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12 Marzo 2024
11:00

Gratuito patrocinio: ecco cos’è, quali sono i requisiti e con che reddito è possibile ottenerlo nel 2024

Il gratuito patrocinio, ovvero il cd. patrocinio a spese dello Stato, è istituto che tutela il cittadino non abbiente, assicurando la possibilità di essere assistito da un Avvocato senza dover provvedere al compenso o al rimborso delle spese legali, poiché queste sono interamente coperte dallo Stato.

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Gratuito patrocinio: ecco cos’è, quali sono i requisiti e con che reddito è possibile ottenerlo nel 2024
Dottoressa in Giurisprudenza
Il gratuito patrocinio: cos’è, requisiti e quali sono i limiti di reddito

Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio,  intende assicurare a chi non abbia le risorse economiche sufficienti il diritto inviolabile di difendersi in giudizio, così come previsto all’art. 24 della Costituzione.

Le persone non abbienti chiamate ad affrontare un processo hanno diritto a nominare un difensore che verrà pagato dallo Stato.
Questo significa che l’avvocato non dovrà ricevere alcun tipo di compenso o rimborso da parte del suo assistito, poiché le spese dovute per l’assistenza saranno a carico dello Stato.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre presentare un’apposita istanza all’Autorità giudiziaria competente, che verrà poi valutata in base ai requisiti reddituali della persona.

Vediamo quali sono i requisiti e come funziona il gratuito patrocinio nel 2024.

Cosa si intende per gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio, ovvero il cd. patrocinio a spese dello Stato, risponde all’esigenza di poter assicurare a tutti il diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) di poter agire in giudizio e difendersi, pur non avendo le risorse economiche sufficienti a sostenere un processo.

Si tratta di un istituto che tutela il cittadino non abbiente, assicurando la possibilità di essere assistito da un Avvocato senza dover provvedere al compenso o al rimborso delle spese legali, poiché queste sono interamente coperte dallo Stato.

Il Testo Unico in materia di spese di giustizia garantisce il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario, nei casi di volontaria giurisdizione e nel processo penale.

Le persone che versino in uno stato di incapacità reddituale tale da non potersi rivolgere autonomamente a un difensore, potranno chiedere di essere assistiti da un avvocato iscritto nelle apposite liste e per il quale sarà lo Stato a dover coprire il compenso e le spese giudiziali.

La differenza tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio

Il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio sono due istituti diversi che non devono essere confusi tra loro.

Entrambi rispondono all’esigenza di assicurare il diritto che tutti ottengano un’adeguata difesa nel corso del processo, sebbene perseguendo finalità diverse.

Il difensore d’ufficio viene nominato dal Giudice e scelto tra quanti presenti dell’elenco diffuso dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competenti (Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bari ecc.) e con lo scopo di assicurare un avvocato al cittadino che ne sia privo oppure non abbia potuto nominarne uno.

La scelta del difensore d’ufficio prescinde dal reddito della persona difesa e le spese sono a carico di questi, salvo che sussistano i requisiti per essere ammessi al gratuito patrocinio.

Gratuito patrocinio: i requisiti

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani, anche se liberi professionisti oppure titolari di partita IVA;
  • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni senza scopo di lucro e che non esercitino attività economica.

Sono invece esclusi dal gratuito patrocinio:

  • le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, a eccezione dei casi in cui la cessione sia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti;
  • soggetti già condannati con sentenza definitiva per associazione di tipo mafioso anche straniere, oppure avvalendosi delle suddette condizioni, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni, ex art. 416 bis c.p.;
  • soggetti già condannati con sentenza definitiva per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ex art. 219 quater del DPR 43/1973;
  • soggetti già condannati con sentenza definitiva per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex DPR 309/1990;
  • chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale;
  • la persona difesa da più di un avvocato.

Al contrario, hanno invece diritto all’ammissione semplificata al gratuito patrocinio, cioè senza limiti di reddito imposti dalla legge:

  • la persona offesa dai reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), di stalking (cioè atti persecutori, art. 612 bis c.p.), così come, se commessi in danno di minori, dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), di pedopornografia (art. 600 ter c.p), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), di tratta di persone (art. 601 c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), di grooming (cioè adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.);
  • il minore straniero non accompagnato;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e rimasti orfani di un genitori a causa dell’omicidio commesso dall’altro genitore.

I limiti di reddito per il gratuito patrocinio nel 2024

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come gratuito patrocinio, occorre rifarsi a quanto descritto nell’art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Si tratta delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al beneficio che vengono periodicamente adeguate sulla base dei dati ISTAT, ovvero tenendo conto delle fluttuazioni degli indici di prezzo al consumo.

Con il Decreto del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno scorso, il Ministero della Giustizia ha fissato i limiti di reddito 2024 necessari per l'ammissione al gratuito patrocinio pari a 12.838,01 euro e come indicati dal reddito imponibile IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione.

