Secondo il Consiglio di Stato, le procedure concorsuali che si svolgono con la somministrazione di domande a risposta multipla, ovvero i cosiddetti quiz, non possono mai tendere trappole o tranelli ai candidati.
Per questo motivo, i test devono essere redatti in modo chiaro, preciso e privo di ambiguità, con l'obbligo di garantire che, tra le risposte fornite al candidato, vi sia sempre un’unica risposta inequivocabilmente corretta.
La Commissione esaminatrice deve attenersi al principio della riserva di scienza e per questo motivo tutte le domande trabocchetto, confondenti o ambigue che costringano i futuri dipendenti a dover scegliere come risposta quella meno errata o più accettabile sono illegittime.
La questione è stata recentemente chiarita dal Consiglio di Stato, sentenza 2 luglio 2024, n. 5840.
Il fatto
In data 30 giugno 2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, relativi al profilo di funzionario amministrativo, da inserire nei ruoli di diverse amministrazioni.
Successivamente, il bando veniva modificato attraverso la rettifica pubblicata in G.U. n. 60 in data 30 luglio 2021.
La modifica prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale.
La prova scritta del concorso in esame consisteva in 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico; la seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.
Proprio con riferimento a questa sezione, l'avviso riportava, inoltre, che "I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata".
Il punteggio relativo a questa seconda sezione sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri: risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.
Con ricorso di primo grado dinanzi al TAR Lazio, il signor Tizio ha impugnato l'esito della propria prova scritta, non superata per mancato raggiungimento della soglia dei 21 punti prevista dal bando, relativa alla procedura concorsuale sopra indicata, lamentando l'illegittimità, sotto il profilo dell'eccesso di potere, di due quesiti situazionali (nn. 11 e 21), riportati nella parte in diritto.
Con motivi aggiunti notificati in data 7 gennaio 2022, il signor Tizio ha impugnato, altresì, la graduatoria di merito intervenuta nelle more del giudizio, riproponendo le medesime censure.
Il TAR, con sentenza 23 ottobre 2023, n. 15658, ha respinto il ricorso, rilevando che, in relazione ai quesiti contestati, l'esercizio della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione non sarebbe affetto da "da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili".
Il signor Tizio ha proposto appello e nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio, chiedendo di dichiarare l'appello infondato.
Consiglio di Stato: cosa dice la sentenza sulle domande trabocchetto nei concorsi e perchè sono illegittime
Il Consiglio di Stato, sezione 4, con sentenza 2 luglio 2024, n. 5840 ha fatto luce sulla frequente modalità di formulazione ambigue o confondente dei quesiti nei concorsi pubblici.
Nel caso in cui la prova concorsuale sia articolata su domande a risposte multiple, la Commissione ha l’obbligo di provvedere alla formulazione in maniera chiara, evitando incompletezze o ambiguità sia nella domanda che nelle risposte.
La Pubblica amministrazione deve infatti attenersi al principio della riserva di scienza che, tuttavia, non può essere ricondotto alla esclusiva discrezionalità dell’ente che non deve ostacolare l'accertamento della conoscenza del candidato e della sua selezione.
Formulare i quesiti in maniera ambigue, confondente, tendendo trappole e tranelli ai candidati “è un metodo scorretto e illegittimo” che costringe i candidati a dover scegliere, tra più risposte esatte, la meno errata oppure la più accettabile.
La Commissione ha quindi il dovere di provvedere alla somministrazione dei quiz prevedendo domande e risposte chiare e inquevicohe, tali da rintracciare un’unica risposta esatta.