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16 Maggio 2024
14:00

Art. 72 della Costituzione: commento e spiegazione semplice

L'art. 72 della Costituzione italiana disciplina il procedimento di formazione della legge ordinaria. L'art. 72 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi". Vediamo cosa stabilisce l'art. 72 della Costituzione italiana.

Art. 72 della Costituzione: commento e spiegazione semplice
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L'art. 72 della Costituzione italiana disciplina il procedimento di formazione della legge ordinaria.

L'art. 72 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".

Vediamo cosa stabilisce l'art. 72 della Costituzione italiana.

Art. 72 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale

Ecco il testo aggiornato dell'art. 72 della Costituzione italiana:

"Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi".

Art. 72 della Costituzione: spiegazione

L'art. 72 della Costituzione italiana disciplina il procedimento di formazione della legge ordinaria.

Nel nostro sistema è vigente il bicameralismo perfetto, in forza del quale entrambe le Camere esercitano le medesime funzioni.

La legge deve essere approvata in maniera identica in entrambe le Camere: ogni Camera deve approvare articolo per articolo e poi con votazione finale.

Se una delle Camere apporta degli emendamenti, dunque, il testo legislativo deve essere esaminato nuovamente dall’altra Camera per essere approvato nella sua versione modificata.

Le leggi, prima di essere approvate dall’assemblea nella sua interezza, sono esaminate nell’ambito della commissione competente che può operare in sede referente, in sede redigente o in sede deliberante.

Il regolamento parlamentare stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può anche essere stabilito in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in questi casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera deve essere sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi

A seguito dell’approvazione, la legge passa al Presidente della Repubblica che deve promulgarla.

Il Presidente vaglia il contenuto della legge e se rileva, ad esempio, taluni profili di incompatibilità costituzionale, può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con un messaggio.

Le Camere, a questo punto, possono decidere di modificare il contenuto della legge secondo le indicazioni fornite dal Presidente oppure possono inviarla per la promulgazione senza apportare alcun adeguamento.

In questo caso, il Presidente della Repubblica è tenuto comunque a promulgare la legge.

Successivamente alla promulgazione la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis che normalmente corrisponde a 15 giorni.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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