La risposta è sì. Al dipendente che non gode delle ferie spetta un’indennità sostitutiva, questa è anche assoggettata alla contribuzione previdenziale.
Così come previsto ex art. 2126 c.c., l’indennità sostitutiva ha sia natura retributiva che risarcitoria: a chiarirlo è proprio la Corte di Cassazione in una pronuncia molto recente.
Il fatto
Tizio adiva in giudizio per ottenere la condanna dell’INPS a che venisse ricalcolata l’indennità di buona uscita già liquidatagli e inserendo nella base di calcolo anche l’ulteriore importo, così come riconosciuta dalla sentenza di secondo grado.
Tale ulteriore importo, infatti, veniva corrisposta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego dipendente.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
Tizio proponeva appello avverso il quale l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 4 aprile 2024, n. 9009 si è pronunciata in tema di indennità sostitutiva corrisposta per le ferie non godute, ritenendo che la stessa sia comunque assoggettata alla contribuzione previdenziale.
L’ordinamento provvede a tutelare il lavoratore in tutte quelle occasioni in cui avrebbe dovuto dedicarsi al riposo ma invece si sia attenuto alla prestazione lavorativa, riconoscendogli la retribuzione con natura di corrispettività.
La natura mista dell’indennità,in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro.
Per questa ragione, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.