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27 Gennaio 2024
13:00

Fedina penale: cos’è, come si consulta il casellario giudiziale e come si pulisce

La fedina penale non esiste, ma esiste il certificato penale del casellario giudiziale e indica tutti i provvedimenti che, divenuti definitivi, gravano sul cittadino. Il certificato del casellario giudiziale non riporta, quindi, i processi ancora in corso (i cd. carichi pendenti).

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Fedina penale: cos’è, come si consulta il casellario giudiziale e come si pulisce
Dottoressa in Giurisprudenza
Fedina penale: cos'è, come si consulta il casellario giudiziale e come si pulisce

La fedina penale non esiste, ma esiste il certificato penale del casellario giudiziale e indica tutti i provvedimenti che, divenuti definitivi, gravano sul cittadino. Il certificato del casellario giudiziale non riporta, quindi, i processi ancora in corso (i cd. carichi pendenti).

Si tratta di un attestato che raccoglie tutti i precedenti penali e quindi le sentenze non più appellabili perchè ormai passate in giudicato.

Il certificato penale può essere richiesto per varie esigenze e a seconda che a farne richiesta sia l’interessato, la Pubblica Amministrazione, il datore di lavoro oppure l’Autorità giudiziaria.

Vediamo adesso cosa occorre sapere della fedina penale, quando è richiesta e quali sono le conseguenze.

Cos'è la fedina penale

L’espressione “fedina penale” appartiene ormai al gergo comune e fa riferimento a tutti i precedenti penali che una persona può aver commesso nel tempo, tuttavia viene utilizzato impropriamente per riferirsi al certificato penale.

Il termine sembrerebbe risalire al dialetto lombardo-veneto (circa 1600-1700) come diminutivo di “fede, attestato” e successivamente diffusosi anche all’italiano comune.

Più correttamente bisogna quindi far riferimento al certificato del casellario giudiziale, così come disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, dal D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Il certificato del casellario giudiziale (anche detto comunemente fedina penale) riporta tutti quei provvedimenti di natura penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e relativi all’esecuzione penale, alla capacità della persona: interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, relativi ai fallimenti (fino al 1 gennaio 2008), di espulsione e i ricorsi avverso questi).

A partire dal 26 ottobre 2019, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume i precedenti certificati penale e civile e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Presso ogni Procura della Repubblica è istituito l’Ufficio del Casellario Giudiziale presso il quale è possibile richiedere il certificato della “fedina penale e che possono distinguersi tra:

  • certificato generale, cioè quello che contiene tutti i decreti penali emessi dal Giudice e diventati irrevocabili o tutte le restrizioni civili e penali;
  • certificato penale, indicante solo i provvedimenti penali di condanna passati in giudicato;
  • certificato civile, ovvero quello contenente i provvedimenti relativi alla capacità della persona come l'interdizione giudiziale, l’inabilitazione, l’interdizione legale, l’amministrazione di sostegno.

E’ importante sapere che la “fedina penalenon riporta i carichi pendenti, ossia i procedimenti ancora in essere, ma soltanto quelli conclusi in via definitiva.

Una persona con la “fedina penale” sporca è quindi un soggetto pregiudicato, vale a dire una persona con precedenti penali. Cerchiamo di capire cosa significa.
Fedina penale: cos'è, come si consulta il casellario giudiziale e come si pulisce

Cosa significa avere precedenti penali?

I precedenti penali altro non sono che la collezione di tutti quei provvedimenti e sentenze di condanna ormai inappellabili.

Il processo penale è infatti scandito in tre gradi di giudizio e al termine dei quali la sentenza può essere di assoluzione oppure di condanna.

Contro l’eventuale sentenza di condanna emessa alla fine del primo grado è possibile proporre appello.

Qualora anche la Corte d’Appello (secondo grado di giudizio) confermasse la sentenza di condanna, sarà possibile proporre ricorso per Cassazione.

Solo la sentenza resa dai giudici della Suprema Corte di Cassazione (terzo grado) può dirsi definitiva perchè contro la stessa non è possibile proporre alcun mezzo di impugnazione.

La pronuncia ormai definitiva viene anche definita come sentenza passata in giudicato e costituiscono i cd. precedenti penali che macchiano la fedina penale.

Quando è richiesto il casellario giudiziale?

A seconda delle esigenze è possibile richiedere diverse tipologie di certificato del casellario giudiziale, vale a dire:

  • un certificato penale su richiesta della persona interessata;
  • un certificato penale su richiesta della Pubblica Amministrazione;
  • un certificato penale su richiesta del datore di lavoro;
  • un certificato penale richiesto dall’Autorità giudiziaria.

Soltanto quando richiesto dall’Autorità il certificato consta di tutti i precedenti penali della persona, in tutti gli altri casi invece alcuni tra i precedenti non saranno riportati e così come previsto all’art. 24 T.U.: è il caso del certificato penale emesso su richiesta della persona interessata.

La disposizione ha lo scopo di assicurare il reinserimento sociale della persona precedentemente condannata.

La Pubblica Amministrazione può richiedere la “fedina penale” della persona chiamata ad assumere particolari incarichi di rilievo istituzionale e pertanto riporterà solo eventuali condanne o altri provvedimenti significativi in tal senso.

