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14 Aprile 2024
9:00

Spese dentista, odontoiatria ed igienista dentale detraibili nel 730/2024: ecco quanto si recupera

Le spese del dentista sono detraibili come spese sanitarie nel modello 730 e nel modello Redditi PF nella misura del 19% della spesa sostenuta, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro su tutte le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Sono detraibili anche prestazioni odontoiatriche ed i cicli di cure mediche odontoiatriche, così come le spese sostenute dall'igienista dentale. Detraibili anche le spese per dispositivi medici quali apparecchi di protesi dentaria e prodotti per dentiere detraibili. Vediamo quanto spetta e come funzionano le detrazioni.

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Spese dentista, odontoiatria ed igienista dentale detraibili nel 730/2024: ecco quanto si recupera
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Spese dentista, odontoiatria ed igienista dentale detraibili nel 7302024 ecco quanto si recupera

Le spese del dentista sono detraibili come spese sanitarie nel modello 730 e nel modello Redditi PF nella misura del 19% della spesa sostenuta, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro su tutte le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

Sono detraibili ai fini Irpef, quindi consentono un recupero dall'Irpef lorda del 19 per cento della spesa sostenuta, anche prestazioni odontoiatriche ed i cicli di cure mediche odontoiatriche, così come le spese sostenute dall'igienista dentale, quest'ultimo perché rientrante nelle professioni tecnico-sanitarie, area tecnico – assistenziale, figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, che a sua volta sono considerate figure professionali che possono rendere prestazioni mediche specialistiche detraibili.

Sono detraibili anche le spese per dispositivi medici quali apparecchi di protesi dentaria e prodotti per dentiere.

Vediamo nel dettaglio.

Sommario

Detrazione spese dentista: a chi spettano

I dentisti sono necessariamente medici, dato che sono laureati in medicina e chirurgia, e specializzati in odontoiatria.

Tutte le prestazioni professionali dei dentisti sono prestazioni mediche specialistiche, che sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% come spese sanitarie.

Le detrazioni per spese sanitarie, ivi compreso le spese del dentista, sono destinate al contribuente che sostiene la spesa, ossia la persona fisica intestataria della fattura del dentista e che effettua il pagamento.

Le spese per il dentista possono essere sostenute anche in favore di familiari a carico, ma è necessario che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Non spetta la detrazione per le spese per il dentista sostenute in contanti e senza fattura, ovviamente.

Detrazione spese dentista: quanto spetta

Le prestazioni mediche specialistiche rese dal dentista sono detraibili nella misura del 19% come spese sanitarie.

Quindi il contribuente può includere le spese del dentista nell'elenco delle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in modo da recuperare il 19% di tutte le spese sanitarie sostenute attraverso il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche dell'anno successivo.

Le spese per il dentista e sanitarie detraibili sostenute nell'anno 2023 sono dichiarabili nel 730/2024 o nel Modello Redditi PF 2024, nel rigo E1 – Spese sanitarie.

Al contribuente spetta il 19% sulla spesa sostenuta oltre la franchigia di 129,11 euro. Quindi per i primi 129,11 euro non spetta la detrazione fiscale.

Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene, quindi, persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo.

Come detrarre le spese del dentista

Il presupposto per il quale le spese del dentista sono detraibili è in primis perché il dentista è un medico che rende prestazione mediche specialistiche, che sono detraibili ai fini Irpef.

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Cosa deve indicare la fattura o la ricevuta del dentista?

Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Per il rimborso spese dentista attraverso il 730, sono necessarie quindi fattura o ricevuta contenente la descrizione del trattamento sanitario qualificato ricevuto ed il pagamento tracciabile.

Nell’ipotesi in cui le spese inerenti la prestazione medica siano certificate da più documenti, emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, tali spese sono ammesse alla detrazione a condizione che dai documenti di spesa si evinca il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica (ad esempio, una fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”). Tale collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l’integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva

Cosa scrivere nella causale bonifico dentista?

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche specialistiche, per le spese di assistenza specifica e analisi, per le indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e per le terapie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Il contribuente deve indicare gli estremi della fattura o della ricevuta del professionista da saldare, quindi numero e data della fattura o della ricevuta. Non c'è obbligo di indicazione puntuale, il presupposto per il riconoscimento della detrazione del 19% è il pagamento tracciabile.

Documentazione da controllare e conservare

Per tutte le prestazioni mediche specialistiche, come quelle del dentista, sono necessari i seguenti documenti ai fini della detrazione per spese sanitarie del 19%:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista;
  • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN;
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Come farsi rimborsare le spese dentistiche?

La regola generale è che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Il contribuente lavoratore può farsi rimborsare le spese dentistiche nell'ambito dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dal contratto collettivo per la quale in un sistema di welfare contrattuale il datore di lavoro ed il lavoratore versano una contribuzione mensile proprio per servizi di assistenza sanitaria integrativa.

Così come le spese dentistiche possono essere rimborsate o pagate dal datore di lavoro nell'ambito dei fringe benefit o del welfare aziendale, ossia quei beni e servizi messi a disposizione del dipendente nell'ambito di accordo o regolamento inerente il welfare aziendale.

