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6 Agosto 2023
13:00

Imprenditore agricolo: chi è, che attività può esercitare

Come stabilito dall'art. 2135 del Codice civile, è imprenditore agricolo colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Vediamo in dettaglio chi è l'imprenditore agricolo e in cosa consistono le attività che svolge.

Imprenditore agricolo: chi è, che attività può esercitare
Avvocato
imprenditore agricolo

L’attività economica svolta dall’imprenditore può essere agricola oppure commerciale.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 2135 del Codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse alle precedenti.

Chi è imprenditore agricolo

Come anticipato, è imprenditore agricolo colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

A norma dell’art. 2135 del Codice civile è successivamente chiarito il contenuto della definizione.

Viene cioè stabilito che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per  allevamento  di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo  sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,  di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare  il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Assumono valore centrale, rispetto alla definizione fornita, dunque, la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico.

Inoltre viene chiarito cosa si intende per attività connesse.

Esse sono:

  • le attività,  esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette  alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione che  abbiano  a oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco  o  dall'allevamento  di  animali;
  • le  attività dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature  o  risorse dell'azienda  normalmente    impiegate nell'attività agricola esercitata,  ivi  comprese  le  attività  di   valorizzazione   del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L’imprenditore agricolo professionale

Con Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è stata fornita una definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Viene considerato imprenditore agricolo professionale: “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di  società,  almeno  il cinquanta per cento del proprio tempo di  lavoro  complessivo  e  che ricavi dalle attività medesime almeno il  cinquanta  per  cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Sono imprenditori agricoli anche i soci di  società di  persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro e gli amministratori delle società di capitali.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono  considerate  imprenditori  agricoli  professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale  oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di  cui  all'articolo  2135  del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • nel caso delle società in accomandita almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per  le  società  cooperative, deve essere in  possesso   della   qualifica   di  imprenditore  agricolo professionale.

Qual è la differenza tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo

Il coltivatore diretto è colui che si dedica manualmente alla lavorazione della terra con prevalenza del lavoro proprio e del suo nucleo familiare. In questa ipotesi, dunque, si può riscontrare una prevalenza del lavoro sul capitale.

Ciò che in definitiva differenzia il coltivatore diretto rispetto all’imprenditore agricolo, in sostanza, è proprio l’aspetto relativo alla prevalenza del lavoro o del capitale.

Differenze tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

La definizione di imprenditore agricolo, come detto, è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile.

Al contrario, manca una definizione specifica di imprenditore commerciale.

Per questo motivo, l’imprenditore commerciale va individuato a contrario, in quanto si definiscono imprenditori commerciali tutti coloro che esercitano attività non comprese nella definizione di imprenditore agricolo.

In particolare, la definizione di imprenditore commerciale va ricavata dalla norma di cui all’art. 2195 del Codice civile.

Sono commerciali, cioè, le attività indicate ex art. 2195 del Codice civile, che si riporta:

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. 

 Sono  soggetti  all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 

    1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o  di servizi; 

    2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

    3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

    4) un'attività bancaria o assicurativa; 

    5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.

La Corte di cassazione, sez. I, con ordinanza del 4 aprile 2023, n. 9308 ha stabilito che nell’ipotesi di esercizio di un’attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettata alle norme in tema di fallimento.

Quali attività può esercitare l'imprenditore agricolo?

Come stabilito dal Codice civile, le attività che può esercitare l’imprenditore agricolo sono le seguenti:

  • attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ovvero dirette alla cura e allo  sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,  di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare  il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
  • attività connesse ovvero quelle dirette  alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione che  abbiano  a oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco  o  dall'allevamento  di  animali, nonché le  attività dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature  o  risorse dell'azienda  normalmente    impiegate nell'attività agricola esercitata,  ivi  comprese  le  attività  di valorizzazione  del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione e ospitalità.

La coltivazione del fondo non può essere limitata alla mera raccolta dei frutti naturali del suolo, in quanto deve essere diretta alla produzione di beni.

L’attività di giardinaggio, ad esempio, non è stata considerata compresa nella definizione di coltivazione del fondo al contrario della floricoltura vivaistica.

La selvicoltura è invece una categoria ricompresa in quella più generale di coltivazione del fondo.

L’attività di allevamento di animali è stata estesa alle ipotesi più disparate.

Non si fa cioè riferimento alla sola ipotesi di allevamento del “bestiame” (non a caso la formulazione originaria della norma è stata modificata), ma ci si riferisce anche, ad esempio, all’allevamento di animali esotici o da pelliccia.

L’imprenditore agricolo può svolgere anche attività agrituristiche.

L’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.96 stabilisce che “Per  attività  agrituristiche  si  intendono  le  attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,  attraverso l'utilizzazione  della propria azienda in rapporto di connessione con le  attività  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di allevamento di animali”.

Si tratta di svariate attività come dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o organizzare degustazioni di prodotti aziendali.

Il Tar Veneto, con sentenza del 24 febbraio 2023, n. 254 ha stabilito che in presenza di un'attività connessa di commercializzazione, può essere riconosciuta la natura di impresa agricola dalla constatazione del fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo.

Nello stesso senso la Corte di cassazione, sezione I, con ordinanza del 17 gennaio 2023, n. 1239 ha stabilito che ai fini dell’accertamento della natura agricola dell’impresa sono irrilevanti le modalità di vendita, va invece verificato se le attività connesse a quella agricola, fra le quali rientra la commercializzazione, abbiano o meno a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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