L’omicidio stradale, noto anche per il fenomeno della pirateria della strada, è una figura autonoma di reato introdotto per la prima volta dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41 e che ha aggiornato il nostro ordinamento attraverso la previsione dell’articolo 589 bis del Codice Penale.
E’ punito dalla legge chiunque uccida qualcuno a causa della violazione delle norme di circolazione o si metta alla guida in uno stato di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti o all’alcool.
L’atteggiamento incauto e imprudente di chi si trova alla guida di un veicolo può comportare conseguenze drammatiche tali da essere condannate anche dal punto di vista penale.
Pensiamo ai casi in cui qualcuno rimanga ferito durante l’incidente causato da un altro guidatore ubriaco, oppure al pedone investito dal guidatore che si dia alla fuga invece di soccorrere la vittima.
Definizione di omicidio stradale
Il reato di omicidio si configura nel caso in cui venga cagionata per colpa la morte di qualcuno, a seconda delle ipotesi previste dall’art. 589 bis c.p.:
- con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- mettendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta a sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dagli artt. 186, comma 2, lett. c e 187 del Codice della Strada;
- essendo conducente professionale di veicolo a motore ex art. 186 bis, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice della Strada ed in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. b) del medesimo Codice;
- procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso oppure circolando contromano;
- facendo inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi oppure sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
infatti, l’articolo 589 bis c.p. disciplina:
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.
La tipizzazione del reato – ovvero la formulazione come figura autonoma nel nostro ordinamento – risponde alle esigenze del legislatore di perseguire il delitto come un fenomeno di politica criminale, sfociato poi nella Legge 41/2016.
L’intento del legislatore, infatti, è di riscrivere e ampliare la tutela garantita alla vittima di omicidio stradale, la cui morte sia causata dal comportamento imprudente e negligente del guidatore, non osservando le regole previste per a circolazione stradale.
L’articolo 589 bis del Codice Penale sanziona, al comma 1, la morte dovuta alla colposa violazione delle norme del Codice della Strada. La violazione è tale non solo in caso di mancato rispetto della disciplina sia di chi si ponga alla guida, sia di chi – pur non circolando – sia tenuto ad impegnarsi in concreto alla salvaguardia degli utenti della strada.
Chi sono gli utenti della strada?
La risposta giunge dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione IV, 13 luglio 2018, n. 3223 secondo cui sono utenti della strada, non solo i conducenti degli autoveicoli, ma chiunque faccia un uso della strada conforme alla destinazione e vi circoli personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, o facendo circolare altre persone, animali o cose di cui sia chiamato a rispondere.
I successivi commi 2 e 3 dell’articolo, prevedono l’inasprimento della sanzione nei casi in cui il guidatore sia in stato di ebbrezza (per cui il tasso alcolemico sia superiore ai 1,5 gr per litro di sangue) oppure in stato di alterazione psicofisica dovuto alle droghe oppure ad altre sostanze alteranti.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di frequenti e tipiche infrazioni della strada, come sorpassi e manovre incaute.
La norma di cui all’articolo 589 bis del Codice Penale richiama poi la volontà del legislatore sulle circostanze aggravanti del reato, quali:
- l’omicidio stradale commesso da chi non sia munito della patente di guida oppure con patente sospesa o revocata;
- l’omicidio commesso con veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Di pari passo, è circostanza attenuante del reato di omicidio stradale, l’aver commesso il fatto letale come conseguenza della condotta concorrenziale della vittima, o comunque che non sia una conseguenza esclusiva dovuta all’azione o all’omissione del conducente-colpevole.
Come è punito l’art. 589 bis c.p.
Il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589 bis del Codice Penale, introdotto nel nostro ordinamento grazie alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, sanziona la condotta colposa prevedendo la reclusione del guidatore che cagioni la morte altrui.
Vediamo come è punito l’art. 589 bis c.p.:
- la pena della reclusione da 2 a 7 anni per l’ipotesi base del reato, ovvero commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- la reclusione da 8 a 12 anni nel caso in cui il conducente si metta alla guida in stato di ebbrezza o per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; così come per i guidatori professionali in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- la pena della reclusione da 5 a 10 anni per l’omicidio strada commesso dal conducente in stato di ebbrezza, autori di comportamenti imprudenti e azzardati.
Ma ancora, la pena della reclusione deve essere aumentata:
- se il guidatore non ha conseguito la patente, o gli sia stata sospesa o revocata;
- se la condotta del conducente provochi la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.
Il limite massimo della pena è di 18 anni.
Nel caso in cui l’omicidio della vittima tuttavia fosse causato non esclusivamente dall’azione o omissione negligente del condocuente, invece, la pena è diminuita fino alla metà.
