Tra i lavoratori con un altro profilo professionale ci sono i quadri. Si tratta di lavoratori che hanno funzioni direttive e che si collocano in posizione intermedia tra operai o impiegati ed i dirigenti dell’azienda. A questi lavoratori per particolari mansioni di responsabilità spetta una indennità di funzione in busta paga.
Nella maggior parte dei casi si tratta di una cifra erogata mensilmente in busta paga, in misura fissa.
Ma come si calcola l'indennità di funzione in busta paga?
L'indennità di funzione è una cifra mensile lorda, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef ed è parte dell'imponibile previdenziale e fiscale del lavoratore, nonché della retribuzione annua lorda (RAL).
Vediamo tutte informazioni su questa importante indennità.
Cosa è l'indennità di funzione
La classificazione dei lavoratori, in base alle qualifiche e mansioni svolte, prevede la possibilità di inquadramento di ogni lavoratore in quattro categorie professionali: come operaio, impiegato, oppure come quadro e/o dirigente.
Ai lavoratori con la qualifica di quadro spetta generalmente un’indennità di funzione in busta paga che viene stabilita in una cifra fissa mensile spettante oppure è calcolata in misura percentuale sulle altre voci retributive come possono essere la paga base, l’indennità di contingenza, l’eventuale superminimo assorbile ecc.
A chi spetta l'indennità di funzione
E’ quindi una specifica indennità erogata ai quadri direttivi.
La categoria dei quadri è stata introdotta dalla legge 190/1985 che li ha definiti come i prestatori di lavoro subordinato, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di carattere continuativo che hanno una rilevante importanza nella vita aziendale, soprattutto in termini di sviluppo e attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Inoltre tali lavoratori hanno un autonoma responsabilità gestionale.
Per questo motivo a questa categoria di lavoratori, che nella classificazione del personale secondo CCNL è generalmente il livello di inquadramento più alto, spetta l’indennità di funzione.
Indennità di funzione in busta paga: come si calcola
L’indennità di funzione dei quadri in busta paga, che come abbiamo detto può essere in parte fissa o in percentuale (dipende dal CCNL), compensa anche le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro. Questa indennità va a compensare le funzioni direttive esercitate dal lavoratore quadro.
In alcuni casi i CCNL prevedono che venga erogata l’indennità di funzione anche a lavoratori che non sono inquadrati come quadri ma che, pur non rivestendo tale posizione, espletano tuttavia le funzioni direttive. E quindi hanno diritto al pagamento dell’indennità.
L’indennità di funzione è da considerarsi una specie di superminimo collettivo, ossia di un elemento fisso e continuativo della retribuzione spettante a tutti i quadri direttivi inquadrati secondo quel CCNL.
L’indennità di funzione è generalmente collocata nella parte alta della busta paga, che si affianca alla paga base, all’indennità di contingenza, al superminimo, agli scatti di anzianità e agli altri emolumenti fissi e continuativi riconosciuti al lavoratore.
Indennità di funzione e lavoro straordinario
L’indennità viene erogata proprio per remunerare sia le particolari mansioni di responsabilità del lavoratore quadro, sia l’attività di coordinamento, sia soprattutto le eventuali prestazioni lavorative effettuate al di fuori del normale orario di lavoro. Per i quadri infatti non è previsto il rispetto dei limiti di orario di lavoro e, salvo diversa previsione nel CCNL, non ricevono la retribuzione per lavoro straordinario per le ore eccedenti le 40 ore settimanali. Pertanto l’indennità di funzione serve appunto a compensare anche il lavoro straordinario espletato.
E’ da sottolineare che ogni caso va valutato in base all’entità delle ore lavoro straordinario espletate dal lavoratore. Se da un lato, infatti, per il lavoratore inquadrato come Quadro non c’è il rispetto dei limiti di legge in termini di orario di lavoro, se dallo stesso lato l’indennità di funzione compensa il lavoro straordinario espletato, dall’altro lato va considerato il legittimo diritto ai riposi giornalieri e riposi settimanali del lavoratore quadro, nonché il diritto al ricevere, come tutti i lavoratori, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche in rispetto dell’art. 36 della Costituzione.
Pertanto, se un lavoratore quadro esegue prestazioni di lavoro straordinario in un quantitativo eccedente i limiti di legge in materia di riposi, nonché eccedente il legittimo diritto ad una retribuzione proporzionata, anche l’erogazione dell’indennità di funzione non comporta l’estinzione dei diritti retributivi del lavoratore. Che quindi pertanto potrebbe maturare delle differenze retributive per l’eccesso di lavoro straordinario espletato.
