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23 Maggio 2024
11:51

Spese universitarie detraibili Irpef 19% nel 730/2024

La detrazione delle spese universitarie spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali pubbliche o private, italiane o straniere. Per le università pubbliche non c'è limite di detrazione, per le università telematiche e private sì. Vediamo a chi spetta la detrazione per spese universitarie tra genitori e figli e come funziona.

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Spese universitarie detraibili Irpef 19% nel 730/2024
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Spese universitarie detraibili Irpef 19% nel 730 2024

La detrazione delle spese universitarie è la detrazione per spese di istruzione universitaria spettante ai sensi dell'art. 15 del TUIR.

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Per le università pubbliche non c'è limite di detrazione, per le università telematiche e private sì.

Vediamo a chi spetta la detrazione per spese universitarie tra genitori e figli e come funziona.

Sommario

Detrazione per spese universitarie

Quanto si recupera nel 730 delle tasse universitarie?

Le spese universitarie sono detraibili al 19% ai fini Irpef, quindi il contribuente che sostiene la spesa può recuperare con la dichiarazione dei redditi (730 ordinario, 730 semplificato, 730 precompilato, Modello Redditi Persone Fisiche), il 19% delle spese sostenute per la frequenza universitaria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza di corsi di istruzione. I commi 954 e 955 dell’art. 1 della Legge di Stabilità hanno riscritto l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, ossia la norma che disciplina le detrazioni per spese di istruzione e universitarie.

La detrazione per spese di istruzione universitaria è contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR modificato: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

A chi spetta la detrazione per spese universitarie

La prima cosa da chiarire è il contribuente al quale spetta la detrazione fiscale per spese sanitarie.

La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere e le ricevute dei pagamenti sono quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi. Le ricevute da utilizzare sono tutte quelle pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Molti contribuenti sono genitori e si chiedono "Chi può detrarre le spese universitarie dei figli?"

Vediamo di capire per bene tra genitori e figli a chi spetta la detrazione.

Familiari fiscalmente a carico

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce che per gli oneri indicati alla lettera e ed e-bis), dell'art. 15 del TUIR stesso, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

Quali sono questi familiari?

Non solo i figli, si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Quindi la detrazione per spese universitarie spetta al contribuente anche per i figli o altri familiari fiscalmente a carico.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2023, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2023, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.

Se lo studente è percettore di un reddito superiore a 2.840,51 euro per over 25 anni e 4.000 euro per under 25 anni (ad esempio perché abbina allo status di studente un’attività lavorativa), non è più fiscalmente a carico dei genitori e quindi potrà fruire in prima persona delle detrazioni.

Se lo studente invece non è percettore di un reddito imponibile ai fini Irpef, ed è quindi a carico di altri soggetti (i genitori), la detrazione fiscale del 19% può essere richiesta dal genitore contribuente.

Ma vediamo cosa dicono le regole del fisco sulla ripartizione della detrazione per spese universitarie.

Detrazione spese universitarie figlio a carico fiscalmente

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non devono effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma devono verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 1).

Se il figlio è under 25 anni nell'anno 2023, il limite di reddito per considerarlo fiscalmente a carico è di 4.000 euro, se ha un'età superiore è di 2.840,51 euro.

Quindi se il figlio in questione ha lo status di familiare fiscalmente a carico, la detrazione per spese universitarie segue le regole generali del Fisco in materia di ripartizione della spesa.

Per quanto riguarda la documentazione, se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);

Se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.

Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.

Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11/E, risposta 2.1).

La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Detrazione spese universitarie figlio non a carico

Si tratta del caso in cui il figlio ha un reddito superiore ai limiti di 4.000 euro per under 25 e 2.840,51 euro, perché magari lavora.

In questo caso, se la spesa universitaria è sostenuta direttamente dallo studente universitario, egli potrà nella sua qualità di contribuente, beneficiare della detrazione Irpef del 19%.

Se invece a pagare l'università è un genitore, la pronuncia dell'Agenzia delle Entrate è la seguente: Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4).

Quanto spetta e importo massimo

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta per l'università, ma solo una percentuale della stessa, infatti si parla di una detrazione del 19% delle spese universitarie.

La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

E gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Ecco i limiti 2023:

Area disciplinare corsi di istruzione Nord Centro Sud ed Isole
Medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro
Scientifico-Tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
Umanistico-Sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro

Con il Nord si intende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto.

