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11 Giugno 2024
9:00

Si può installare una rastrelliera per biciclette in condominio?

Sì, è possibile scegliere di allocare nell'androne del condominio una rastrelliera portabiciclette, poichè è funzionale all’uso comune e non integrando alcun intervento innovativo vietato dalla legge.

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Si può installare una rastrelliera per biciclette in condominio?
Dottoressa in Giurisprudenza
Si può installare una rastrelliera per biciclette in condominio?

Per installare una rastrelliera portabiciclette in condominio è necessario ottenere la delibera di approvazione da parte dell’assemblea condominiale.

Scegliere di collocare la rastrelliera per le bici nell’androne del condominio è una mera modifica che ha l’obiettivo di conseguire maggiori utilità e non costituisce un’innovazione che possa alterare la parte comune.

Sul punto è intervenuta la recente pronuncia del Tribunale di Napoli.

Il fatto

Il condomino Tizio impugnava la delibera con cui l’assemblea dei condomini aveva approvato la collocazione di una rastrelliera portabiciclette nel vano comune dell’androne.

Secondo Tizio, la delibera di approvazione doveva ritenersi annullabile per via della sua genericità, poichè non venivano indicati alcuni elementi importanti come: il numero massimo di biciclette allocabili, l’ingombro massimo consentito, il limite di spazio occupabile, così come la turnazione di utilizzo tra tutti i condomini.

L’allocazione della rastrelliera, secondo l’opinione del condomino contrario, avrebbe inoltre imbrattato le pareti dell’androne degradandone l’estetica.

Per la genericità della delibera di installazione della rastrelliera, Tizio assumeva violato l’art, 1120 c.c. poichè la rastrelliera avrebbe mutato la destinazione di uso comune del vano andronale, considerando poi che la stessa fosse stata approvata senza la maggioranza e senza le formalità di cui all’art. 117 ter c.c.

La decisione

Il Tribunale di Napoli, sezione 6, civile, senza 29 febbraio 2024, n. 2413 ha rigettato la domanda, ritenendo che la rastrelliera portabiciclette non integrerà un intervento innovativo sulla parte comune.

La delibera condominiale è tesa a una limitata modifica e solo allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo.

L'innovazione vietata di cui al richiamato art. 1120 c.c. fa riferimento esclusivamente a solo quella modifica materiale che altera l’entità sostanziale o muta la destinazione originaria.

Se invece, la modifica risponde allo scopo di un uso più intenso del bene comune, si versa nell'ambito delle modifiche previste dall’art. 1102 c.c.

Infatti, l’androne condominiale non perderebbe la funzione di consentire l’accesso agli alloggi di proprietà esclusiva e di dare aria e luce.

Per questo motivo, l’allocazione della rastrelliera portabiciclette nell’androne del condominio adempie alla funzione descritta, ritenendosi funzionale all’uso comune e non integrando alcun intervento innovativo.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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