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5 Agosto 2023
11:00

Imprenditore commerciale: chi è, requisiti e lo statuto

L'imprenditore commerciale è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi, tra questi quello di iscrizione nel registro delle imprese e quello di corretta tenuta delle scritture contabili. Vediamo nel dettaglio chi è l'imprenditore commerciale e quali sono i suoi obblighi.

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Imprenditore commerciale: chi è, requisiti e lo statuto
Avvocato
imprenditore commerciale

Nel Codice civile vi è una definizione generale di imprenditore.

Secondo quanto dispone la norma di cui all’art. 2082 del Codice civile: “E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione  o  dello  scambio  di beni o di servizi”.

Gli elementi che identificano l’imprenditore secondo quanto disposto nel Codice civile sono dunque:

  • l’esercizio professionale di un’attività economica;
  • l’attività economica esercitata deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Nella nostra Costituzione vi è un riferimento espresso allo svolgimento dell’attività di impresa all’art. 41 ove è stabilito che: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

L’iniziativa economica privata, dunque, è libera, ma il fine sociale deve essere costantemente perseguito.

Questa previsione è il diretto riflesso del principio di solidarietà sociale contenuto nell’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

La scelta del Costituente è dunque chiara: la valorizzazione del principio di solidarietà sociale è presente anche negli articoli successivi.

L’espropriazione, ad esempio, trova la sua giustificazione in un fine di utilità generale (art. 43 della Costituzione).

In definitiva, dalla premessa effettuata, si può dedurre che nel nostro sistema ordinamentale l’esercizio dell’attività di impresa è libero ma va coordinato con le finalità sociali che costituiscono il riflesso del fondamentale principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.

L’imprenditore può essere individuale o collettivo.

La qualità di imprenditore si acquista con l’esercizio di fatto dell’attività di impresa e si perde con la dissoluzione del patrimonio aziendale.

A norma dell’art. 2086 del Codice civilel'imprenditore è  il  capo  dell'impresa  e  da   lui   dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”.

Inoltre, al comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, con cui è stato emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vengono fornite indicazioni relative alla gestione dell’impresa, con particolare riferimento al dovere di tempestiva attivazione in ipotesi di crisi aziendale.

Viene cioè disposto che “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere  di  istituire  un  assetto  organizzativoamministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero della continuità aziendale”.

Definizione legale di imprenditore commerciale

L’attività economica svolta dall’imprenditore può essere agricola oppure commerciale.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 2135 del Codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Nel nostro sistema non è invece presente una definizione specifica di imprenditore commerciale, quest’ultima va ricavata a contrario.

Può essere definito imprenditore commerciale ogni soggetto che svolge attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., e che non sia identificabile come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

Requisiti

A norma dell’art. 2195 c.c., comma secondo, vengono elencate tutta una serie di attività cui si applicano le disposizioni che fanno riferimento alle attività  e alle imprese commerciali.

Da questa disposizione si può dunque ricavare che tutte le attività ivi comprese devono essere considerate attività commerciali.

Sono commerciali, cioè, le attività indicate ex art. 2195 del Codice civile, che si riporta:

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. 

 Sono  soggetti  all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 

    1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o  di servizi; 

    2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

    3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

    4) un'attività bancaria o assicurativa; 

    5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.

La Corte di cassazione, sez. I, con sentenza del 17 marzo 1997, n. 2321 ha sul punto precisato che, al fine di attribuire la qualifica di imprenditore commerciale all’esercente di un'impresa individuale edile, è necessario che concorrano i tre requisiti.

Questi requisiti riguardano:

  • l’organizzazione, intesa come coordinamento e predisposizione di tutti i fattori necessari per la costruzione e la commercializzazione delle opere realizzate;
  • la professionalità, intesa come sistematicità e abitualità nello svolgimento dell’impresa economica, ma non come esclusività e preminenza dell’impresa stessa rispetto ad altre; 
  • il fine di lucro, inteso come finalità di commercializzazione e vendita dei beni prodotti.  

Quanto al requisito del fine di lucro si è espresso di recente il Tribunale di Torino, con sentenza del 1 giugno 2022, n. 2376. 

Il Tribunale ha stabilito che l'assenza dello scopo di lucro non è, di per sé, incompatibile con lo svolgimento di attività imprenditoriale.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Torino, infatti, il fine di lucro consiste  nel solo movente soggettivo che induce l'imprenditore a svolgere la sua attività.

La sussistenza dell’attività economica è data dal dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

In tal senso lo scopo di lucro risulta irrilevante.

Invero, ai fini del riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, rileva solo il perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo”, ovvero una gestione conforme a criteri di economicità quali la tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi e l'idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.

