La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in tema di circolazione stradale e, più precisamente, valutando o meno la legittimità costituzionale della previsione in base alla quale si applica la sanzione amministrativa della revoca della patente nei confronti di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Il fatto
Il Giudice di Pace di Forlì con ordinanza del 15 maggio 2023, sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e così come come modificato dall'art. 2 bis, comma 1, lett. b, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), nella parte in cui viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Stante l’art. 214 del Codice della strada, infatti, “il soggetto che ha assunto la custodia che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”.
Così esposto, il giudice rimettente era tenuto a dover decidere della opposizione contro un’ordinanza del prefetto con cui era stata disposta la revoca della patente di guida del cd. custode del veicolo per averne consentito la circolazione, nonostante il fermo a cui la vettura era sottoposta.
Il giudice sottolineava come il ricorrente ben potrebbe “beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida”, considerato che non aveva guidato questi direttamente l’auto e che dunque sarebbe stato necessario indagare il “grado di colpa” nel non aver adottato gli accorgimenti idonei a evitare la circolazione del mezzo da parte di altri.
Tuttavia, a ben vedere, questi accertamenti risultano preclusi dal tenore della norma censurata dal momento che impone la revoca automatica della patente a prescindere dalla condotta tenuta dall’agente.
La decisione
La Corte Costituzionale con sentenza n. 52 del 28 marzo 2024 (data udienza 5 marzo 2024) ha ribadito le medesime conclusioni già raggiunte rispetto all’art. 213, comma 8 del Codice della strada e secondo cui “la norma oggetto del giudizio presenta gli stessi vizi di quella relativa al sequestro del veicolo, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare sia la gravità della violazione dei doveri di custodia, sia le ripercussioni che la revoca della patente ha sul custode stesso”.
Mentre, infatti, l’effettiva custodia del veicolo è il bene giuridico tutelato dalla norma, è discussa l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. Ragion per cui, la revoca della patente è legittima come conseguenza di una violazione seria e pericolosa delle regole della circolazione.
Secondo la Corte Costituzionale, in conclusione, l’articolo 214, comma 8 del Codice della strada deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone quanto segue: “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”, dal momento che appare sproporzionata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in via automatica nel confronti del custode del mezzo che circoli abusivamente o che consenta ad altri la circolazione.