video suggerito
video suggerito
4 Maggio 2024
13:00

Il padre può negare il cognome della madre al figlio?

Non può essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcun automatico effetto impeditivo dell’esame dell’istanza della madre, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere.

10 condivisioni
Il padre può negare il cognome della madre al figlio?
Dottoressa in Giurisprudenza
Il padre può negare il cognome della madre al figlio?

No, il dissenso unilaterale proveniente dal padre biologico non ha effetto impeditivo rispetto alla richiesta della madre di aggiungere il proprio cognome al figlio.

L’assegnazione del cognome al figlio è funzionale alla migliore costruzione della sua identità ed è testimonianza del legame che ha con i genitori.

Per questo motivo, le figure genitoriali sono equiparate tra loro anche in sede di attribuzione del cognome alla prole, a stabilirlo è anche una recente pronuncia del TAR Veneto.

Il fatto

Caia, madre di Mevietto, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva provveduto a respingere la sua istanza per il cambiamento del cognome del figlio e con la richiesta di aggiungere anche il suo cognome dopo quello del padre.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sulla sola opposizione proveniente dal padre, ovvero in difetto della comune volontà dei genitori e per cui l’istanza non poteva essere accolta.

Caia, tuttavia, chiedeva di aggiungere il proprio cognome al figlio Mevietto a seguito del fatto che, dal matrimonio con l’attuale marito, il secondogenito portava il cognome di entrambi i genitori e per questo intendeva formalizzare il rapporto tra i due fratelli e tra questi e se stessa innanzi alla società, alle Istituzioni scolastiche e alla cerchia di affetti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, sezione 1, sentenza 8 aprile 2024, n. 661 ha ritenuto il ricorso fondato.

Il TAR ha richiamato l’autorevole sentenza della Corte costituzionale 131/2022 e secondo la quale, in via generale, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi (ovvero determinato all’esito della composizione dell’eventuale contrasto sull’ordine dei cognomi, ai sensi dell’art. 316, commi 2° e 3°, c.c.; vd. circ. Min. Int. n. 63 del 2022), fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto, così come il consolidato orientamento reso dalla Corte Cost. n. 286/2016 e per la quale "assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare (Corte Cost., ordinanze n. 176/1988 e n. 586/1988), si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale ex art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell'identità del singolo”.

Per questo motivo viene riconosciuta l’equiparazione delle figure genitoriali in sede di attribuzione del cognome alla prole.

La stessa si traduce nella regola secondo cui al figlio sono assegnati i cognomi di entrambi i genitori salvo accordo contrario, così da porre sul medesimo piano giuridico le linee della filiazione, richiamando un rapporto complementare e coesistente.

I Giudici concludono affermando che “non può infatti essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcun automatico effetto impeditivo dell’esame dell’istanza della madre, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere – e ciò anche a prescindere dal riparto nel concreto della responsabilità genitoriale, nel caso di specie attribuita alla sola madre affidataria – in quanto funzionali alla definizione dell’identità del figlio”.

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views