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25 Aprile 2024
17:00

Videosorveglianza, è possibile installare la telecamera se riprende anche il vicino?

E’ legale installare una telecamera per la videosorveglianza sull’area di accesso comune e che può riprendere anche il vicino di casa che si trova a passare, senza ricevere il suo consenso preventivo. E' necessario però ma limitando la visuale all'area effettivamente da tutelare evitando, ove possibile, di riprendere quanto circostante.

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Videosorveglianza, è possibile installare la telecamera se riprende anche il vicino?
Dottoressa in Giurisprudenza
Videosorveglianza, è possibile installare la telecamera se riprende anche il vicino

Sì, è legale installare una telecamera per la videosorveglianza sull’area di accesso comune che può riprendere anche il vicino di casa che si trova a passare.

Non è infatti necessario il previo consenso del vicino che può essere videoripreso e che ha la servitù di passaggio, dal momento che occorre considerare il provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante Privacy in data 8 aprile 2010.

Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione.

Il fatto

Tizio conveniva innanzi al Tribunale di Nola esponendo essere comproprietario di un appartamento confinante con l’immobile di proprietà di Caio, il quale aveva provveduto a installare sulla facciata esterna dell’abitazione un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistante il cancello d’ingresso della proprietà.

Il sistema di videosorveglianza era lesivo della privacy e della riservatezza, a detta di Tizio, poichè era solito percorrere quella via privata in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo e a carico della proprietà di Caio.

Ciò detto, Tizio chiedeva che il Tribunale condannasse Caio alla rimozione e/o al ricollocamento dell’impianto di videosorveglianza e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Nola rigettava la domanda.

Tizio impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello che riformava la sentenza, ravvisando la violazione della disciplina in tema di tutela dei dati personali.

Secondo la Corte d’Appello, l’installazione e lo svolgimento delle riprese di videosorveglianza erano avvenute senza ottenere il previo consenso dei vicini di casa, per cui disponveca la rimozione delle telecamere e accoglieva la domanda risarcitoria.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, veniva proposto ricorso per cassazione da Caio.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 1, civile, con ordinanza del 19 marzo 2024, n. 7289 si è pronunciata ricordando quanto già adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (paragrafo 6.2.2.1.).

Secondo gli Ermellini, il trattamento dei dati personali raccolti con telecamere di videosorveglianza può ritenersi lecito fintanto che sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere.

Per questa ragione è fondamentale attenersi al campo visivo ripreso, evitando di immortalare luoghi e persone circostanti che siano in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti.

Alla stregua di ciò si rende necessario rispettare i principi di proporzionalità e non eccedenza, così come enunciato anche dal Garante Privacy in virtù del provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi e secondo lui non è indispensabile ottenere il previo consenso da parte degli interessati che abbiano il diritto di attraversare le aree videoriprese in virtù di una servitù di passaggio se la videoripresa ha lo scopo di proteggere le persone, la proprietà oppure il patrimonio aziendale.

Videosorveglianza e trattamento dei dati personali

Il privato che intenda installare un sistema di telecamere per la videosorveglianza ha da ragionare sul trattamento dei dati personali raccolti, tra cui rientra anche l’immagine personale.

La videoripresa è lecita nel caso in cui il sistema di videoriprese debba essere installato in ragione di cause giustificatrici e a protezione delle persone della proprietà e del patrimonio aziendale.

In ossequio al principio di necessità, tuttavia, occorre ricordare che le apparecchiature di videosorveglianza devono essere puntate in modo tale da riprendere sì le aree comunemente disponibili, ma limitando la visuale alla porzione effettivamente da tutelare.

Per quanto possibile, si rende sempre necessario evitare di riprendere quanto circostante (luoghi in uso ad altri o su cui altri vantino diritti), così come regolato dai principi di non eccedenza e proporzionalità.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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