Tali requisiti comportano la qualificazione di industrialità dell'attività ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. mentre la qualifica di attività industriale può essere esclusa solo in caso di completa gratuità dell'attività svolta.

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è contenuto, tra l’altro, nel Capo III, Sez. V, Titolo II del Codice civile.

Da queste norme si evince che l’imprenditore commerciale (se non piccolo):

  • è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese;
  • entro trenta giorni  dall'inizio  dell'impresa, in particolare, egli deve  chiedere l'iscrizione all'ufficio del  registro  delle  imprese  nella  cui  circoscrizione stabilisce la sede, indicando una serie di elementi come nome e cognome, oggetto e sede dell’impresa;
  • deve chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi indicati e della  cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano (art. 2196 c.c.);
  • deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso il quale è iscritto (art.2199 c.c.);
  • deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 c.c.);deve  altresì  tenere  le  altre  scritture  contabili  che  siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214 c.c.);
  • deve conservare per ciascun affare gli originali delle  letteredei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle  lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (art. 2214 c.c.);
  • prima di usare i libri contabili deve numerarli progressivamente in ogni  pagina  e,  qualora  sia  previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, deve farli bollare in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio (art. 2215 c.c.);
  • deve indicare nel libro giornale giorno per giorno  le  operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c.c.);
  • deve redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno (art.2217 c.c.);
  • deve assicurarsi che l’inventario contenga l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima (art. 2217 c.c.);
  • deve fare in modo che l'inventario si chiuda con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 c.c.);
  • nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai  criteri  stabiliti  per  i  bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili (art. 2217 c.c.);
  • deve sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (art. 2217 c.c.);
  • deve conservare le scritture, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,  delle  lettere  e  dei telegrammi spediti per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.).

Pubblicità legale

L'iscrizione presso il registro delle imprese ha una funzione di pubblicità legale, ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Registro delle imprese

Come detto, l’imprenditore commerciale è tenuto a effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese.

Entro trenta giorni  dall'inizio  dell'impresa, egli deve   chiedere l'iscrizione all'ufficio del  registro  delle  imprese  nella  cui  circoscrizione è stabilita la sede, e deve indicare una serie di elementi come nome e cognome, cittadinanza, oggetto e sede dell’impresa.

In ipotesi di cessazione dell'impresa, l’imprenditore commerciale è tenuto ugualmente a chiedere iscrizione presso il registro delle imprese (art. 2196 c.c.);

Negli atti e nella corrispondenza il registro presso il quale è iscritto deve essere opportunamente indicato (art.2199 c.c.).

Obbligo di tenuta delle scritture contabili

Gli obblighi relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili da parte dell’imprenditore commerciale sono particolarmente penetranti.

Questo perché le scritture contabili non hanno solo la funzione di permettere la ricostruzione della situazione debitoria dell’imprenditore commerciale in caso di fallimento, ma hanno anche una funzione di ausilio dell’imprenditore stesso nella corretta gestione dell’azienda e di informazione per i terzi che entrano in contatto con l’imprenditore.

L’imprenditore deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e  le  altre  scritture  contabili  che  siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214 c.c.).

Il libri contabili vanno numerati pagina per pagina prima dell’uso e qualora  sia  previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, l’imprenditore deve farli bollare in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio (art. 2215 c.c.).

Giorno per giorno l’imprenditore deve indicare nel libro giornale le operazioni che riguardano l’esercizio dell’impresa (art. 2216 c.c.).

Egli è inoltre tenuto a conservare per ciascun affare gli originali delle  letteredei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle  lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (art. 2214 c.c.);

L’imprenditore commerciale ha inoltre un obbligo di inventario.

Egli deve redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa e tale inventario deve essere poi ripetuto ogni anno (art.2217 c.c.).

Nell’inventario deve essere effettuata nota delle attività e delle passività relative all'impresa e delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla stessa (art. 2217 c.c.).

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.

Nell’inventario devono essere dimostrati con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 c.c.).

Le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova sia contro che a favore dell’imprenditore, anche se tenute con mezzi informatici (art. 2215 bis c.c.).

Chi vuole utilizzare libri e scritture contabili contro l’imprenditore non può tuttavia scinderne il contenuto (art. 2709 c.c.).

Durante il processo, le scritture contabili possono acquisite mediante comunicazione o esibizione.

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture  contabili  e della corrispondenza può essere  ordinata  dal  giudice  ma solo in caso di controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione di beni  o alle successioni per causa di morte (art. 2711 c.c.).

Negli altri casi il giudice può ordinare, che  si esibiscano i libri  per  estrarne  le  registrazioni, e può ordinare anche l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi  o  fatture (art. 2711 c.c.).

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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