Normativa di riferimento
La Legge 41/2016 promulgata con riferimento all’introduzione del reato di omicidio stradale, ha previsto importanti novità, tra cui:
- revoca della patente: se il conducente commette omicidio stradale la patente non potrà essere conseguita prima dei 15 anni, in caso di lesioni dovranno trascorrere 5 anni. Ulteriormente, in caso di fuga del conducente e/o omissione di soccorso, oppure ipotesi più gravi in cui vengano coinvolte più persone, potrà essere conseguita dopo 30 anni
- nuovi mezzi di indagine: nei casi di guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e omissione di soccorso è previsto l’obbligo di arresto in flagranza; il Pubblico Ministero può richiedere la rinnovazione dei tempi di indagine solo per una volta; vengono disposte perizie coattive per il prelievo di campioni biologici necessari all’attività investigativa; i tempi di prescrizione del reato sono raddoppiati.
L’intervento modificativo operato dalla Legge, ha permesso di installare nel nostro ordinamento delle specifiche ipotesi normative per il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e il Codice della Strada.
Codice penale
La figura autonoma dell’omicidio stradale, con l’avvento della modificazione normativa, ha previsto ulteriori ipotesi di reato autonome e specifiche per la materia stradale.
Il preesistente quadro normativo faceva riferimento ai soli reati di lesioni personali (ex art. 582 c.p.), omicidio colposo (ex art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (ex art. 590 c.p.), al quale sono stati poi aggiunti:
- art. 589 bis c.p., rubricato Omicidio stradale;
- art. 589 ter c.p., intitolato Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, prevedendo l’aumento della pena applicata da ⅓ a ⅔ e comunque non inferiore a 5 anni;
- art. 590 bis c.p., in tema di Lesioni personali stradali gravi o gravissime, sono tali quelle che cagionano un malattia fisica o mentale alla vittima;
- art. 590 ter c.p., rubricato Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali, la pena è aumentata da ⅓ a ⅔, ma comunque non inferiore a 3 anni;
- art. 590 quater c.p., per quanto concerne il Computo delle circostanze;
- art. 590 quinquies c.p., ovvero Definizione di strade urbane ed extraurbane, seguendo la definizione che ne viene data dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Codice di Procedura Penale
Anche l’ossatura del rito penale ha importanti riferimenti all’omicidio stradale. il Codice di Procedura Penale consente di accendere i riflettori su alcuni articoli in particolare, ovvero:
- art. 224 bis c.p.p., cioè Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale;
- art. 359 bis c.p.p., intitolato Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi;
- art. 380 c.p.p., che disciplina l’Arresto obbligatorio in flagranza;
- art. 381 c.p.p., rubricato Arresto facoltativo in flagranza;
- art. 406 c.p.p., a proposito di Proroga del termine;
- art. 416 c.p.p., ovvero Presentazione della richiesta del pubblico ministero;
- art. 429 c.p.p., rubricato Decreto che dispone il giudizio;
- art. 550 c.p.p., intitolato Casi di citazione diretta a giudizio;
- art. 552 c.p.p., ovvero Decreto di citazione a giudizio.
La riforma di cui alla Legge 41/2016 ha, infatti, operato anche con riferimento alle modifiche insite nel processo penale, richiedendo di disporre coattivamente d’ufficio tutti quegli atti e provvedimenti indispensabili alla ricostruzione dei fatti in sede d’indagini.
Codice della Strada
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come il Codice della Strada, prevede al suo interno una serie di disposizioni dedicate alla condotta da tenersi durante l’incidente, ma anche le conseguenze alla patente di guida e la pena prevista in caso di reato:
- art. 189 C.d.S., ovvero Comportamento in caso di incidente, prevedendo l’obbligo per il guidatore che abbia causato l’incidente di fersi e prestare soccorso;
- art. 219 C.d.S., cioè Revoca della patente di guida, 221 C.d.S., intitolato Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati;
- art. 222 C.d.S., rubricato Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
A seguito della Riforma del Codice della Strada, l’impianto normativo ora prevede nuove modificazioni e aggiornamenti. Per esempio l’inasprimento delle sanzioni, “tolleranza zero” per chi guidi sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcool impedendo di poter conseguire nuovamente la patente prima dei 3 anni, l’installazione in vettura dell’alcolok (simile al palloncino) per gli ubriachi recidivi e così via.
Confronto con le leggi straniere
L’importanza del rispetto delle regole della strada al fine di poter scongiurare episodi drammatici e tragici al volante, è sentito a livello mondiale.
Nel mondo, infatti, non mancano esempi di repressione criminale in tema di incidenti stradali.
In Germania, pur non esistendo uno specifico reato riconducibile al nostro omicidio stradale, la fattispecie è punita come forma di omicidio colposo a cui è applicata la pena della reclusione fino a 5 anni.
