Nel contratto collettivo delle Cooperative sociali sono previsti due articoli che trattano l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto (auto del dipendente, moto, scooter, bicicletta elettrica, ecc.) per ragioni di servizio e l'ipotesi del ritiro della patente del lavoratore.
Si tratta di due situazioni aziendali che possono capitare al lavoratore o al lavoratrice e che il CCNL Cooperative sociali ha attenzionato e disciplinato.
Le conseguenze per il lavoratore in caso di ritiro della patente possono essere opposte: da licenziamento in caso di colpa al diritto alla conservazione del posto di lavoro per 9 mesi in caso di mancanza dei presupporti del licenziamento per giusta causa, ossia senza colpa del lavoratore.
Il CCNL prevede anche che il lavoratore abbia dei diritti, da disciplinare nel contratto territoriale o aziendale, in caso di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.
Vediamo tutti questi aspetti.
Ritiro della patente
L'articolo 45 del CCNL Cooperative sociali cita due ipotesi.
La prima è che il lavoratore o la lavoratrice abbiano avuto una condotta che ha portato al ritiro alla patente, ma che è anche rilevante per la sanzione disciplinare massima del licenziamento in tronco.
La seconda ipotesi è quella, invece, del ritiro della patente senza che vi siano i presupposti del licenziamento. In quest'ultima ipotesi scatta la tutela nei confronti del lavoratore o della lavoratrice.
Quando scatta il licenziamento per giusta causa
Nella prima ipotesi il lavoratore che subisce il ritiro della patente ha commesso uno dei comportamenti rilevanti per la sanzione massima del licenziamento per giusta causa. Il contratto collettivo prevede l'elencazione delle esemplificazioni di comportamenti che hanno rilevanza ai fini del licenziamento e disciplina i provvedimenti disciplinari.
Tra le ipotesi previste ci sono "il danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata", l'aver effettuato "azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa" e la "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati".
L'elenco del CCNL non è tassativo e quindi il datore di lavoro può valutare la condotta che ha portato al ritiro della patente come rilevante ai fini del licenziamento per giusta causa.
Quando spetta il diritto alla conservazione del posto per 9 mesi
Se nella prima ipotesi, quella di colpa grave del lavoratore, può scattare il licenziamento, nella seconda ipotesi, opposta, ossia la mancanza di colpa grave del lavoratore, il CCNL Cooperative sociali prevede una tutela nei confronti del lavoratore.
L'articolo 45 del CCNL Cooperative sociali, che tratta il "Ritiro della patente" prevede che "Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della categoria e posizione economica in cui verrà a prestare servizio".
Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
Nel CCNL Cooperative sociali è prevista all'articolo 46 la disciplina dell'"Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio".
Secondo il contratto collettivo, "L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all'art. 10 punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del C.C.N.L. 7.5.1997 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi".
Il contratto territoriale richiamato è la contrattazione di secondo livello, che ha l'obiettivo di individuare soluzioni anche di omogeneità territoriale o in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici o dei lavoratori. Trai compiti del contratto territoriale vi è anche la competenza in materia di utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio.
Lo stesso CCNL però richiama anche il contratto aziendale quale contrattazione per disciplinare l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei lavoratori per ragioni di servizio aziendale.
In una lettura coordinata delle due norme, nel caso di ritiro della patente in circostanze di utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente, il provvedimento da applicare è quello della conservazione del posto di lavoro o della ricollocazione temporanea del lavoratore in altre mansioni, evitando, salvo i casi di grave colpa del lavoratore, il licenziamento.