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23 Maggio 2024
11:00

Detrazione mensa scolastica nel 730/2024: fino a 152 euro all’anno

La detrazione per la mensa scolastica e pasti dei figli, spetta al genitore che sostiene la spesa, ed è pari al 19% della spesa sostenuta nell'anno d'imposta (1 gennaio - 31 dicembre) in caso di frequenza di scuole materne, elementari, medie e superiori. Limite di spesa detraibile 800 euro e risparmio Irpef massimo di 152 euro all'anno. Vediamo nel dettaglio.

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Detrazione mensa scolastica nel 730/2024: fino a 152 euro all’anno
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione mensa scolastica nel 730 2024

Le famiglie italiane possono risparmiare fino a 152 euro sull’Irpef per le spese scolastiche dei figli, con il limite di spesa detraibile annuo di 800 euro delle spese per l'istruzione diverse da quelle universitarie, ossia le spese scolastiche.

Nel modello 730/2024 è possibile infatti inserire, nelle detrazioni per spese di istruzione, la detrazione del 19% sulle spese per la mensa scolastica sostenute nell’anno 2023 fino ad un massimo di 800 euro per alunno, con un risparmio Irpef massimo di 152 euro totali.

Come funziona la detrazione per la mensa scolastica

Le spese per la mensa, così come tutte le altre spese per la scuola, rientrano tre le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 2015 infatti, con la cosiddetta Legge della “buona scuola”, ossia la legge n. 107 del 2015, è stata introdotta questa detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinta dalla detrazione per l’università.

L'art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR stabilisce che ""Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente".

Questo vuol dire che tutte le spese per la frequenza della scuola, ivi compreso quelle della mensa, sono detraibili fino a 800 euro all'anno.

Ed il contribuente che sostiene la spesa può risparmiare fino a 152 euro annui beneficiando della detrazione Irpef del 19% su un massimo di 800 euro ad alunno, a figlio.

Quali sono le scuole con mensa detraibili

In sostanza sono detraibili le spese per la mensa scolastica relative alla frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Sono altresì detraibili le spese per le gite scolastiche, i corsi di teatro e di lingue decisi dall'Istituto.

Non sono detraibili le spese sostenute per la mensa in scuole private non paritarie.

Detrazione per la mensa scolastica: quando spetta

Quanto si può detrarre per mensa scolastica?

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2023 tra le spese di istruzione non universitarie dichiarabili nel Rigo E8/E10 con il codice 12, viene specificamente indicato che sono detraibili:

Sono queste le spese detraibili, riguardo alla mensa scolastica o al pasto dei figli, come spese per istruzione diverse da quelle universitarie.

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente

Detrazione mensa scolastica: a chi spetta tra i genitori?

La detrazione per le spese di frequenza è da ripartire tra gli aventi diritto.

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alla lettera e-bis) (spese di istruzione), la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, tra cui i figli.

Se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.

Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori.

Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.

Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11/E, risposta 2.1).

La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Servizio mensa di soggetti terzi rispetto alla scuola

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1).

Quindi anche se il pasto pre e post scuola o la mensa scolastica è gestita da privati soggetti terzi della scuola, la detrazione spetta. La motivazione sta nel fatto che il servizio mensa è previsto a livello istituzionale.

Anno scolastico e servizio mensa: come ripartire la detrazione tra due anni

Gli studenti frequentano l'anno scolastico e quindi ad esempio l'anno scolastico 2022-2023 e 2023-2024 come viene gestito a livello di detrazioni? In quale anno spettano la detrazioni per mensa scolastica?

La risposta è che le detrazioni fiscali seguono il principio di cassa (data di pagamento tracciabile) nell'ambito del singolo anno d'imposta, quindi sono detraibili nel 730/2024 le spese sostenute nell'anno 2023, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Limite di detraibilità delle spese di istruzione

La detrazione per le spese di frequenza (tutte le spese scolastiche, di cui le spese di mensa sono una parte) è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione per spese di istruzione (ivi compreso quelle per la mensa o i pasti) non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Obbligo di pagamento tracciabile delle spese per mensa e pasti

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, tra le quali rientrano le spese per la mensa scolastica e per i pasti, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da presentare e conservare

Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2023 per le spese per la mensa scolastica, così come le spese scolastiche, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

Detrazione del 19%: fino a 152 euro di risparmio sull’Irpef

La detrazione spettante per l'anno d'imposta del 2023, da dichiarare nel modello 730/2024 o nel 730 precompilato o semplificato 2024, è pari al 19% della spesa sostenuta per la mensa e le gite scolastiche per un importo annuo non superiore a 800 euro per alunno o studente.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Il limite di 800 euro di spesa detraibile e la detrazione del 19% connessa, comporta che il contribuente (il genitore dell’alunno in questi casi) può detrarre un importo di spese di istruzione non universitarie, quindi spese scolastiche, tra le quali rientrano anche le spese per la mensa scolastica e per le gite scolastiche, ma anche le spese per il servizio di trasporto scolastico, per un massimo di 152 euro, che è il 19% di 800 euro. E’ questo l’importo massimo che si può risparmiare sull’Irpef nel modello 730/2024 con le spese scolastiche detraibili relative ai figli.

La detrazione per le spese di istruzione non universitarie, all’interno della quale è possibile ricomprendere le spese per la mensa scolastica e le gite scolastiche, spetta, tra l’altro, sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Detrazione spese mensa scolastica nel 730 ordinario, precompilato e semplificato 2024

Come scaricare nel 730 la mensa scolastica? Come scaricare i pagamenti della mensa scolastica? Come vanno indicate le spese scolastiche nel quadro E del modello 730?

Vediamo come richiedere la detrazione attraverso il modello 730.

Le spese di istruzione diverse da quelle universitarie vanno indicare nel rigo E8/E10 del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024 con il codice 12.

Esse possono essere precompilate nel 730 precompilato o segnalate nella procedura del 730 semplificato.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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