Con il Centro si intende le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

Con il Sud e Isole si intende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Vi sono poi dei limiti per Dottorato di ricerca, specializzazione e master: limite di spesa detraibile:

Spesa massima detraibile Nord Centro Sud ed Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro

Questo significa che uno studente che studia in un corso di area medica al nord Italia può detrarre il 19% della spesa sostenute, ma fino a 3.900 euro annui nell'anno d'imposta 2023, se si tratta della dichiarazione dei redditi dell'anno 2024.

Elenco corsi detraibili Irpef al 19%

Come stabilito da molte circolari dell'Agenzia delle Entrate, tra le quali anche la circolare n. 14/E del 2023, la detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
  • corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.05.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

Quali spese universitarie sono detraibili

Ecco quando spetta la detrazione per spese universitarie nel 730. Le spese sostenute per la frequentazione dell’università, sostenute da parte dello studente contribuente, oppure dai familiari nel caso lo studente sia a carico dei genitori, ammesse alla detrazione d’imposta del 19% sono le seguenti (secondo quanto elencato dalla  circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 8 luglio 2020):

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).

In riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024, quindi 730 ordinario, precompilato o semplificato 2024 o modello Redditi Persone Fisiche 2024, la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2023, anche se riferite a più anni.

Prova di selezione università a numero chiuso

Contributi per la prova di selezione per università a numero chiuso. La risoluzione n. 87/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha che il contributo per la partecipazione alla prova di selezione per l’accesso delle università a numero chiuso rientra tra le spese di istruzione detraibili al 19%.

Quindi il test diretto ad accertare il livello di preparazione su determinate materie e le strutture logiche di pensiero è incluso tra le spese, ma a condizione che il test sia richiesto dall'ordinamento universitario, e lo svolgimento della prova di preselezione, costituisca una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria.

Master, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Master, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca. Rientrano nella detrazione d’imposta del 19%  anche le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Lo ha stabilito la circolare n. 101 del 2000. Anche in questo caso, per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Sono altresì detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario. A stabilirlo è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2003. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle per i corsi perfezionamento e le spese di iscrizione al corso di dottorato di ricerca.

Detrazione spese TFA

Sono detraibili nella misura del 19 per cento anche le spese per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario

La risoluzione n. 77 del 2008 ha stabilito che sono altresì detraibili le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario).

La detrazione del 19% spetta se la SIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria. 

Frequenza dei conservatori musicali

Le spese per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212 del 2005 presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari, quindi sono detraibili.

La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari”. Gli istituti musicali privati non rientrano nel novero dei conservatori pareggiati. La stessa circolare ha chiarito inoltre che “le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al  precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle  sostenute per la formazione scolastica secondaria”.

Spese universitarie non detraibili

La detrazione non spetta per:

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
  • le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
  • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
  • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

Vacanze studio non detraibili

Non sono detraibili inoltre le spese sostenute per le vacanze studio, per i corsi su singoli materie (es. corso per la patente europea del computer), le spese per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio di una professione e le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento professionale.

E’ prevista invece la detrazione del 19% per le spese per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Si tratta delle spese sostenute da studenti che studiano in università situate in un comune diverso distante almeno 100 km dal comune di residenza e comunque in una provincia diversa.

La detrazione spetta per i canoni di locazione da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone libero), per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università o collegi universitari legalmente riconosciuti.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

  • agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.);
  • ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro e deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

Bonus di 500 euro docenti non detraibile

Bonus di 500 euro docenti: le spese di istruzione non sono detraibili nel 730. Il bonus di 500 euro per i docenti di ruolo non è detraibile nel 730. Se il docente ha pagato delle spese di perfezionamento ed istruzione utilizzando il bonus docenti di ruolo di 500 euro le spese non sono detraibili perché la spesa non è sostenuta realmente dal contribuente. Quindi vanno considerate solo le spese di istruzioni extra bonus di 500 euro o al netto del bonus stesso.

Detrazione spese universitarie private e telematiche

Come abbiamo visto l'art. 15 del TUIR in merito alla detraibilità delle spese universitarie è stato modificato.

In precedenza, l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, modificato dalla legge n. 107 del 2015, faceva riferimento alla possibilità di detrarre “le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in  misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Dal 2015 invece conta, per gli studenti iscritti ad università non statali, il Decreto del MUIR.

