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23 Marzo 2024
15:00

Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024 per rafforzare la tutela dei consumatori nell’ambito della transizione verde, cosa significa?

Parliamo oggi della direttiva “Empowering consumers for the green transition”, ossia la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Questa, presentata dalla Commissione europea il 30 marzo 2022, ha avuto un iter piuttosto lungo dal momento che il 19 settembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio conclusosi con la pubblicazione in gazzetta ufficiale il 28 febbraio 2024.. L'obiettivo principale vuole essere quello di aiutare i consumatori a compiere scelte rispettose dell'ambiente e incoraggiare le aziende a proporre prodotti sostenibili e durevoli.

Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024 per rafforzare la tutela dei consumatori nell’ambito della transizione verde, cosa significa?
Avvocato - Comitato Diritto Lexplain
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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, in merito alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing  qui un mio approfondimento in merito).

Vediamo in breve quali sono le novità

Direttiva (UE) 2024/825 quali obiettivi?

Vediamo innanzitutto che la Direttiva 2024/825 va a modificare sia la Direttiva 2011/83/UE che disciplina i diritti dei consumatori sia la Direttiva 2005/29/CE che riguarda le pratiche commerciali sleali.

Appare subito chiaro che obiettivo della direttiva è, dunque, quello di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

Ed è proprio con il chiaro scopo di tutelare i consumatori che con la direttiva vengono aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni.

Nuovi elementi di Greenwashing

All’interno della direttiva sono incluse in particolare nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (di cui all’allegato I della Direttiva 2005/29/CE e all’art. 23 cod. cons.) le seguenti nuove pratiche riconducibili al greenwashing:

  • l’esibizione di un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
  • la formulazione di un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
  • la formulazione di un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando al contrario riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell’attività;
  • la dichiarazione che in base ad una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • l’esibizione di requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista.

Nuove norme sull’etichettatura

La Direttiva sul c.d. divieto di greenwashing modifica inoltre le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come:

  • “rispettoso dell’ambiente”,
  • “rispettoso degli animali”,
  • “verde”, “naturale”, “biodegradabile”,
  • “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Viene infine regolamentato l’uso dei marchi di sostenibilità, per cui verranno autorizzati solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

Sono inoltre vietate:

  • indicazioni infondate sulla durata;
  • inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
  • false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepirla nel diritto nazionale.

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Marco D'Amico
Avvocato - Comitato Diritto Lexplain
Mi sono laureato all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con una tesi in diritto amministrativo, materia nella quale mi sono poi specializzato. Collaboro dal 2009 con Aldo Sandulli, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli. Sono Cultore della materia in diritto amministrativo presso l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2010 ho partecipato alla costituzione della Rivista Giuridica MUNUS, sui Servizi Pubblici, fondata dai professori Aldo Sandulli e Giacinto della Cananea. Nel 2022 ho conseguito un master in Diritto Pubblico Europeo presso l’European Public and Law Organizzation e nel 2023 un master in Diritto Impresa e Sicurezza Agroalimentare con una tesi sulla tutela dei prodotti agroalimentari e del marchio “Made in Italy”presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
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