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27 Novembre 2023
9:00

Whistleblowing, cos’è, policy, normativa del 2023

Il whistleblowing è un istituto attualmente disciplinato dal nuovo decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, che si fonda sull’esigenza di tutela di coloro che, all’interno di enti pubblici o privati, segnalano la commissione di illeciti, ad esempio casi di corruzione. Vediamo il significato del termine, la disciplina e il ruolo svolto dall'ANAC.

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Whistleblowing, cos’è, policy, normativa del 2023
Avvocato
whistleblowing

Il whistleblowing è un istituto inserito nel nostro ordinamento dalla legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n.190 e attualmente disciplinato dal nuovo decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, che si fonda sull’esigenza di tutela di coloro che, all’interno di enti pubblici o privati, segnalano la commissione di illeciti, ad esempio casi di corruzione.

Il whistleblower, ovvero colui che segnala un illecito, non può essere destinatario di ritorsioni: qualora, ad esempio, dopo aver segnalato un caso di corruzione, fosse licenziato, il giudice può disporre in suo favore la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Il whistleblowing, in tale ottica, costituisce uno strumento fondamentale per la lotta alla corruzione e per la promozione della trasparenza, non solo nell’ambito dell’amministrazione pubblica.

Cosa significa whistleblowing

Il termine “whistleblowing deriva dall’inglese e vuol dire “soffiare nel fischietto”: è una parola che sta a indicare una metafora, poiché è riferita all’attività dell’arbitro che segnala, con l’utilizzo del fischietto, un’attività non lecita.

Il whistleblower, infatti, è quel soggetto che segnala, all’interno di un ente pubblico o privato, la sussistenza di attività illecite come, ad esempio, casi di corruzione o situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei dipendenti.

Il whistleblowing è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190, adottata in esecuzione delle raccomandazioni in ambito europeo e degli obblighi convenzionali in ambito internazionale.

L’art. 1, comma 51, della legge anticorruzione ha inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La disciplina è stata successivamente integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l’art. 54-bis prevedendo anche l’ ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing.

La disciplina così descritta è stata abrogata dal recente decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha introdotto una nuova normativa in tema di whistleblowing, in attuazione della direttiva UE del 2019/1937.

La normativa in tema di whistleblowing: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

La normativa si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Per quanto riguarda il settore privato, la disciplina in tema di whistleblowing è applicabile ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati oppure agli enti che si occupano di settori sensibili (ad esempio prevenzione del riciclaggio) anche sotto tale limite, e agli enti che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

La nuova disciplina si applica a una gamma molto più ampia di situazioni rispetto a quella precedente, poiché riguarda, ad esempio, anche i soggetti che non hanno la qualifica di dipendenti (ad esempio i volontari e i tirocinanti).

I canali di segnalazione interna

Una delle novità principali della normativa è l’istituzione di canali di segnalazione interna ed esterna.

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, dopo aver sentito le rappresentanze o le organizzazioni sindacali sono infatti tenuti ad attivare propri canali di segnalazione interna, che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Il canale di segnalazione interna viene gestito da un ufficio interno autonomo con personale specificamente formato ovvero è affidato a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante un incontro diretto.

Nell’ambito del settore pubblico, qualora sia stabilito l’obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidata a quest’ultimo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, i soggetti a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività (art. 5):

  • rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione”;
  • mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni”;
  • danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute”;
  • forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione”;
  • mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne”.

I canali di segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è invece disciplinato all’art. 7.

La gestione del canale di segnalazione esterna è affidato all’ANAC.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è tenuta ad attivare un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante un incontro diretto.

Le attività svolte dall’ANAC

Le attività svolte dall’ANAC sono le seguenti (art. 8):

  • fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III”;
  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante”;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni”;“dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute”;
  • svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti”;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento”;
  • “comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa”.

L'ANAC è inoltre tenuta a trasmettere ogni anno alla Commissione europea le seguenti informazioni:

  • il numero di segnalazioni esterne ricevute;
  • il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
  • se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati."

Il divieto di ritorsione

All’art. 17 è sancito il divieto di ritorsione.

Vengono, a tal fine, individuate una serie di ipotesi che si sostanziano in ritorsioni nei confronti del whistleblower:

“a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici”.

Gli enti e le persone possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

L'ANAC è tenuta a informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro e a ottenere il risarcimento del danno.

Cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adeguarsi alla nuova normativa, predisponendo adeguati canali di segnalazione interna che garantiscano l'anonimato del segnalante.

I datori di lavoro, inoltre, devono rendere pubbliche le modalità di segnalazione degli illeciti per dare la possibilità ai lavoratori di conoscere a fondo la nuova disciplina e ricorrere, se necessario, agli strumenti offerti dal legislatore di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza.

Qual è il termine per adeguare l'azienda alla nuova normativa

Il termine di adeguamento alla nuova disciplina varia a seconda delle ipotesi prese in considerazione:

  • per i datori che hanno occupato negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti, l'adeguamento era previsto per il 15 luglio 2023;
  • per i datori che hanno occupato nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti, gli obblighi scattano a partire dal prossimo 17 dicembre 2023;
  • per i datori che, pur rimanendo sotto la soglia dei 50 dipendenti, hanno attività che riguardano settori sensibili, come la prevenzione del riciclaggio o la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001, dovranno adeguarsi entro il prossimo 17 dicembre 2023.
Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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