Quindi, nel caso in cui il soggetto che sostiene la spesa o che, nell’interesse del quale è sostenuta la spesa, sia iscritto ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR. Tale decreto deve essere emesso entro il 31 dicembre e deve tener conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Pertanto, ai fini fiscali, gli studenti devono verificare l’entità degli importi detraibili in relazione a quanto indicato annualmente dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La modifica normativa è operativa e quindi sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2024:

  • l’intera spesa sostenuta nell’anno 2023 per la frequenza di università statali;
  • per le università non statali, la spesa detraibile (la detrazione per spese universitaria massima) è determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto.

Quindi per quanto riguarda le spese universitarie detraibili del 2023, l'importo massimo per le tasse universitarie private o non statali dipende dal decreto del MIUR.

Le spese per le università private e le rette sostenute per le università telematiche rientrano tra le spese detraibili. E’ possibile fruire della detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione anche per gli oneri sostenuti per l’iscrizione ad università telematiche, ossia le università dove c’è la frequenza dei corsi online. Si tratta di istituti d’istruzione superiore di livello universitario abilitati a rilasciare lauree, dottorati di ricerca, con modalità a distanza basate sulle nuove tecnologie. La condizione per la fruizione è che l’università sia riconosciuta con decreto dal Muir.

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Università private e telematiche: Limiti di spesa detraibile. Per le università private l’importo detraibile, quindi, è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina.

Gli importi determinati dal Miur per l’anno di imposta 2023 sono i seguenti (in base all'area disciplinare):

Area disciplinare corsi di istruzione Nord Centro Sud ed Isole
Medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro
Scientifico-Tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
Umanistico-Sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro

Con il Nord si intende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto.

Con il Centro si intende le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

Con il Sud e Isole si intende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Dottorato di ricerca, specializzazione e master

I limiti massimi delle spese sostenute dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello sono pari all'importo massimo di cui in precedenza. Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, l'importo massimo che dà diritto alla detrazione è il seguente:

Spesa massima detraibile Nord Centro Sud ed Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

Agli importi di cui sopra va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Dagli importi determinati dal Ministero deriva che la detrazione d’imposta, da scomputarsi dall’IRPEF dovuta, è pari, con riferimento ad esempio all’area umanistico-sociale, per le università situate nel Centro Italia, ad € 551 (€ 2.900 x 19/100).

Test di ammissione

Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Elenco università private e pubbliche agevolate

Vediamo ora l'elenco delle università che danno diritto alla detrazione per spese di istruzione universitaria.

Quali sono le università sanitarie e mediche

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università sanitarie e mediche per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università sanitarie sono i seguenti corsi di laurea:

  • LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
  • LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
  • LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
  • LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Ed i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre sanitarie):

  • LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
  • LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
  • LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
  • LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area medica sono:

  • LM-46 Odontoiatra e protesi dentaria
  • LM-41 Medicina e chirurgia
  • LM-42 Medicina veterinaria

Quali sono le università scientifico-tecnologiche

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università scientifico-tecnologiche per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università scientifico-Tecnologica sono:

  • L-13 Scienze biologiche
  • L-17 Scienze dell’architettura
  • L-2 Biotecnologie
  • L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
  • L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
  • L-23 Scienze e tecniche dell’ edilizia
  • L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
  • L-26 Scienze e tecnologie alimentari
  • L-27 Scienze e tecnologie chimiche
  • L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
  • L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
  • L-30 Scienze e tecnologie fisiche
  • L-31 Scienze e tecnologie informatiche
  • L-32 Scienze e tecnologie per l’ ambiente e la natura
  • L-34 Scienze geologiche
  • L-35 Scienze matematiche
  • L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
  • L-4 Disegno industriale
  • L-41 Statistica
  • L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
  • L-7 Ingegneria civile e ambientale
  • L-8 Ingegneria dell’informazione
  • L-9 Ingegneria industriale
  • L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
  • L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
    L-P03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione
  • L-Sc. Mat. Scienze dei materiali

E i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre scientifico – tecnologica):