Nel caso il datore di lavoro abbia rimborsato una spesa sanitaria, il rimborso sarà indicato nella Certificazione Unica ed il lavoratore contribuente non avrà diritto alla detrazione del 19% sulla spesa sostenuta, perché non è rimasta a suo carico.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.

Spese dentista: come dichiararle nel 730/2024 e nel Modello Redditi PF 2024

Le spese per il dentista, sostenute nell'anno 2023, rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai fini Irpef e vanno dichiarate nel rigo E1 – spese sanitarie del modello 730/2024.

Nel caso del modello Redditi PF 2024, vanno dichiarate nel rigo RP1 – spese sanitarie.

La detrazione spetta per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro.

Cosa rientra nelle prestazioni odontoiatriche detraibili al 19%

Il dentista è un medico laureato in Medicina e chirurgia specializzato in odontostomatologia, mentre l'odontoiatra è un medico che ha conseguito una laurea in odontoiatria e protesi dentali. Quest'ultimo si occupa delle patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari, articolazioni temporo-mandibolari, ghiandole salivari, tessuti neuro-muscolari e mucose orali.

In merito alla detraibilità delle spese per odontoiatria si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.2:

Domanda:

"Vista la Risoluzione ministeriale n. 111/E del 1995, in cui si precisa che l’indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" non soddisfa quanto richiede l'articolo 21 del DPR 633/72 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, si domanda se quanto sopra comporti conseguenze anche in merito alla detraibilità IRPEF di dette spese da parte del contribuente. Nel caso, si chiede quali siano gli strumenti a disposizione del contribuente che consentano di far modificare un documento emesso da un terzo (odontoiatra)".

Risposta:

"L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle previste dalla disposizione richiamata.

In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Nel caso prospettato si ritiene che l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consenta, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa".

Quindi basta l’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche” nella fattura del medico odontoiatra, perché è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.

Spese per igienista dentale: spetta la detrazione Irpef del 19%

Un altro professionista nel settore è l'igienista dentale, che è colui che esegue ad esempio lo sbiancamento dentale a fini estetici, desensibilizza e aiuta il paziente a superare le paure alle cure dentali, fidelizza il paziente allo studio dentistico con i richiami di igiene regolare; Sensibilizza il paziente all'importanza delle cure medico dentistiche.

L'igienista dentale è un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

Si ci chiede se le spese per l'igienista dentale sono detraibili come spese sanitarie, pure se l'igienista dentale non è un medico.

Perché non è necessaria la prescrizione medica

La circolare n. 18/E del 2023 precisa che "Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da:

Il richiamato D.M. 29 marzo 2001 contiene al punto 4.1 le "Professioni tecnico-sanitarie" articolate in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale. Nelle professioni tecnico-sanitarie sono incluse le seguenti figure professionali nell'area tecnico – assistenziale: d) igienista dentale.

Quindi ai sensi della lettera d) del punto 4.1. del D.M. 29 marzo 2001, l'igienista dentale è una delle figure professionali del decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 per le quali spetta la detrazione per spese sanitarie del 19% sulle spese sostenute e non è necessaria la prescrizione medica.

Quindi non è necessario avere la prescrizione medica per rivolgersi ad un igienista dentale ed avere la detrazione per spese sanitarie del 19% sulla spesa sostenuta dall'igienista dentale.

Cosa deve contenere la fattura o la ricevuta dell'igienista dentale

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Quindi la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'igienista dentale deve contenere i riferimenti alla figura professionale e la descrizione della prestazione resa.

Obbligo di pagamento tracciabile

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche specialistiche, per le spese di assistenza specifica e analisi, per le indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e per le terapie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Documentazione da controllare e conservare

Per le Prestazioni professionali di cui al d.m. 29/03/2001, tra le quali rientra l'igienista dentale, sono necessari i seguenti documenti:

  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa;
  • Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN;
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo dei sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Apparecchi di protesi dentaria e prodotti per dentiere detraibili al 19%

Sono detraibili come spese sanitarie, nella misura del 19% della spesa sostenuta anche le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.

Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.16).

Rientrano in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

  • gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, un elenco, fornito dal Ministero della salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Tra questi rientrano anche:

  • Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.)

Quindi sia gli apparecchi di protesi dentaria che i prodotti per dentiere sono dispositivi medici detraibili ai fini Irpef come spese sanitarie, nella misura del 19%, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro su tutte le spese sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta (es. 2023 nel caso del 730/2024 o del Modello Redditi PF 2024).

Codici deve contenere il dispositivo medico

La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:

AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE);o PI (spesa protesica).

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco (prodotti per dentiere) è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011, il numero della direttiva comunitaria o del regolamento europeo di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive o ai regolamenti europei del dispositivo medico acquistato (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.4).

I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.

Pagamento apparecchi di protesi dentaria e prodotti per dentiere anche in contanti

Per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici non è previsto l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” introdotto a partire dall’anno d’imposta 2020.

Documentazione da controllare e conservare

Nel caso di acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie, come nel caso di apparecchi di protesi dentaria e prodotti per dentiere, è necessaria la seguente documentazione:

  • Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745;
  • La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute.
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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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