video suggerito
video suggerito
10 Agosto 2023
17:00

Normativa Quota 103 (pensione anticipata flessibile)

La normativa sulla pensione anticipata flessibile (quota 103) è contenuta nell'articolo 1, commi 283-285 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto l'art. 14.1 al Decreto Legge n. 4/2019 (normativa ex quota 100 e quota 102). Vediamo la normativa di legge nel dettaglio.

Normativa Quota 103 (pensione anticipata flessibile)
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
legge quota 103

La normativa sulla pensione anticipata flessibile, misura meglio conosciuta come Quota 103, è contenuta nell'articolo 1, commi 283-285 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2023.

Si tratta di tre commi della Legge di Bilancio 2023 che contengono l'introduzione di un art.14.1 "Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile", che appunto riguardano quota 103, al Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che è appunto la normativa che ha introdotto quota 100 (in vigore dal 2019 al 31 dicembre 2021) e quota 102 (in vigore fino al 31 dicembre 2022).

Vediamo il testo ufficiale della normativa di legge sulla cosiddetta quota 103, che in termini giuridici si chiama pensione anticipata flessibile.

Il comma 283 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è il seguente:

"283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14.1. – (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)

1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza dellapensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditida lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione edell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermorestando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ailavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41,comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza»".

Il comma 284 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è il seguente:

"284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;
b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1, »".

Il comma 285 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è il seguente:

"285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati."

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views