  • LM-3 Architettura del paesaggio
  • LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
  • LM-6 Biologia
  • LM-7 Biotecnologie agrarie
  • LM-8 Biotecnologie industriali
  • LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
  • LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
  • LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
  • LM-12 Design
  • LM-17 Fisica
  • LM-18 Informatica
  • LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
  • LM-21 Ingegneria biomedica
  • LM-22 Ingegneria chimica
  • LM-23 Ingegneria civile
  • LM-24 Ingegneria dei sistemi edili
  • LM-25 Ingegneria dell’automazione
  • LM-26 Ingegneria della sicurezza
  • LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
  • LM-28 Ingegneria elettrica
  • LM-29 Ingegneria elettronica
  • LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
  • LM-31 Ingegneria gestionale
  • LM-32 Ingegneria informatica
  • LM-33 Ingegneria meccanica
  • LM-34 Ingegneria navale
  • LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
  • LM-40 Matematica
  • LM-44 Modellistica matematica-fisica per l’ingegneria
  • LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
  • LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
  • LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
  • LM-54 Scienze chimiche
  • LM-58 Scienze dell’universo
  • LM-60 Scienze della natura
  • LM-61 Scienze della nutrizione umana
  • LM-66 Sicurezza informatica
  • LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
  • LM-68 Scienze e tecniche dello sport
  • LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
  • LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
  • LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
  • LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
  • LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
  • LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
  • LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
  • LM-79 Scienze geofisiche
  • LM-82 Scienze statistiche
  • LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
  • LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
  • LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area scientifico tecnologica sono:

  • LM-R/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
  • LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
  • LM-13 Farmacie e farmacia industriale.

Quali sono le università umanistico sociali

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università umanistico sociali per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università umanistico – sociale sono:

  • L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
  • L-1 Beni Culturali
  • L-10 Lettere
  • L-11 Lingue e culture moderne
  • L-12 Mediazione linguistica
  • L-14 Scienze dei servizi giuridici
  • L-15 Scienze del turismo
  • L-16 Scienze dell’ amministrazione e dell’ organizzazione
  • L-18 Scienze dell’ economia e della gestione aziendale
  • L-19 Scienze dell’ educazione e della formazione
  • L-20 Scienze della comunicazione
  • L-24 Scienze e tecniche psicologiche
  • L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
  • L-33 Scienze economiche
  • L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  • L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
  • L-39 Servizio sociale
  • L-40 Sociologia
  • L-42 Storia
  • L-5 Filosofia
  • L-6 Geografia
  • DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza
  • L/DS (ex D.M. 270/2004) Scienze della difesa e della sicurezza

E i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre umanistico sociale):

  • LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
  • LM-2 Archeologia
  • LM-5 Archivista e biblioteconomia
  • LM-14 Filologia moderna
  • LM-15 Filologia, letterature e storia dell’ antichità
  • LM-16 Finanza
  • LM-19 Informazione e sistemi editoriali
  • LM-36 Lingue e letterature dell’ Africa e dell’ Asia
  • LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
  • LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
  • LM-39 Linguistica
  • LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
  • LM-45 Musicologia e beni musicali
  • LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
  • LM-50 Programmazione e gestione dei sistemi educativi
  • LM-51 Psicologia
  • LM-52 Relazioni internazionali
  • LM-55 Scienze cognitive
  • LM-56 Scienze dell’ economia
  • LM-57 Scienze dell’ educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’ impresa e pubblicità
  • LM-62 Scienze della politica
  • LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
  • LM-64 Scienze delle religioni
  • LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
  • LM-76 Scienze economiche per l’ ambiente e la cultura
  • LM-77 Scienze economico-aziendali
  • LM-78 Scienze filosofiche
  • LM-80 Scienze geografiche
  • LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
  • LM-84 Scienze storiche
  • LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
  • LM-88 Sociologia e ricerca sociale
  • LM-89 Storia dell’ arte
  • LM-90 Studi europei
  • LM-92 Teorie della comunicazione
  • LM-93 Teorie metodologiche dell’ e-learning e della media education
  • LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
  • DS/S Scienze della difesa e della sicurezza.

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area umanistico sociale sono:

  • LM-85 bis Scienze della formazione primaria
  • LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Cambio università: come funziona la detrazione

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Corsi di laurea in teologia presso il Vaticano

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”.

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Tasse universitarie ridotte in base al valore ISEE

L’attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle  condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo  familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione,  l’applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione  ISEEU non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 2009 ha chiarito che “l’art. 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di  corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali. In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani”.

