E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, in merito alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing qui un mio approfondimento in merito).
Vediamo in breve quali sono le novità
Direttiva (UE) 2024/825 quali obiettivi?
Vediamo innanzitutto che la Direttiva 2024/825 va a modificare sia la Direttiva 2011/83/UE che disciplina i diritti dei consumatori sia la Direttiva 2005/29/CE che riguarda le pratiche commerciali sleali.
Appare subito chiaro che obiettivo della direttiva è, dunque, quello di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.
Ed è proprio con il chiaro scopo di tutelare i consumatori che con la direttiva vengono aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni.
Nuovi elementi di Greenwashing
All’interno della direttiva sono incluse in particolare nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (di cui all’allegato I della Direttiva 2005/29/CE e all’art. 23 cod. cons.) le seguenti nuove pratiche riconducibili al greenwashing:
- l’esibizione di un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- la formulazione di un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- la formulazione di un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando al contrario riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell’attività;
- la dichiarazione che in base ad una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- l’esibizione di requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista.
Nuove norme sull’etichettatura
La Direttiva sul c.d. divieto di greenwashing modifica inoltre le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come:
- “rispettoso dell’ambiente”,
- “rispettoso degli animali”,
- “verde”, “naturale”, “biodegradabile”,
- “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.
Viene infine regolamentato l’uso dei marchi di sostenibilità, per cui verranno autorizzati solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.
Sono inoltre vietate:
- indicazioni infondate sulla durata;
- inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
- false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.
La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepirla nel diritto nazionale.