L'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta a tutti i lavoratori che alla cessazione del rapporto di lavoro hanno delle ferie residue non godute durante il rapporto di lavoro.
L’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 66/2003 stabilisce che il periodo di ferie di quattro settimane annue “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Ed è la risoluzione del rapporto di lavoro che obbliga il datore di lavoro a calcolare e riconoscere al lavoratore l'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Vi sono contrasti giurisprudenziali sulla natura retributiva o risarcitoria dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, sull'obbligo di versamento dei contributi previdenziali Inps e della tassazione Irpef sull'indennità sostitutiva del preavviso, che in ogni caso è esclusa dal calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Anche in materia di prescrizione, ci sono contrasti tra la prescrizione quinquennale o decennale dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Come funziona l'indennità sostitutiva per ferie non godute
C'è un primo aspetto importante e riguarda l'irrinunciabilità delle ferie e la conseguente impossibilità di richiedere l'indennità sostitutiva per ferie non godute durante il rapporto lavoro.
Il diritto a fruire delle ferie è costituzionalmente garantito. La nostra Costituzione prevede all’art. 36, oltre al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre a ad una durata massima della giornata lavorativa (che è normalmente di 8 ore), un diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale e di ferie annue retribuite.
In particolare la Costituzione afferma che il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie annuali è un diritto irrinunciabile.
Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare al giorno di ferie in cambio di una somma di denaro, ma è obbligatorio per legge che le ferie siano fruite entro l’anno o negli anni successivi.
La motivazione sta nel fatto che le ferie devono consentire al lavoratore un recupero psico-fisico, quindi egli si deve assentare da lavoro obbligatoriamente per un numero di giornate annue prestabilite (le ferie appunto).
Durante il rapporto di lavoro, quindi, il lavoratore matura delle ferie retribuite (26 giorni per ogni anno solare) e per legge ha diritto alla fruizione delle stesse durante l’anno solare.
Il datore di lavoro è obbligato quindi a concedere le ferie ai dipendenti.
Spesso capita, però, che le giornate di ferie non siano tutte godute nel corso degli anni di lavoro.
Al termine del rapporto di lavoro, ossia quando interviene un licenziamento del datore di lavoro o una dimissione del lavoratore oppure una scadenza del termine nel caso dei contratti a tempo determinato, al lavoratore spetta la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute.
Si tratta di una indennità che è pari alla retribuzione per le ferie non godute.
Calcolo delle ferie non godute
Vediamo nel dettaglio come si calcolano le ferie non godute, i CCNL prevedono in genere circa 26 giorni annui di ferie, di cui almeno due settimane da godere consecutivamente (generalmente fruite nel periodo estivo) e altre due settimane nel resto dell’anno solare, o nell’anno successivo, da fruire anche frazionatamente.
In ogni caso, le parti, cioè datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi sulle modalità di fruizione delle ferie residue, tenendo conto delle esigenze familiari del lavoratore da un lato, e delle esigenze aziendali e produttive dall’altro.
Capita spesso che nella busta paga, nella parte bassa del cedolino, venga riportato un monte ore di ferie non godute, ossia che siano indicate non solo le ferie maturate durante l’anno (o anche nell’anno precedente) ma anche le ferie maturate ma ancora da fruire.
Durante il rapporto di lavoro, queste ore o giorni di ferie, come abbiamo già detto, non possono essere oggetto di pagamento da parte del datore di lavoro, neanche per accordo tra le parti. La legge infatti, all’art. 10 del D. Lgs. 66 del 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 213 del 2004) introduce un espresso divieto di monetizzazione del periodo di ferie durante il rapporto di lavoro. Ciò per tutelare il diritto alla salute del lavoratore. La monetizzazione delle ferie è però consentita in alcuni casi specifici.
Onere della prova del diritto al pagamento dell'indennità
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia
maggior facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (Cass. ord.
6.4.2020, n. 7696; Cass. 16.2.2007, n. 3619).
Diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
L’indennità sostitutiva per ferie non godute è un diritto che sorge in un altro momento, ossia esclusivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.
Quando il lavoratore non è più alle dipendenze del datore di lavoro, per licenziamento o per dimissioni o per fine del rapporto di lavoro a termine, egli ha diritto al pagamento dei ratei residui per permessi non goduti e ferie non godute, non essendo più possibile goderne.
Il calcolo dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dipende dal numero di mesi lavorati nonché dal numero di giorni di ferie già goduti. Normalmente le ferie non godute sono indicate nella busta paga, nella maggior parte dei casi nella parte bassa dove sono indicati i giorni o le ferie residue. Chiaramente nel mese di conclusione del rapporto di lavoro, nella busta paga, deve esserci il pagamento delle ferie residue. In generale, come detto, spettano al lavoratore 26 giorni di ferie all’anno, ciò significa che il lavoratore ha diritto a circa 2,16 giorni di ferie al mese o 17,33 ore di ferie al mese.
