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18 Marzo 2024
9:00

Spese massaggiatore MCB e massoterapia detraibili nel 730/2024

Le spese per il massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, quindi l'idroterapia, sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% come spese sanitarie detraibili, unitamente alle spese per fisioterapia e massofisioterapia. Vediamo come funziona la detrazione, a chi spetta, quanto spetta, documenti necessari e come si dichiara nel 730/2024 o Modello Redditi PF 2024.

Spese massaggiatore MCB e massoterapia detraibili nel 730/2024
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Spese massaggiatore MCB e massoterapia detraibili nel 730

Le spese per il massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, quindi l'idroterapia, sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% come spese sanitarie detraibili, unitamente alle spese per fisioterapia e massofisioterapia.

La massoterapia è una tecnica sanitaria riabilitativa e preventiva basata principalmente sull'applicazione di massaggi nei confronti di persone che hanno un corpo patologicamente sofferente.

Le categorie abilitate all'attività massoterapica sono:

  • il fisioterapista,
  • il massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massaggiatore sanitario;
  • ed il massofisioterapista.

La massoterapia dà diritto alle detrazioni fiscali, in particolare abbiamo la detrazione per spese fisioterapiche, la detrazione per spese di massofisioterapia e la detrazione per le spese del massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Approfondiamo in questo speciale la detrazione per massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici nella più generale detrazione per massoterapia.

Perché è detraibile la spesa per il massaggiatore MCB

La prima cosa da sapere è che le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è detraibile e rientra tra le detrazioni fiscali per spese sanitarie grazie ad un Parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018.

A confermare la detraibilità delle spese per massaggiatore MCB e massoterapia sono tra le altre sia la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 che la circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. 

Il massaggiatore MCB degli stabilimenti idroterapici è una figura professionale inserita nell’elenco delle professioni del Ministero della Salute fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

Questa figura può operare in autonomia, come libero professionista, nell'ambito del massaggio sportivo e del benessere, ma dietro prescrizione medica anche nell'ambito terapeutico.

A prevedere la figura del massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è anche il Testo unico delle Leggi Sanitarie.

Viene definito come  colui che su prescrizione del medico curante esegue “massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano e colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico”.

A chi spetta la detrazione per massaggiatore MCB e massoterapia

In presenza della prescrizione medica e delle altre condizioni che in seguito vedremo, la detrazione per massaggiatore MSC e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, ed in generale per spese di massoterapia, spetta a tutti i contribuenti, quindi a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e tutti coloro che hanno un reddito imponibile Irpef nell'anno d'imposta ed hanno una imposta lorda Irpef sulla quale è possibile beneficiare di detrazioni fiscali.

La detrazione per massaggiatore MCB e massoterapia si inserisce tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche.

Quanto spetta al contribuente

Le regole da seguire sono quelle della detrazione per spese sanitarie, quindi è detraibile il 19% della spesa sostenuta.

Le spese sanitarie sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, che prevede una franchigia di 129,11 euro, quindi è possibile beneficiare della detrazione d'imposta Irpef del 19% sulle spese sanitarie, complessivamente considerate, oltre tale soglia.

Quindi il contribuente dovrà dichiarare tutte le spese sanitarie sostenute, ivi compreso quelle per massaggiatore MCB e massoterapia, ma tenendo conto che godrà del 19% di detrazione Irpef sulla parte di spesa oltre i 129,11 euro.

Documentazione per fruire della detrazione

La circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate, oltre a precisare che le spese per massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è detraibile solo in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia, indica anche a livello fiscale quali ulteriori documenti occorrono.

Per le Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è necessario:

  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista;
  • Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria.

Per le Prestazioni di massoterapia e del terapista della riabilitazione è necessario:

  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999.
  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma o dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999.
  • La data del conseguimento del diploma o dell’attestato se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell’attestato stesso.

A livello fiscale le spese per il massaggiatore MCB e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sono trattate in maniera differente dalle spese di massofisioterapia detraibili nonché le spese per il terapista della riabilitazione.

Spese massaggiatore MCB e massoterapia: come dichiararle nel 730/2024

Le spese per massaggiatore MCB e capo bagnino di stabilimenti idroterapici e le spese per massoterapia vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello 730/2024.

Rientrano nelle spese sanitarie detraibili, quindi vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo E1.

Come già detto, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19%, su tutte le spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023, per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese per massaggiatore MCB e capo bagnino di stabilimenti idroterapici e le spese per massoterapia.

Spese massaggiatore MCB e massoterapia: come dichiararle nel Modello Redditi PF 2024

Analogamente, in caso di modello Redditi, nel Rigo RP1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello Redditi Persone Fisiche 2024.

Anche in questo caso, rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo RP1.

Anche in questo caso, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese per massaggiatore MCB e capo bagnino di stabilimenti idroterapici e le spese per massoterapia

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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