In Spagna la repressione del comportamento illecito prevede la reclusione da 1 a 5 anni, con la sospensione della patente fino a 6 anni nel caso di incidenti gravi.
La Francia prevede la pena della reclusione nel minimo di 3 anni al massimo di 5 anni e della multa da 45.000 € fino a 75.000 €.
Quando concorre il comportamento della vittima
Tizio sta tornando a casa a bordo della sua vettura, la strada che percorre però è poco illuminata, ma è il suo tragitto abituale e conosce quel tratto di strada come le sue tasche.
All’improvviso e senza attraversare sulle strisce, né attendendo il semaforo verde di attraversamento per i pedoni, Caio scatta imprevedibilmente tra le auto in marcia nell’intento di attraversare.
Tizio investe il pedone che muore sul colpo.
Un’ipotesi del genere può configurare la responsabilità esclusiva del solo conducente per il reato di omicidio stradale oppure può parlarsi di un concorso di colpa da parte della vittima?
L’articolo 589 bis c.p., comma 7, disciplina la circostanza capace di attenuare la pena per il conducente, ovvero nel caso in cui l’omicidio non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
Nel caso dell’incidente stradale, si parla di concorso colposo come di quella condotta imprudente e negligente altrui che, indipendentemente dall’avvedutezza del responsabile materiale del reato, cagiona la conseguenza nefasta.
Tizio, infatti, nonostante fosse al volante sobrio, lucido e utilizzasse, non ha avuto alcun potere di controllo sulla condotta sconsiderata di Caio, ma tuttavia è autore materiale dell’omicidio stradale.
L’ordinamento in questo caso si concentra sul richiamare la necessità che vi sia una condivisione di colpe tra vittima e autore del reato, ovvero che non vi sia la colpa esclusiva solo in capo a un soggetto del rapporto e ciò a prescindere dalla percentuale di responsabilità per la commissione del fatto.
In sede di un processo penale per omicidio stradale le attività investigative e il responsabile materiale del reato dovranno dimostrare la sussistenza del comportamento negligente e imprudente, quindi colposo, della vittima che è co-responsabile delle conseguenze drammatiche verificatesi.
La fuga del conducente
L’articolo 589 ter c.p.. prevede la circostanza aggravante della fuga del conducente, ovvero il caso in cui dopo aver per esempio investito il pedone, il conducente si allontani e ometta quindi di prestare assistenza o sincerarsi delle condizioni della persona offesa del reato.
La norma dispone:
“Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni”.
Ovvero, chiunque abbia causato l’incidente che abbia provocato l’omicidio stradale e che si dia alla fuga, vedrà aumentata la pena da ⅓ a ⅔, e comunque mai inferiore ai 5 anni.
Casi particolari
Il tema dell’omicidio stradale è tristemente noto con frequenza per i molti casi di cronaca. Molti di questi hanno richiamato l’attenzione anche dei Tribunali e della Corte di Cassazione che sono quindi intervenuti nel fare chiarezza nei casi più particolari verificatisi, come per esempio:
- “Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone […] in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, a moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia) al fine di prevenire il rischio di un investimento”, Corte di Cassazione, sezione IV, 10 novembre 2005, n. 40908;
- “La manovra di retromarcia va eseguita lentamente e con cautela, con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che, quando il conducente si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile la presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nella condizione di migliore visibilità, anche con la collaborazione di terzi”, Corte di Cassazione, 30 agosto 2013, n. 35824;
- “La perdita di controllo di un autoveicolo, qualora prospettata a causa di un malore improvviso, deve essere valutata in concreto dal giudice al fine di poter escludere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, come il colpo di sonno dovuto alla spossatezza per una lunga veglia e che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida”, Corte di Cassazione, sezione IV, 19 novembre 2001, n. 41097;
- “Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura”, Corte di Cassazione, sezione IV, 20 novembre 2020, n. 32877;
- “In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”, corte di Cassazione, sezione IV, 02 luglio 2013, n. 33207;
- “La presenza del sole all’altezza del viso che ponga il conducente del veicolo in uno stato di abbagliamento tale da non potersi avvedere della strada, di coloro che vi circolano e di eventuali pericoli presenti, non integra il caso fortuito per cui il guidatore possa ritenersi esente da responsabilità ma anzi il conducente è tenuto a ridurre la velocità e interrompere la marcia e, se necessario, attendere il superamento degli effetti del fenomeno di scarsa visibilità”, Corte di Cassazione, sezione IV, 21 febbraio 2018, n. 17390.
La giurisprudenza nel dirimere le situazioni controversi in tema di omicidio stradale e sue circostanze, è chiamata a compiere scelte di politica-criminale rispettando la necessità di tutela dell’inviolabilità della vita umana e dell’imprescindibile cautela di chi si metta al volante.