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24 Maggio 2024
9:00

Detrazione gite scolastiche figli nel 730/2024: come funziona e quanto spetta

Tra le spese di istruzione scolastiche detraibili vi sono anche le spese per la gita scolastica. La detrazione del 19% per gite scolastiche dei figli spetta nel 730/2024 relativamente alle spese sostenute per i figli nell'anno d'imposta 2023 fino ad un massimo di 800 euro. Vediamo nel dettaglio.

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Detrazione gite scolastiche figli nel 730/2024: come funziona e quanto spetta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione gite scolastiche dei figli nel 730 2024

Tra le spese scolastiche non universitarie detraibili vi sono anche le spese per la gita scolastica. La detrazione per gite scolastiche dei figli spetta nel 730/2024 relativamente alle spese sostenute per i figli nell'anno d'imposta 2023.

Insieme alle spese per mensa scolastica, la detrazione per gite scolastiche, anche all'estero, rientra nelle spese di istruzione diverse da quelle universitarie che danno diritto, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, alla detrazione del 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 800 euro annui.

Come funziona la detrazione per gite scolastiche

Nella circolare n. 8/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che rientrano tra le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR, alcune spese connesse alla frequenza scolastica. Si tratta dei contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Tra le spese di questo tifo vi sono, per espressa previsione della circolare:

  • "le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Continua la circolare: "Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio)".

Le spese per le gite scolastiche, così come tutte le altre spese per la scuola, rientrano tre le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 2015 infatti, con la cosiddetta Legge della “buona scuola”, ossia la legge n. 107 del 2015, è stata introdotta questa detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinta dalla detrazione per l’università.

L'art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR stabilisce che ""Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente".

Limite di detraibilità

Questo vuol dire che tutte le spese per la frequenza della scuola, ivi compreso quelle per  le gite scolastiche sono detraibili al 19% fino a 800 euro di spesa annua, di spesa sostenuta nell'anno d'imposta, che nel caso del 730/2024 sono le spese per gite scolastiche sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Siccome sono detraibili fino a 800 euro all'anno, il contribuente può risparmiare fino a 152 euro annui beneficiando della detrazione Irpef del 19% su un massimo di 800 euro ad alunno, a figlio.

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Quali sono le scuole con gite scolastiche detraibili

In sostanza sono detraibili le spese per le gite scolastiche relative alla frequenza delle seguenti scuole

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Sono altresì detraibili le spese per la mensa scolastica, i corsi di teatro e di lingue decisi dall'Istituto.

Non sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche previste per i figli iscritti in scuole private non paritarie.

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale (Caf, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.) non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio).

Adempimenti e documenti per la detrazione

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Per quanto riguarda la documentazione, occorrono:

  • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
  • La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

Detrazione gita scolastica nel 730 ordinario, precompilato e semplificato 2024

Per le spese per le gite scolastiche sostenute nell'anno d'imposta 2023, è possibile beneficiare della detrazione per spese di istruzione diverse da quelle universitarie.

Tutte le spese scolastiche, ivi compreso quelle per le gite scolastiche, vanno indicate nel rigo E8/E10 del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024 con il codice 12.

Il limite massimo di spesa detraibile di 800 euro è inteso complessivamente.

Le stesse spese possono essere precompilate dall'Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato o nel 730 semplificato. Il contribuente che ha sostenuto la spesa potrà verificare l'effettivo inserimento della spesa nei dati precompilati dal Fisco.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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