Indennità di funzione nel calcolo del lavoro straordinario. Quando l’azienda eroga al quadro il compenso maggiorato a titolo di lavoro straordinario, la paga oraria maggiorata (si pensi allo straordinario del 20%) viene calcolata includendo l’indennità di funzione. Quindi oltre alla paga base e all’indennità di contingenza, nel calcolo della retribuzione oraria, sul quale si calcola la maggiorazione, si tiene conto anche dell’indennità di funzione.
Indennità di funzione e TFR
Quale elemento fisso e continuativo della retribuzione l’indennità di funzione rientra nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Indennità di funzione, ferie e permessi
Quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, come la paga base e l’indennità di contingenza, così come per il superminimo, l’indennità di funzione rientra nella retribuzione mensile con la quale vengono calcolate le ferie, i permessi. Pertanto in caso di conclusione del rapporto di lavoro l’indennità per ferie non godute così come i permessi retribuiti residui sono calcolati tenendo conto della paga oraria a sua volta calcolata dividendo la paga base, la contingenza ed anche l’indennità di funzione con il divisore orario stabilito dal CCNL.
Indennità di funzione è assorbibile?
In alcuni contratti collettivi è previsto l'assorbimento dell'indennità di funzione da parte di indennità similari come il superminimo assorbibile.
Indennità di funzione: come funziona la tassazione
L'indennità di funzione è uno degli elementi fissi e continuativi della retribuzione del lavoratore, del suo stipendio lordo in busta paga.
Per tale motivo, anche sull'indennità di funzione sono calcolati i contributi previdenziali dovuti dal lavoratore e la relativa tassazione Irpef e addizionali regionali e comunali.
La tassazione pagata dal lavoratore mensilmente in busta paga, compreso l'indennità di funzione, è calcolata in base alle normali aliquote Irpef per scaglioni di reddito.
Indennità di funzione: spetta anche sulla tredicesima
Sempre perché l'indennità di funzione, insieme alla paga base, all'indennità di contingenza e agli altri elementi fissi e continuativi, è parte della retribuzione lorda mensile del lavoratore, anche sull'indennità di funzione spetta la tredicesima.
In altre parole, la tredicesima mensilità è calcolata, per ogni mese lavorato nell'anno, in ratei di 1/12 della retribuzione lorda mensile del lavoratore, comprensiva dell'indennità di funzione.
Quindi anche l'indennità di funzione concorre al calcolo della tredicesima spettante al lavoratore.
Indennità di funzione nei CCNL
L’indennità di funzione, come detto, varia a seconda del tipo di contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda. Ci sono molti contratti collettivi che stabiliscono un importo fisso dell’indennità di funzione, ma in alcuni casi l’importo è assorbibile da eventuali superminimi individuali. In alcuni contratti la misura dell’indennità di funzione varia in base all’anzianità di servizio del quadro.
Vediamo nei vari CCNL come viene retribuita l’indennità di funzione ai quadri.
Indennità di funzione nel Settore Industria
L’indennità di funzione nel CCNL Abbigliamento e confezioni – Aziende industriali è pari a 51,65 euro ed è riconosciuta ai lavoratori con il livello 8.
L’indennità di funzione nel CCNL Alimentari – Aziende cooperative è pari a 120,00 euro per i lavoratori con il livello 1AQ mentre è pari a 90,00 euro per i lavoratori con il livello 1Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Alimentari – Aziende industriali è pari a 100,00 euro per i lavoratori con il livello 1SQ.
L’indennità di funzione nel CCNL Autotrasporto merci e logistica è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello QUADRI.
L’indennità di funzione nel CCNL Calzature – Aziende industriali è pari a 41,31 euro per i lavoratori con il livello 8.
Mentre nel CCNL Calzature – Piccola e media industria l’indennità di funzione è pari a 51,65 euro ed è riconosciuta ai lavoratori con il livello 8.
L’indennità di funzione nel CCNL Cemento – Aziende industriali è pari a 41,32 euro per i lavoratori con il livello Area Direttiva/3.
Anche nel CCNL Cemento – Piccola e media industria – Confapi e Confimi l’indennità di funzione è di 41,32 euro ed è riconosciuta ai lavoratori con il livello Area Direttiva/3.
L’indennità di funzione nel CCNL Chimica – Piccola industria è pari a 160,00 euro per i lavoratori con il livello H.
