma, la definizione della disciplina e alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2806 c.c., Pegno di diritti diversi dai crediti
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2806 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI dispone che:

“Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.

La norma in esame rimanda alle disposizioni previste per il trasferimento di determinati crediti.

Vediamo gli orientamenti della giurisprudenza in materia:

  • Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 novembre 2019, n. 31051
    "Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese";
  • Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 marzo 1978, n. 1052
    "Chi acquisti un certificato azionario provvisorio in nome e per conto del soggetto intestatario, e, successivamente, muti la detenzione del titolo in possesso qualificato, in forza di atto di Costituzione in pegno da parte di detto soggetto, puo far valere tale possesso nei confronti della societa emittente solo qualora la garanzia pignoratizia abbia acquistato Rilevanza cartolare ed opponibilita tramite annotazione nel certificato e nel registro di soci. In difetto di dette formalita, pertanto, quell'acquirente rimane, nei rapporti con la societa, mero detentore nomine alieno, e, quindi, non e legittimato a pretendere in proprio il rilascio del certificato azionario definitivo, ne a chiedere la declaratoria di nullita del certificato definitivo che sia stato ad altri rilasciato senza il previo ritiro di quello provvisorio".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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