Spese universitarie all'estero

Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per le spese sostenute, invece, per la frequenza di corsi post-laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post-laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Pertanto in base al domicilio del contribuente, quindi dello studente, il corso di laurea all'estero sarà detraibile secondo gli importi determinati con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Ecco i limiti 2023:

Area disciplinare corsi di istruzione Nord Centro Sud ed Isole
Medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro
Scientifico-Tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
Umanistico-Sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro

Spese universitarie estere: non detraibili in caso di prestito

Con interpello n. 302 di luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese per l’università all’estero non sono detraibili se pagate tramite prestito, anche se questo viene poi restituito.

Il caso del genitore che paga l'università estera con un prestito. L’istante, infatti, è il genitore di due ragazze che hanno studiato e si sono laureate in anni diversi all’università di Londra. Il pagamento delle spese universitarie è stato sostenuto attraverso la richiesta di un prestito d’onore allo Stato Inglese. Il genitore, dopo alcuni anni dalla richiesta di tale prestito ha deciso di estinguerlo totalmente per entrambe le figlie per tutti gli anni di studi. Chiede quindi parere all’Agenzia delle Entrate se può portare in detrazione il 19 per cento della spesa nella sua dichiarazione dei redditi.

Nella generalità dei casi, le spese universitarie sono detraibili anche se sostenute all’estero. Ma a questo punto se pagate direttamente dal contribuente.

Nel caso prospettato dall’istante, la detrazione è esclusa in quanto la spesa viene sostenuta per restituire un prestito contratto dalle figlie studentesse all’estero e non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Quindi essendo i pagamenti rivolti ad un ente diverso dall’Università, la detrazione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR è esclusa.

Il motivo sta, quindi, nell’ente beneficiario del pagamento che non è più l’università bensì l’ente che ha concesso il prestito.

Spese universitarie estere: quando sono detraibili

Stabilito che la spesa di restituzione di un prestito chiesto per poter pagare le spese universitarie, in questo caso estere, non è detraibile ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR, è bene ribadire quando le spese universitarie, anche estere, sono detraibili per il 19 per cento della spesa stessa.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 302 del 2019, che stiamo qui analizzando, ribadisce le regole per poter beneficiare della detrazione fiscale per spese universitarie.

Innanzitutto è bene dire che l’art. 15 comma 1, lett. e), del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università̀ statali e non statali. Quindi è detraibile anche la spesa per le università cosiddette private.

Nel caso di università statale la detrazione del 19 per cento è ammessa sull’intera spesa; nel caso, invece, di iscrizione ad un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà̀ universitaria, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università̀ statali.

Quanto detrarre in caso di università all’estero. Se l’università si trova all’estero, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale”.

Ricordiamo infine che sono ammesse in detrazione le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono detraibili le spese sostenute per le tasse di immatricolazione e d’iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); le spese per soprattasse per esami di profitto e laurea; le spese sostenute per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria; ed anche le spese sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Non sono detraibili le somme erogate ad enti per la restituzione di prestiti chiesti per la copertura delle spese universitarie. A determinare la non detraibilità è il pagamento diretto ad un ente diverso dall’Università, la spesa quindi non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Due anni accademici nel 730: vale il principio di cassa

Per le spese universitarie vale il principio di cassa, quindi sono detraibili nell’anno in cui sono sostenute anche se si riferiscono a più anni. Quindi ad esempio le spese sostenute nel 2023 riferite però agli anni di corso 2022 e 2023 sono interamente detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024 riferita all’anno di imposta 2023.

In applicazione del principio di cassa, quindi, la detrazione spetta per le spese sostenute in ciascun anno, anche se riferite alla frequenza di più anni accademici.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'anno d'imposta nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 del TUIR).

Vale il principio di cassa. In termini fiscali non ha importanza l’anno (accademico ad esempio) a cui si riferisce la spesa. Come per gli altri oneri e spese del quadro E del modello 730, vale il principio di cassa, ossia è importante la data in cui è stata sostenuta la spesa. Se la spesa è sostenuta nell’anno 2023, andrà considerata,  ai fini della fruizione della detrazione d’imposta del 19%, nel modello 730 2024, che è riferito ai redditi ed alle spese sostenute nell’anno 2023.