Nel CCNL Comunicazione – Piccola e media industria – Settore Grafico-editoriale, informatico-servizi innovative, ai quadri del settore grafico-editoriale in forza al 16 marzo 1993 è riconosciuta inoltre una indennitè di funzione di 51,65 euro.
L’indennità di funzione nel CCNL Concerie – Aziende industriali è pari a 25,82 euro per i lavoratori con il livello A.
L’indennità di funzione nel CCNL Edilizia – Aziende cooperative è pari a 170,00 euro per i lavoratori con il livello 8Q e 7Q.
Mentre nel CCNL Edilizia – Aziende industriali è pari a 140,00 euro per i lavoratori con il livello 7Q.
Mentre nel CCNL Fibrocemento – Aziende industriali è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello ASQ. Analoga indennità è riconosciuta nel CCNL Fibrocemento – Piccola e media industria Confimi, sempre ai lavoratori con il livello ASQ.
L’indennità di funzione nel CCNL Edilizia – Piccola e media industria – Confapi e Confimi è pari a 140,00 euro per i lavoratori con il livello 7Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Fotolaboratori è pari a 36,15 euro per i lavoratori con il livello 1Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Gas e Acqua è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Giocattoli – Aziende industriali è pari a 82,63 euro per i lavoratori con il livello 7Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Gomma e plastica – Aziende industriali è pari a 50,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
Mentre l’indennità di funzione nel CCNL Gomma e plastica – Piccola e media industria è pari a 100,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Laterizi – Aziende industriali e nel CCNL Laterizi Piccola e media industria – Confapi e Confimi – è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello ASQ.
L’indennità di funzione nel CCNL Lavanderie – Aziende industriali è pari a 130,00 euro per i lavoratori con il livello D2.
L’indennità di funzione nel CCNL Legno e arredamento – Aziende industriali è pari a 25,82 euro per i lavoratori con il livello AD3.
Indennità di funzione metalmeccanici. L’indennità di funzione nel CCNL Metalmeccanica – Piccola industria – Confapi è pari a 69,72 euro per i lavoratori con il livello 9Q ed è pari a 49,06 euro per i lavoratori con il livello 8Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Occhiali – Aziende industriali è pari a 82,64 euro per i lavoratori con il livello 6Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Ombrelli – Aziende industriali è pari a 82,63 euro per i lavoratori con il livello 6Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Pelli e Cuoio – Aziende industriali è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello 6Q. Mentre l’indennità di funzione nel CCNL Pelli e Cuoio – Piccola e media industria è pari a 51,64 euro per i lavoratori con il livello 6Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Penne, spazzole e pennelli – Aziende industriali è pari a 82,63 euro per i lavoratori con il livello 7Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Retifici meccanici da pesca è pari a 30,69 euro per i lavoratori con il livello 8.
L’indennità di funzione nel CCNL Servizi di Pulizia – Aziende industriali è pari a 25,82 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Tessili – Aziende industriali e nel CCNL Tessili e abbigliamento – Piccola e media industria è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello 8.
L’indennità di funzione nel CCNL Trasporto a fune è pari a 118,79 euro per i lavoratori con il livello 1SQ e con il livello 1Q.
Nel CCNL del settore dell’industria cartaria e grafica il contratto collettivo prevede che ai quadri venga erogata una soglia minima di retribuzione annua costituita dal trattamento minimo contrattuale aumentato di una determinata percentuale a titolo di indennità di funzione. Se la retribuzione corrisposta nel corso dell’anno al dipendente, ivi compreso eventuali superminimi assorbibili e non, premi ed altri emolumenti, non raggiunge la soglia stabilita, al lavoratore viene erogata la differenza nel mese di dicembre a titolo di somma annua aggiuntiva onnicomprensiva.
Indennità di funzione nel Settore Servizi
Indennità di funzione nel commercio. E’ l’art. 114 del CCNL del Commercio che disciplina l’indennità di funzione. Ai quadri con il livello 1Q viene corrisposta mensilmente un indennità di funzione pari a 260,77 euro, assorbibili al 40% da indennità similari.
L’indennità di funzione nel CCNL Terziario – Cooperative di Consummo è pari a 250,76 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Turismo – Confcommercio – Agenzie di viaggio, con il CCNL Turismo – Confcommercio – Agenzie di viaggio minori, con il CCNL Turismo – Confcommercio – Alberghi e campeggi, con il CCNL Turismo – Confcommercio – Alberghi e campeggi minori, con il CCNL Turismo – Confcommercio – Pubblici esercizi e stabilimenti balnerari e con il CCNL Turismo – Confcommercio – Pubblici esercizi e stabilimenti balnerari minori è pari a 75,00 euro per i lavoratori con il livello QA ed è pari a 70,00 euro per I lavoratori con il livello QB.
