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8 Febbraio 2024
15:00

BigMama vittima di bodyshaming a Sanremo 2024: cosa rischia il giornalista

L'AD Rai, Roberto Sergio, ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista che con un tweet ha denigrato la cantante in gara a Sanremo 2024, BigMama. Si tratta di bodyshaming e di violazione del Codice disciplinare. Ecco cosa rischia il giornalista RAI.

BigMama vittima di bodyshaming a Sanremo 2024: cosa rischia il giornalista
Dottoressa in Giurisprudenza
Sanremo, il provvedimento disciplinare Rai per body shaming: cosa rischia il giornalista?

Nelle ultime ore la Rai ha reso noto di aver dato avvio a un provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio giornalista che ha commentato in maniera denigratoria l'aspetto di BigMama, cantante in gara a Sanremo 2024.

Quali possono essere le conseguenze legali di un provvedimento disciplinare e cosa rischia il giornalista? Facciamo chiarezza.

Body shaming a Sanremo: la vicenda in breve

Un tweet di scherno nei confronti dell’artista BigMama diffuso sul social X da parte di un giornalista della Rai è finito nell’occhio del ciclone delle Risorse Umane.

Il commento diffuso in rete sembrerebbe aver paragonato la cantante alla cattiva Disney della “Sirenetta”, con un chiaro ed evidente tentativo di bullismo social.

Il tema del body shaming e delle sue rilevanze negative a livello psicologico sono indiscusse: se ne parla nelle scuole con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi ad amare il proprio corpo senza vergognarse, ma se ne parla anche nelle aule del nostro Parlamento con la proposta di istituire una giornata nazionale per sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi volti a denigrare il corpo degli altri.

La decisione della Rai non è tardata ad arrivare, grazie anche al comunicato diffuso dal relativo Ufficio Stampa:

“L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming”.

Cerchiamo di spiegare in cosa consiste un provvedimento disciplinare, qual è la procedura e cosa rischia il giornalista.

Provvedimento disciplinare cos’è e come funziona

Il datore di lavoro che abbia notizia del mancato rispetto dei doveri e delle norme fissate dal Codice disciplinare e dal CCNL applicati in azienda, può scegliere di avviare un provvedimento disciplinare.

Il provvedimento ha lo scopo di tutelare la corretta organizzazione interna e il rispetto degli obblighi tra datore di lavoro e lavoratori.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento che il datore di lavoro può esercitare per richiamare i lavoratori alla correttezza e al rispetto delle norme presenti in azienda.

Vediamo come si svolge la procedura disciplinare.

Innanzitutto, è bene sapere che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere affisso nei locali di lavoro (cioè, in azienda) in maniera continuativa il cd. Codice Disciplinare e ciò affinchè tutti possano prendere visione ed esserne a conoscenza.

E’ una condizione necessaria per aprire un procedimento di contestazione per tutte quelle violazioni che non sono né di tipo etico né di natura penale.

Chiaro è che il codice disciplinare deve applicare quanto previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.

Successivamente sarà necessario dare avvio alla contestazione dell’addebito.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver preventivamente contestato l'addebito a averlo sentito a sua difesa.

La contestazione deve essere immediata, ovvero esercitata un lasso di tempo relativamente breve e tale da consentire l'accertamento dei fatti, ma deve anche essere specifica, cioè fondandosi su circostanze precise e puntuali.

Ove il datore di lavoro intenda consegnare a mani al lavoratore una comunicazione inerente al rapporto di lavoro e questi si rifiuti di riceverla, occorre procedere alla sua lettura o a informare sommariamente il dipendente del contenuto.

A partire dal momento di effettiva conoscenza della contestazione, il lavoratore ha un termine di 5 giorni per difendersi, ovvero chiedendo di essere sentito oppure fornendo una giustificazione al suo comportamento.

In ogni caso, per i provvedimenti disciplinari con conseguenze più gravi del rimprovero verbale, il datore di lavoro non può applicare il provvedimento prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione.

Infine, si giungerà all’applicazione della sanzione: se il lavoratore non ha presentato alcuna giustificazione, né ha chiesto di essere sentito o se il datore di lavoro non ritiene valide le giustificazioni fornite, si può procedere applicando la sanzione prevista dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della recidiva (se l'ha contestata).

Vediamo allora cosa prevede il regolamento disciplinare RAI e cosa rischia il giornalista.

Cosa rischia il giornalista RAI per bodyshaming?

Nel caso del giornalista Rai il contratto collettivo applicato è il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e al cui interno vengono anche illustrate le competenze disciplinari.

Ecco il testo dell’art. 50, intitolato “Regolamento di disciplina”:

“Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3.2.1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2104 e dall'art. 2106 c.c., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Rimprovero verbale

Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del Contratto.

2) Rimprovero scritto

In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.

3) Multa

Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni

In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) Licenziamento

Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art. 8 del contratto”.

Come descritto dalla norma, il giornalista è chiamato al rispetto degli obblighi, dei diritti e dei doveri indicati dalla Legge n. 69 del 3 dicembre 1963, la quale disciplina la professione del giornalista in maniera complessiva.

In caso di violazione, le conseguenze possono essere diverse, a seconda della gravità della contestazione.

Il rimprovero verbale, di prassi, trova applicazione per le infrazioni di minore gravità. Questo tipo di sanzione viene irrogata entro 20 giorni dalla contestazione disciplinare rilevante.

Analogamente, per le infrazioni più lievi, è possibile anche che il datore opti per l’ammonizione scritta.

Per quanto riguarda la multa, essa consiste nella trattenuta in busta paga del lavoratore dell’importo corrispondente nel massimo a 4 ore di retribuzione base.

Inoltre, è possibile anche che il datore opti per la sospensione dal servizio e del relativo stipendio non oltre i 5 giorni.

Nei casi più gravi e urgenti, il datore potrà anche valutare la possibilità del licenziamento del dipendente che non abbia rispettato gli obblighi e i doveri previsti dal Codice Disciplinare.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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