Per la determinazione del reddito minimo si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

Per questa ragione, l’ISEE non ha alcun tipo di rilevanza poichè viene preso in considerazione il reddito al netto degli oneri deducibili, così come previsto dalla disciplina fiscale.

Qual è l'annualità da prendere a riferimento per certificare i redditi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio?

La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, sez. 4, sent. 1 febbraio 2024, n. 4358 e secondo cui

“In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza”.

Secondo la Cassazione, quindi, è necessario rifarsi al criterio di prossimità cronologia, ritenuto l’unico capace di riflettere in maniera pertinente la situazione economica più recente del richiedente.

Per questa ragione, per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario certificare il reddito relativo all’annualità per cui è sorto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e riferito al termine iniziale.

Gratuito patrocinio civile

In ambito civile e di volontaria giurisdizione, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere inoltrata alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La domanda può essere presentata personalmente prima dell’inizio del processo  allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

In alternativa, la domanda può essere presentata dal difensore che dovrà provvedere ad autenticare la firma.

A questo punto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dovrà:

  • valutare la fondatezza della richiesta;
  • emettere entro 10 giorni il provvedimenti di accoglimento/di rigetto/di non ammissibilità della domanda;
  • trasmettere copia del provvedimento all’Agenzia delle Entrate per verificare i redditi dichiarati.

Una volta ottenuto esito positivo, ovvero l’ammissione al gratuito patrocinio, la persona richiedente può nominare un avvocato, scegliendo tra i professionisti indicati nell’apposito Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.

L’Elenco è disponibile, pubblico e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno presso tutti gli Uffici giudiziari.

Qualora il COA rifiutasse, dichiarasse inammissibile oppure si pronunciasse oltre termini ragionevoli, l’istante potrà rivolgersi:

  • al Giudice competente per la causa;
  • inviare nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia.

Gratuito patrocinio penale

Nel caso di un procedimento penale, la persona non abbiente può presentare l’istanza di ammissione personalmente e allegando un documento di identità in corso di validità.

In alternativa, la domanda può essere presentata dal difensore che dovrà provvedere ad autenticare la firma.

Se il richiedente è libero, la domanda può essere presentata presso l’Ufficio del Magistrato innanzi al quale pende la causa:

  • nel caso della fase di indagini preliminari, deve essere inoltrata alla cancelleria del GIP;
  • nella fase successiva, deve essere inoltrata alla cancelleria del Giudice procedente;
  • se innanzi alla Corte di Cassazione, deve essere inoltrata alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al Direttore dell'Istituto Carcerario che ne curerà poi la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata all’ufficiale di polizia giudiziaria che ne curerà la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda dovrà essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e i documenti necessari

Ciascun ufficio giudiziario sceglie di adottare moduli diversi per la richiesta di gratuito patrocinio.

In via generale, la richiesta di ammissione al patrocinio deve comprendere:

  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;

se trattasi di causa già pendente:

  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere.

Tra i documenti necessari da allegare in copia vi sono:

  • il documento di riconoscimento in corso di validità;
  • il codice fiscale;
  • la copia del permesso di soggiorno, in caso di richiedente extracomunitario;
  • lo stato di famiglia, ove richiesto;
  • l’autocertificazione sul reddito.

La revoca del gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio inizialmente accolto può essere revocato qualora l’istante abbia dichiarato il falso.

Infatti, le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono soggette a controlli e verifiche svolte dalla Guardia di Finanza presso le Banche e le Agenzie di finanziamento.

Le dichiarazioni false oppure omissive, così come la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

L’istanza di liquidazione

Una volta ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’Avvocato difensore scelto dal richiedente potrà presentare la propria istanza di liquidazione.

Si tratta di una richiesta rivolta al giudice competente per ogni singola fase processuale e che tiene nota delle spese processuali sostenute e dell’onorario professionale sino a quel momento coperti.

Il Giudice, esaminata la congruità delle spese annotate, provvederà a emettere il decreto di liquidazione con cui verrà disposto il pagamento da parte dello Stato nei confronti del difensore.

Quanto prende un avvocato con il gratuito patrocinio?

Non è facile stimare in via assoluta il compenso di un avvocato per il gratuito patrocinio.

Questa infatti deve tener conto a partire dall’attività di studio necessaria all’avvocato per predisporre l’attività in giudizio, sia dell’esigenza di non gravare eccessivamente sulle Casse dello Stato.

Per questa ragione, l’istanza di liquidazione redatta dall’avvocato deve tenere conto delle note spese adottate in regime di convenzione e frutto di protocolli di intesa tra Tribunali, Ordini e Camere forensi.

A seconda dell’attività processuale svolta dall’avvocato e dell’arco del giudizio, il compenso può variare orientativamente da un minimo di 300 euro fino a 2.500 euro.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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