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29 Agosto 2023
17:00

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 27 legge n. 241/90)

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'art. 27 della legge n. 241/90, ha il compito di vigilare affinché il diritto di accesso venga esercitato nel rispetto della legge. Vediamo quali sono i compiti della Commissione e da chi è composta.

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 27 legge n. 241/90)
Avvocato
commissione per l'accesso

Ai sensi dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n.241, è istituita la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Il testo della norma è il seguente:

Art. 27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

La Commissione è  nominata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta  da  dieci  membri,  dei  quali  due senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei  rispettivi organi di autogoverno e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche.

E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.

L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la decadenza.

La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 

La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché  sia  attuato  il  principio  di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione  con  il rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attività  della  pubblica amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al Presidente  del Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 

Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da segreto di Stato".

Spiegazione dell’art. 27 della legge n. 241/90.

Con la norma di cui all’art. 27 della legge n.241/90, è stata istituita la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

La Commissione ha il compito di vigilare affinché il diritto di accesso venga esercitato secondo le previsioni di legge.

Il compito della Commissione, in sostanza, è quello di garantire al massimo la trasparenza dell’attività amministrativa.

A tal fine, la Commissione ha il compito di redigere una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della  pubblica amministrazione.

Tale relazione viene comunicata  alle  Camere  e  al Presidente  del Consiglio dei  Ministri.

La Commissione, inoltre, ha il compito di proporre al Governo  eventuali modifiche dei testi legislativi e regolamentari “che siano  utili  a  realizzare  la  più ampia garanzia del diritto di accesso”.

La Commissione è costituita da dieci membri ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La tutela del diritto di accesso dinanzi alla Commissione

Di grande importanza la tutela amministrativa del diritto di accesso realizzata in seno alla Commissione.

Se la  Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell’accesso, è tenuta a informare il richiedente e a comunicarlo all'autorità disponente.

Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l'accesso deve essere consentito (art. 25 legge n. 241/90).

Se  l'accesso  viene  negato  o  differito  per motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione dei dati personali, il quale deve esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta (art. 25 legge n. 241/90).

Per un approfondimento relativo alle modalità di accesso agli atti e alla tutela apprestata in sede amministrativa e giurisdizionale, si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/modalita-di-esercizio-del-diritto-di-accesso-e-ricorsi-art-25-legge-241-90/

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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