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16 Agosto 2023
15:00

Art. 2799 c.c., Indivisibilità del pegno

L'articolo 2799 del Codice Civile, è rubricato come "Indivisibilità del pegno". Vediamo di seguito la disciplina, la definizione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2799 c.c., Indivisibilità del pegno
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2799 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile”.

Il principio dell’indivisibilità del pegno è un principio cardine della disciplina ed è la forma massima di garanzia a favore del creditore.

Si richiama l'attenzione sull'orientamento intrapreso dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 ottobre 2015, n. 19960

"Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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