Due anni accademici nel 730. Come già detto, le ricevute da utilizzare nella dichiarazione dei redditi sono tutte quelle pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti. Quindi ad esempio se nell'anno d'imposta 2023 sono state pagate le tasse universitarie relativamente all'anno accademico 2022-2023 e anche relativo all'anno accademico 2023-2024, vanno tutte inserite nel 730 del 2024, se la spesa è stata sostenuta nell'anno 2023, che è l'anno d'imposta per il quale si presenta il modello 730/2024.

Quali documenti occorrono per la detrazione

Per poter usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute verso le università sarà necessario controllare e conservare tutti i documenti giustificativi delle spese rilasciati dall’ente che attestano il pagamento della spesa per l’anno di imposta oggetto della dichiarazione.

Nello specifico per le spese di istruzione sostenute per università statali andranno conservate le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023.

Documenti università statali

Per le spese di istruzione sostenute per le università statali, ecco la documentazione occorrente e da conservare:

  • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

Documenti università private e non statali

Per le spese di istruzione sostenute per università non statali, i seguenti documenti:

  • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR.

Documenti corsi di specializzazione in psicoterapia

Per le spese per corsi di specializzazione in psicoterapia, i seguenti documenti:

  • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR.

Le spese universitarie detraibili nel 730 ordinario, semplificato e precompilato 2024

Come si detraggono le spese universitarie?

Nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 è possibile indicare tutte le spese per le quali fruire delle detrazioni fiscali. La sezione I tratta le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Nel modello 730 2024 relativo ai redditi del 2023 (e alle spese d’istruzione e tasse universitarie sostenute nell’anno 2013) le spese di istruzione andranno indicate in uno dei righi da E8 a E 10 – Altre spese del Quadro E – Oneri e Spese. Accanto al rigo c’è una casella quadrata dove indicare il Codice spesa.

Le spese di istruzione universitarie invece bisogna dichiarare la spesa sostenuta in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 13.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Anche per il 2023 nel 730 precompilato e nel 730 semplificato sono presenti le spese di istruzione. Ricordiamo che il 730 precompilato è il modello 730 che il contribuente riceve dal Fisco ed è consultabile, oltre che accettabile o modificabile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il codice PIN.

Quali spese di istruzione universitaria sono nel 730 precompilato. Sul modello 730 precompilato 2021 sono inserite le seguenti voci:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • quelli universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master che per durata e insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
  • corsi di dottorato di ricerca.

Ovviamente, il contribuente prima di accettare il 730 precompilato dovrà controllare quali spese universitarie sono state inserite, soprattutto dovrà controllare se nel 730 precompilato sono indicate voci per le quali si abbia fruito di rimborsi da parti di Enti diversi dall’Università.

Per individuare le spese universitarie nel 730 precompilato bisogna controllare il quadro E – Oneri che compare nel menù a tendina a sinistra. La spesa può trovarsi nei righi da E8 a E10. Se il contribuente trova il codice 13 compilato, allora si riferisce alle spese funebri sostenute nell'anno d'imposta 2020.

Tra le spese universitarie non presenti nel 730 precompilato 2021 ci sono quelle sostenute per i test di ammissione e per le prove di preselezioni, spese che il contribuente dovrà integrare autonomamente nella dichiarazione precompilata.

Tra le spese relative all'istruzione dei figli, o dei familiari a carico, presenti nel 730 precompilato troviamo le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi.

Altre spese di istruzione detraibili da dichiarare nel 730

Vediamo ora l'elenco delle altre spese di istruzione da dichiarare nel 730

Istituti tecnici superiori (I.T.S.)

Istituti tecnici superiori: Le tasse pagate per l’iscrizione sono detraibili e rientrano tra le spese di istruzione. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria e presentano una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ma secondo il Fisco, su parere del MUIR, gli I.T.S. si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione e quindi rientrano nella lettera e) dell’art. 15 del TUIR, la quale stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.

Istituti tecnici superiori. Nessuna detrazione sui canoni di locazione. Non è possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di residenza. In tal senso non è possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari (parere del MUIR) e pertanto la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione.

Studenti fuori sede: c’è anche la detrazione sugli affitti

E’ possibile fruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede, ossia ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza. La detrazione è del 19%. Per maggiori informazioni vediamo la detrazioni per studenti fuori sede. La detrazione sugli affitti per gli studenti universitari fuori sede spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro. Ecco l'approfondimento sulla detrazione affitto studenti universitari fuori sede.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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