Il casellario giudiziale richiesto per ragioni di lavoro, ovvero da parte del datore di lavoro, è invece obbligatorio in caso l’attività lavorativa comporti “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (art. 25 bis T.U.).

I provvedimenti iscritti nel casellario

Vediamo quali sono i provvedimenti iscritti nel casellario:

  • le sentenze di condanna definitive e i decreti penali definitivi, ma anche i provvedimenti emessi da organi giurisdizionali stranieri e soggetti alla procedura di riconoscimento ex artt. 730 c.p.p.;
  • i provvedimenti di proscioglimento definitivi, ovvero che hanno emesso sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, così come quelli che hanno disposto una misura di sicurezza e quelli che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.);
  • i provvedimenti con cui il Tribunale dispone la sospensione del procedimento per assenza dell’imputato (ex art. 420 quater c.p.p.);
  • i provvedimenti definitivi concernenti la pena, ivi compresa la sospensione condizionale, le misure di sicurezza, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e la dichiarazione di abitualità, professionalità oppure di tendenza a delinquere;
  • i provvedimenti riguardo le misure alternative, così come la liberazione condizionale e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
  • le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (art. 464 septies c.p.p.);
  • i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, come la sospensione dell’ordine di esecuzione.

Per conoscere tutti i provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale è necessario richiedere la visura.

La visura del casellario giudiziale viene rilasciata in forma anonima (cioè senza riportati i dati anagrafici del soggetto), non ha valore certificativo, ma indica tutte le sentenze di condanna e i provvedimenti a proprio carico e senza censure.

Dove si controlla la fedina penale e come si fa richiesta

La “fedina penale” come si dice nel lessico comune, ovverosia il certificato penale del casellario giudiziale può essere richiesto presso l’Ufficio locale del casellario istituito presso ogni Procura della Repubblica.

La richiesta può essere presentata personalmente oppure da una persona delegata, purchè muniti di documento di riconoscimento valido proprio e del richiedente.

Una volta recatisi allo sportello dell’Ufficio del casellario occorre quindi presentare:

  • il documento di riconoscimento;
  • modello corrispondente;

In caso di delega:

  • documento di riconoscimento della persona delegata e del delegante;
  • moduli di prenotazioni firmato in originale dal delegante;
  • delega firmata in originale dal deleganti.

I moduli relativi alla propria richiesta possono essere scaricati sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia e sui siti ufficiali della Procura della Repubblica territorialmente competente.

Ci sono però alcuni casi particolari:

  • nel caso di minorenni (sotto i 16 anni), l’istanza può essere fatta da chi esercita la patria potestà;
  • per l’interdetto, deve essere presentata dal tutore munito di decreto di nomina;
  • in caso di persona detenuta o in comunità terapeutica, la richiesta può essere inoltrata per posta o tramite un delegato o, se la persona è sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere.

Il certificato ha validità per 6 mesi dalla data di rilascio.

Quanto costa

Vediamo quali sono i costi per ottenere il certificato della “fedina penale”, vale a dire il certificato del casellario giudiziale:

  • 3,92 euro per diritti di certificato;
  • 16  euro per bollo, ogni due pagine di certificato.

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata o in quella successiva occorrerà pagare anche i diritti urgenza pari a 3,92 euro.

Vi sono anche casi in cui il certificato è esente da costi, ovvero:

  • esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori;
  • esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie;
  • esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio;
  • unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario.

Quanto tempo occorre per ottenerlo?

Il certificato del casellario giudiziale, di prassi, viene rilasciato all’incirca dopo 3 giorni.

In casi di particolare urgenza e previo pagamento dei relativi diritti, può essere consegnato a chi ne abbia fatto richiesta nella stessa giornata o il giorno dopo.

Fedina penale: cos'è, come si consulta il casellario giudiziale e come si pulisce

Come ripulire la fedina penale

Non è possibile cancellare un precedente penale, ma al più è possibile che alcuni provvedimenti definitivi non vengano menzionati nel certificato del casellario giudiziale.

Altra ipotesi è quella di ottenere la riabilitazione che consentirà di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della sentenza di condanna dopo tre anni dal giorno di emissione della sentenza.

Ulteriormente, in caso di decreto penale di condanna oppure di patteggiamento con sospensione condizionale della pena, il Giudice dell’esecuzione potrà valutare l’estinzione del reato.

Una denuncia macchia la fedina penale?

La risposta è no, una denuncia non macchia la fedina penale di una persona poichè nel nostro ordinamento giudiziario vige il principio della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.): nessun imputato è colpevole sino a prova contraria.

La fedina penale, ovvero il certificato del casellario giudiziale indica esclusivamente tutti i provvedimenti che, divenuti definitivi, gravano sul cittadino.

Ricevere una denuncia non significa automaticamente essere colpevoli di un reato, ma dovrà essere il Giudice ad accertare la responsabilità penale nel corso del processo.

Il datore può controllare la fedina penale del lavoratore?

, il datore di lavoro che intende assumere il lavoratore per incarichi che abbiano a che fare con i minori ha un vero e proprio obbligo in tal senso.

Si tratta infatti di “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (art. 25 bis T.U.).

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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