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11 Maggio 2024
17:00

Art. 79 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 79 della Costituzione italiana stabilisce che l'amnistia e l'indulto possono essere concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 79 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 79 della Costituzione italiana stabilisce che l'amnistia e l'indulto possono essere concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

L'art. 79 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".

Vediamo cosa stabilisce l'art. 79 della Costituzione italiana.

Art. 79 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale

Ecco il testo aggiornato dell'art. 79 della Costituzione italiana:

"Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".

Art. 79 della Costituzione: disciplina

L'art. 79 della Costituzione italiana stabilisce che l'amnistia e l'indulto possono essere concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede amnistia e indulto stabilisce anche il termine per la loro applicazione.

Amnistia e indulto, in ogni caso, non posso essere applicati successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Amnistia e indulto: casistica giurisprudenziale

Di seguito, alcune interessanti sentenze in tema di amnistia e indulto:

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 18 novembre 2016, n. 49178

"Il giudice dell'esecuzione può applicare il beneficio dell'amnistia "propria" nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l'interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna)".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50617

"L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena".

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 settembre 2023, n. 36866

"In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007)".

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 marzo 2021, n. 11344

"In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1 agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1 agosto 2011)".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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