Se il datore di lavoro non ha pagato l’indennità sostitutiva per ferie non godute è necessario agire, rivendicando il pagamento tramite una lettera interruttiva del termini della prescrizione e, nel caso non avvenisse il pagamento, sarà necessario agire tramite un avvocato. In tal caso spetteranno al lavorator anche gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturata.
Nel caso di un contenzioso per mancato pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, così come per mancato pagamento del TFR o dei permessi residui, il lavoratore dovrà agire effettuando un ricorso giudiziario. In alcuni casi è possibile ottenere un decreto ingiuntivo e ciò quando il diritto alle ferie non godute, così come i permessi o il trattamento di fine rapporto, emerge da prove documentali, quali le buste paga o il modello CUD o Certificazione Unica dei redditi (per il TFR).
Perdita diritto all'indennità sostitutiva ferie non godute
Non sussiste il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie non godute ove il datore dimostri di avergli offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia fruito, incorrendo così nella "mora del creditore".
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute sorge al momento della cessazione del rapporto: quindi, è da tale data che decorre il relativo termine di prescrizione (Cass. 21.4.2020, n. 7976).
La prescrizione di 5 o 10 anni?
Sulla prescrizione dell'indennità di ferie non godute c'è una giurisprudenza discordante, in merito alla natura dell'indennità stessa.
Alcune sentenze della Cassazione ritengono che l'indennità sostitutiva per ferie non godute abbia natura retributiva e, quindi, il termine di prescrizione sia quinquennale.
Alcune sentenze della Cassazione sostengono che l’indennità in questione abbia natura risarcitoria e sia, quindi, soggetta alla prescrizione decennale.
L’indennità sostitutiva per ferie non godute nel caso sia ritenuta di una natura risarcitoria, rappresenta un risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata fruizione delle ferie, e quindi il diritto si prescrive in 10 anni e non in 5 anni.
Ferie non godute e rapporto di lavoro cessato: cosa fare
Consigliabile chiedere le ferie con una richiesta scritta.
Ciò vuol dire che un lavoratore di una media o grande azienda può vedersi prescritto il diritto alle ferie non godute se non provvede a richiederle, anche durante il rapporto di lavoro, entro dieci anni. In altre parole, alla conclusione del rapporto di lavoro le ferie non godute più di dieci anni prima del rapporto di lavoro sono prescritte e si perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Mentre per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti la richiesta potrà essere fatta al termine del rapporto di lavoro in quanto la prescrizione decennale decorre a partire da tale momento.
Va precisato, inoltre, che la richiesta di fruizione delle ferie, per interrompere i termini di prescrizione, va fatta tramite lettera indirizzata al datore di lavoro e debitamente sottoscritta.
Indennità sostitutiva per ferie non godute: tassazione e contribuzione Inps
L'indennità sostitutiva per ferie non godute è oggetto di contrasto giurisprudenziale sulla natura retributiva (tassata) o risarcitoria (non tassate).
Nonostante il contrasto dottrinale e giurisprudenziale, prevale la tesi che ritiene che l’indennità sostitutiva delle ferie concorra alla formazione del reddito dipendente ai fini fiscali.
Natura risarcitoria esentasse. La natura risarcitoria e non retributiva dell’indennità per ferie maturate e non godute durante il rapporto di lavoro comporta che la somma liquidata dal datore di lavoro in busta paga al termine del rapporto di lavoro o anche successivamente, a seguito di un contenzioso, non deve essere assoggettata ad IRPEF.
La Commissione Tributaria del Lazio, con la sentenza n. 89 del 2013, ha chiarito che il compenso sostitutivo delle ferie non godute rappresenta un risarcimento del danno alla salute per la mancata fruizione di riposi e ferie.
La Commissione richiama l’art. 6, comma 2, del TUIR, il quale stabilisce l'imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nel caso delle indennità sostitutive per ferie o mancati riposi, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale (danno emergente). Secondo la Commissione, l’indennità percepita contiene un’adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico.
Contributi previdenziali Inps dovuti. Di contro, la giurisprudenza che attribuisce natura retributiva all’indennità sostitutiva per ferie non godute ha stabilito che la stessa è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 legge 153/1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’ art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
L'Inps si è espresso a tal proposito, affermando l’ obbligatorietà della contribuzione sul compenso per le ferie non godute nelle circolari INPS 186/1999 e 15 e 15 bis/2002, confermate dal messaggio INPS 118/2003.
Indennità sostitutiva delle ferie esclusa dal TFR
Salvo diversa previsione contrattuale, l’indennità sostitutiva delle ferie non concorre a determinare il reddito utile al calcolo del TFR.
Quindi se da un lato ci sono contrasti riguardo all'tassazione Irpef e alla contribuzione Inps, in materia di trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva per ferie non godute non è imponibile ai fini del calcolo del TFR spettante al lavoratore.