L’indennità di funzione nel CCNL Agenzie Immobiliari è pari a 250,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Agenzie maritime e aree è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il livello 7.
L’indennità di funzione nel CCNL Assicurazioni – Agenzie in gestione libera – SNA/CONFSAL è pari a 42,86 euro per i lavoratori con il livello QUADRO.
L’indennità di funzione nel CCNL Assicurazioni – Agenzie in gestione libera – UNAPASS è pari a 45,71 euro per i lavoratori con il livello 6.
L’indennità di funzione nel CCNL Autoferrotranvieri è pari a 72,30 euro per i lavoratori con il parametro 250 ed è pari a 51,65 euro per i lavoratori con il parametro 230.
L’indennità di funzione nel CCNL Autoscuole è pari a 25,82 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Centro elaborazione dati – CED è pari a 238,00 euro per i lavoratori con il livello Q/Direzione ed è pari a 212,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Collaboratori familiari – Lavoro domestico – Conviventi è pari a 165,31 euro per i lavoratori con il livello DS e con il livello D.
L’indennità di funzione nel CCNL Cooperative sociali è pari a 232,41 euro per i lavoratori con il livello F2, è pari a 154,95 euro per i lavoratori con il livello F1 ed è pari a 77,47 euro per i lavoratori con il livello E2.
L’indennità di funzione nel CCNL Farmacie – Aziende municipalizzate è pari a 140,00 euro per i lavoratori con il livello 1Q, è pari a 130,00 euro per i lavoratori con il livello 1S e con il livello 1C.
L’indennità di funzione nel CCNL Igiene ambientale – Aziende municipalizzate e con il CCNL Igiene ambientale – Aziende private è pari a 135,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Impianti sportive e Palestre è pari a 60,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Mobilità – attività ferroviarie è pari a 250,00 euro per i lavoratori con il livello Q1 ed è pari a 130,00 per I lavoratori con il livello Q2.
L’indennità di funzione nel CCNL Ortofrutticoli e agrumari è pari a 154,93 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Pompe funebri – Aziende private è pari a 67,14 euro per i lavoratori con il livello 1Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Proprietari di fabbricati è pari a 155,00 euro per i lavoratori con il livello C1.
L’indennità di funzione nel CCNL Radiotelevisione – Emittenti televisive private è pari a 70,00 euro per i lavoratori con il livello 9Q e 58,00 euro per I lavoratori con il livello 8Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Recapito telegrammi ed espressi è pari a 50,00 euro per i lavoratori con il livello 1Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Servizi assistenziali – Uneba è pari a 100,00 euro per i lavoratori con il livello Q.
L’indennità di funzione nel CCNL Teatri – Impiegati e operai è pari a 61,97 euro per i lavoratori con il livello Quadro A ed è pari a 41,32 euro per i lavoratori con il livello Quadro B.
Indennità di funzione in Agricoltura
L’indennità di funzione nel CCNL Agricoltura – Aziende cooperative è pari a 180 euro mensili per il livello 1Q, mentre è pari a 120 euro al mese per il livello 2Q.
Nel CCNL Agricoltura Consorzi agrari l’indennità di funzione è pari a 350 euro mensili per il livello Quadri, ma viene riconosciuta nella misura di 175 euro mensili anche per il livello 1 e nella misura di 105 euro al mese per il livello 2.
Per gli impiegati nel CCNL Agricoltura il livello 1Q è retribuito con l’indennità di funzione di 175 euro mensili.
Indennità di funzione nell’Artigianato
Nel CCNL relativo all’Abbigliamento e Aziende Artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6S ed è di 20,66 euro mensili.
Anche nel CCNL Calzature – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6S ed è pari a 20,66 euro mensili.
Anche nel CCNL Lavanderie – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6S ed è pari a 20,66 euro mensili.
Anche nel CCNL Pelli e Cuoio – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6S ed è pari a 20,66 euro mensili.
Anche nel CCNL Tessili e Tessili/Lavorazioni a mano – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6S ed è pari a 20,66 euro mensili.
Nel CCNL Occhiali e Aziende Artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 6Q ed è di 20,66 euro mensili.
Nel CCNL Alimentari – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 1S ed è pari a 36,16 euro mensili.
Nel CCNL Comunicazione – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 1A ed è pari a 51,65 euro mensili.
Nel CCNL Edilizia – Aziende artigiane l’indennità di funzione è riconosciuta nel livello 7Q ed è pari a 140,00 euro mensili.